Il cane del vicino abbaia in continuazione: chiedi i danni!

Che cosa è il diritto del cane ad abbaiare, cosa si può fare dalla richiesta danni, alla denuncia ai vigili o ai carabinieri se l'animale è troppo rumoroso.

Che si tratti di un batuffolo di pelo morbido e coccoloso o di un molosso tutto denti, di certo un cane che abbaia a tutte le ore è sempre un problema. Sia che si tratti del proprio sia a maggior ragione che si tratti di quello del vicino di casa.

La soluzione più semplice, e che in genere permette di evitare tensioni inutili con i proprietari dell’animale, è quella di cercare di capire la ragione di questa vivacità dell’animale e intervenire alla fonte.

In quel caso è necessario rivolgersi a un esperto, ma si può consigliare al proprio vicino anche di dare un’occhiata per esempio al sito dell’Enpa o di altre associazioni che si occupano di animali, che in genere offrono consigli preziosi e a basso costo.

Se invece stiamo parlando di un animale che non smette di lamentarsi perché si trova alla catena, o perché è senza cibo e acqua o viene maltrattato la scelta più logica è quella di fare una segnalazione alle guardie zoofile che faranno un sopralluogo e prenderanno le decisioni migliori per tutelare l’animale basandosi sulle regole sancite anche dal Ministero della Salute.

Solo come ultima scelta, se non c’è modo di fare altro rimane la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria, dove chiedere che il cane sia tenuto sotto controllo, che ci risarciscano eventuali danni e che il proprietario sia sanzionato.

Chi è responsabile per il cane che abbaia

Ogni cane deve avere un proprietario, salvo quelli randagi, che non sono accolti in una famiglia. Chi accoglie un cucciolo ha l’obbligo di registrarlo nella banca dati degli animali di affezione, dopo aver fatto impiantare un microchip dal proprio veterinario.

Il microchip contiene un numero identificativo di undici cifre che riporta alla scheda dell’animale, dove tra l’altro ci sono anche i dati del proprietario.

Il proprietario o il detentore, cioè la persona a cui l’animale è stato affidato anche solo temporaneamente, ha l’obbligo di occuparsi della sua salute e del suo benessere.  Tra questi rientrano gli obblighi di fornirgli acqua e cibo adeguato, le cure sanitarie, un adeguato esercizio fisico e la pulizia degli spazi che occupa.

Il proprietario o il detentore come leggiamo sul sito della regione Emilia Romagna

sono obbligati  del controllo e della conduzione dell’animale e rispondono sia penalmente che civilmente dei danni provocati a terzi.

Tra i danni a cui si fa riferimento rientrano certamente quelli fisici dovuti a morsi, o aggressioni, ma anche quelli ad oggetti eventualmente danneggiati, anche con le deiezioni, e infine quelli collegabili al cane che abbaia in continuazione.

Esiste il diritto del cane di abbaiare

Facciamo subito una premessa non ci possiamo aspettare che i cani stiano sempre zitti e buoni. È nella natura del cane abbaiare e spesso lo fa perché disturbato da qualcosa per lanciare un allarme che può essere utile anche ai vicini.

Questo diritto è stato sancito anche dalla Corte di Cassazione che con la sentenza numero 7856 del 2008

ha messo nero su bianco il diritto di abbaiare del cane, che però deve essere mantenuto entro limiti di normalità. Nel caso diventasse patologico il padrone dovrebbe intervenire, salvo essere sanzionato se non riuscisse a ripristinare la situazione a condizioni accettabili.

Posso chiedere i danni se il cane del vicino abbaia troppo?

I danni possono essere chiesti tutte le volte in cui i rumori fatti da terzi siano tali da arrecare disturbo. Ce lo dice il codice civile quando sancisce che danni ingiusti provocati a un terzo danni diritto al risarcimento.

Tra i danni ingiusti possono essere fatti rientrare per esempio anche la mancanza del giusto riposo, o le difficoltà nello svolgere le proprie mansioni quotidiane a causa di rumori molesti provocati dall’abbaiare continuo del cane. 

La quantificazione della somma dovuta sarà fatta del giudice che terrà conto sia dell’entità, che del periodo per cui il disturbo si è protratto. In linea generale i danni di cui si terrà conto saranno quello morale, e quello biologico che abbia provocato conseguenze alla salute.

Rientrano tra questi anche l’ansia o lo stress, purché siano certificati da un medico e purché sia dimostrato il rapporto causa-effetto.

L’articolo 844 del codice civile dice che

un soggetto non può impedire che le immissioni di fumo, odori, rumori o altro derivanti dal fondo del vicino lo raggiungano, sempre che si mantengano entro la normale tollerabilità, tenuto conto anche dello stato dei luoghi.

Da questo articolo deriva che noi non viviamo in una bolla al riparo da tutto quello che succede in strada o in casa dei nostri vicini. Non possiamo quindi impedire che parte delle attività svolte dagli altri entrino in casa nostra, sia che questo si tratti di odore di fritto, fumo dl camino o abbaiare del cucciolo di casa.

Ci sono però dei limiti al nostro obbligo di subire che sono dati dalla normale tollerabilità. E qui la legge si ferma lasciando il compito al giudice di stabilire che cosa si intenda con questo termine, ma precisando che si deve valutare caso per caso tenendo conto del posto dove si rilevano i rumori molesti: diverso è il caso di un quartiere di una zona industriale e trafficata oppure a ridosso di un parco frequentato da orde di bambini, altro quello di una casetta isolata nei boschi.

Si fa poi riferimento alla sensibilità dell’uomo medio, ma anche qui, probabilmente si dovranno tenere in dovuto conto i casi di persone ammalate, o con una ipersensibilità patologica al rumore. Ma anche il giorno e la notte sono considerati in modo diverso e qui entra il caso di chi lavora di notte e dorme di giorno.

Un criterio più oggettivo è quello fissato dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1994 che all’articolo 4 stabilisce che

i limiti massimi per i rumori percepiti all’interno di una casa sono di 5 decibel durante il giorno dove per giorno si intendono gli orari compresi tra le sei e le ventidue e 3 decibel nel corso della notte.

Quando l’abbaiare del cane è tollerabile

Come detto la valutazione del giudice sulla normale tollerabilità dei rumori molesti, tra i quali l’abbaiare del cane usa in parte la discrezione. Dà, cioè un giudizio che tiene conto delle circostanze concrete. In genere però si ricorre anche a delle misurazioni con strumenti appositi del rumore prodotto dall’animale.

Il Tribunale di Napoli con la sentenza numero 11927 del 1990 ha stabilito che sia molesto qualsiasi rumore che per le sue caratteristiche sia sgradito all’orecchio umano e che per la sua intensità e il suo perdurare potrebbe diventare patogeno.

Anche qui però la discrezionalità è ancora molta, così come gli effetti possono essere diversi a seconda della sensibilità del soggetto che subisce.

Un criterio più oggettivo, usato per prassi dalla giurisprudenza, ma non obbligatorio da adottare è quello di considerare come intollerabile ogni rumore che superi di tre decibel quelli di fondo. In questo modo si tiene conto sia della normale rumorosità del luogo, sia delle differenze tra giorno e notte.

Il disturbo arrecato dal cane che abbaia è dimostrabile con i testimoni

A proposito del disturbo arrecato dai cani che abbaino la nostra giurisprudenza si è orientata in modo leggermente diverso. Non è infatti sempre necessario che il rumore prodotto dal cucciolo sia intollerabile utilizzando misurazioni dei decibel prodotti.

Basta in realtà portare dei testimoni che confermino che i latrati o gli uggiolii siano effettivamente continuati, e che arrechino fastidio al riposo oppure allo svolgimento delle normali attività di tutti i giorni.

Naturalmente si deve trattare di testimoni attendibili, che sappiano argomentare quanto affermino, e che non siano manifestamene ostili al proprietario e all’animale.

Quali sanzioni sono previste a carico del proprietario del cane che abbaia

Un cane che abbaia potrebbe in casi estremi portare anche davanti a un tribunale penaleil suo proprietario. Nel caso l’animale fosse tanto rumoroso coi suoi latrati, uggiolii o lamenti da infastidire tutto il vicinato, o comunque un numero elevato di persone e superasse i limiti di normale tollerabilità potrebbe essere applicato l’articolo 659 del codice penale che sanziona chi disturbi le occupazioni o il riposo delle persone. In questo caso il rumore deve essere tale da portare potenzialmente disturbo a un numero illimitato di persone.

Non deve essere provato che questo disturbo ci sia stato nel caso concreto. Questo reato prevede l’arresto fino a un massimo di tre mesi e un’ammenda che può arrivare fino a 309 euro.

Possibile poi che se nel corso dell’istruttoria si rilevi che la causa del persistere dell’abbaiare sia dovuto a una scarsa cura dell’animale, o addirittura a maltrattamenti, ne sia disposto l’allontanamento.

Oltre a questo possono essere richiesti l’intervento del servizio veterinario per controllare che l’igiene e il benessere del cane siano garantiti e se non lo fossero è possibile che siano applicate anche sanzioni pecuniarie di altro tipo.

Altri guai potrebbero arrivare dai regolamenti condominiali, per chi non abita in una casa unifamiliare, a maggiore ragione se la detenzione di animali è vietata. Questi regolamenti, se anche non vietano di detenere amici a quattro zampe di solito stabiliscono degli orari entro i quali non si possono fare rumori particolari. In genere è la notte e eventualmente alcune ore pomeridiane riservate alla pennichella.

Regolamenti simili sono presenti anche in tutti i comuni quindi una multa ci potrebbe arrivare anche dai vigili urbani.

Come segnalare un cane che abbaia troppo

La segnalazione può essere fatta all’amministratore di condominio, o a un vigile urbano se si voglia fare appello ai regolamenti che limitino i rumori.

Se si ritenga di avere subito dei danni sarà necessario rivolgersi a un avvocato ed iniziare una causa civile. In genere il giudice dopo un accertamento rapido prende provvedimenti tra cui il sequestro dell’animale per far cessare i rumori in attesa che il procedimento sia concluso.

Se si ritiene che ci si trovi di fronte al reato per disturbo della quiete pubblica, visto che si tratta di un reato procedibile d’ufficio è sufficiente fare una segnalazione alle forze dell’ordine.

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