Condominio, chi deve pagare l’acqua? Come si dividono le spese

A chi spetta pagare l'acqua in condominio? Come viene suddivisa la spesa tra i vari proprietari e gli inquilini dell'edificio?

A chi spetta pagare l’acqua in condominio? Come viene suddivisa la spesa tra i vari proprietari e gli inquilini dell’edificio? Operativamente, chi riceve la bolletta dell’acquedotto e provvede a saldarla? Domande che possono sembrare ovvie e banali, ma che coinvolgono un po’ tutti residenti in un condominio

Nella maggior parte dei casi, l’acqua viene fornita ai vari alloggi, che costituiscono il condominio, attraverso un’unica utenza. Sarà compito dell’amministratore provvedere a suddividere i costi tra i vari alloggi, rispettando una serie di regole, che andremo a vedere più avanti. Chiarito questo, a molti nostri lettori potrebbe rimanere un altro dubbio: quali sono i condomini che devono partecipare alla spesa dell’acqua? In questa sede cercheremo di rispondere a queste domande facendo una distinzione netta: l’acqua che serve a tutto il condominio (che viene utilizzata per bagnare il giardino) da quella che serve ai singoli appartamenti.

Condominio: cosa prevede la legge per l’acqua

Partiamo da un principio di base: ogni singolo condomino ha il diritto a ricevere una fornitura di acqua che sia adeguata. Nel caso in cui il servizio fosse carente, fatto che si può verificare negli edifici più vecchi ai piani alti, il condominio deve intervenire. In caso contrario gli interessati al disservizio possono rivolgersi ad un giudice, ed ottenere un provvedimento d’urgenza per superare l’inconveniente. In questo caso sarà anche possibile chiedere il rimborso delle spese che sono state anticipate, dalle quali dovrà essere detratta la propria quota di competenza.

Il condominio è obbligato ad intervenire, perché l’impianto idrico rientra a pieno titolo tra le parti comuni dell’edificio, almeno fino al punto nel quale si dirama nelle varie unità immobiliari. Sostanzialmente questo significa che le tubature verticali, che attraversano l’edificio, sono di proprietà del condominio. Quelle orizzontali, tra le quali rientra anche la braga di diramazione, sono di proprietà dei singoli condomini. Questa suddivisione rimane valida indipendentemente dal fatto che l’impianto idrico sia costituito da una sola tubatura o da più tubi. Questo significa che, se si rompe un tubo all’interno dell’appartamento, dovrà intervenire direttamente il proprietario e riparare a proprie spese.

A chi tocca pagare

L’acqua deve essere pagata da tutti i condomini: questo discorso vale sia per quella utilizzata dal condominio, che per quella che serve ai singoli appartamenti. Questo significa, in estrema sintesi, che ogni singolo proprietario dell’edificio dovrà concorrere a pagare la bolletta dell’acqua, sia che questa venga utilizzata per innaffiare il giardino del condominio, sia che sia utilizzata privatamente all’interno di un appartamento. Che poi l’acqua venga utilizzata per fare la doccia o cuocere la pasta, non importa.

Può anche capitare che alcuni condomini siano esentati dal pagamento dell’acqua. Questo, però, avviene solo e soltanto se questa esenzione sia stata inserita nel regolamento di condominio e questo sia stato approvato all’unanimità. Quando può verificarsi questo? Pensiamo a quanti siano proprietari di un garage, privo di fontane o di qualsiasi attacco per usufruire dell’acqua. In questo caso è giusto che non la paghi, perché non ne usufruisce.

Come deve essere divisa la spesa

Come deve essere divisa la spesa dell’acqua nel condominio? In linea teorica, ogni singolo appartamento dovrebbe essere dotato di un contatore, in modo da porter ripartire i costi basandosi sui consumi effettivi delle singole unità immobiliari. Nel caso in cui dovessero mancare dei contatori di sottrazione, i quali vengono installati in ogni singola unità immobiliare; quando arriva la bolletta dell’acqua dovrà essere suddivisa in base ai millesimi di proprietà. Generalmente quella dei millesimi è la regola generale sulla quale si basa la suddivisione di qualsiasi tipo di spesa all’interno di un condominio. A stabilirlo è l’articolo 1123 del Codice Civile. Si dovrà provvedere alla suddivisione in base ai millesimi, anche se i contatori dovessero essere montati esclusivamente in alcuni appartamenti ed in altri no.

Solo e soltanto un regolamento contrattuale, che quindi sia stato approvato all’unanimità, o attraverso un’assemblea che a sua volta sia stata approvata all’unanimità, potranno stabilire dei criteri diversi per suddividere il costo dell’acqua tra i vari condomini. Un’assemblea, la quale decida di calcolare la suddivisione della spesa dell’acqua in base agli occupanti degli alloggi, potrebbe risultare nulla se votata a maggioranza semplice. Quindi per optare per qualsiasi altro criterio di suddivisioni dei costi idrici è necessario una votazione all’unanimità

In estrema sintesi, questo significa, che per riuscire a suddividere in maniera corretta le spese dell’acqua, sarà necessario prendere in considerazione tutti i condomini. La ripartizione dovrà essere effettuata in questi due modi (alternativi uno all’altro):

  • si installano i contatori in tutti gli appartamenti (non solo in alcuni);
  • si procede secondo millesimi (salvo, anche in questo caso, diversa previsione adottata all’unanimità).
Pierpaolo Molinengo
Pierpaolo Molinengo
Giornalista. Ho una laurea in Materie Letterarie, conseguita presso l'Università degli Studi di Torino. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin dal 2002, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo di attualità, fisco, tasse e tributi, diritto, economia e finanza.
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