Che cosa è l’ergastolo ostativo? Perché fa discutere così tanto

Imperversa il dibattito sull'ergastolo ostativo. La Camera avrebbe licenziato un testo in tensione con le indicazioni della Corte Costituzionale

In queste ore imperversa il dibattito sull’ergastolo ostativo. La Camera avrebbe licenziato un testo in tensione con le indicazioni della Corte Costituzionale. In questa sede non vogliamo concentrarci tanto sul dibattito politico delle ultime ore, ma vorremmo cercare di capire un po’ meglio cosa sia l’ergastolo ostativo e perché fa discutere così tanto.

Quando si parla di ergastolo ostativo, ci si riferisce a quel particolare tipo di regime penitenziario che è previsto dall’articolo 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario, il quale non permette di applicare i benefici penitenziari a quelle persone che si siano macchiate di reati particolarmente riprovevoli. Tra questi reati ci sono il terrorismo, i delitti di criminalità organizzate e l’eversione: tutti individuati direttamente dal comma 1 della norma che abbiamo appena citato. L’ergastolo ostativo viene comminato di soggetti che non stiano collaborando con la giustizia o dove questa collaborazione sia oggettivamente impossibile o irrilevante.

Questi sono, sostanzialmente, i casi nei quali la pena viene scontata interamente in carcere. Sintetizzando al massimo, questo significa che l’ergastolo ostativo coincide realmente con una pena perpetua. Non importa che il colpevole si ravveda in un secondo momento: l’ergastolo ostativo diventa un vero e proprio fine pena mai. 

La motivazione che porta ad una pena così severa, è dettata dal fatto che si ritiene che il detenuto sia pericoloso socialmente: un assunto che viene preso come conseguenza della gravità dei reati che lo stesso ha commesso. Al giudice viene, quindi, sottratto il potere di valutare caso per caso l’accesso ai benefici penitenziari.

Ergastolo ostativo: qualche cenno storico

L’ordinamento italiano conosce l’ergastolo, ormai da più di 130 anni. La pena detentiva perpetua venne introdotta nel 1890 dal Codice Zanardelli che, all’articolo 12, aveva espressamente previsto per i condannati a questa particolare sanzione, la segregazione cellulare continua. Il Codice Rocco riformò la disciplina dell’ergastolo, che ne addolcì un po’ le caratteristiche, abolendo la segregazione cellulare continua: la nuova versione prevedeva che i condannati scontassero la pena in uno stabilimento ad hoc, l’obbligo del lavoro (questo obbligo era già previsto dal Codice Zanardelli), l’isolamento notturno e solo dopo l’espiazione di almeno 3 anni di pena l’accesso al lavoro all’aperto.

L’ergastolo venne modificato con la Legge n. 1634/1962, con la quale i condannati a questa pena venivano inclusi tra i soggetti ammissibili alla liberazione condizionale, nel caso in cui avessero scontato 28 anni di pena, abbassati a 26 anni con la Legge 663/1986. Nel 1986 il legislatore aveva ammesso che l’ergastolano, che avesse dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione, potesse fruire di una detrazione di pena di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata con conseguente riduzione dei termini per l’ammissione ai benefici penitenziari.

Fu, però, la Legge n. 354/1975 a costituire una vera e propria rivoluzione copernicana dell’ergastolo: venne messo al centro del sistema il detenuto, a cui, da quel momento, vennero riconosciuti e garantiti i diritti fondamentali e facoltà non più comprimibili per il semplice fatto di essere in carcere.

Eragostolo ostativo Vs ergastolo comune

Ad inasprire l’ergastolo fu il Decreto Legge 306/1992, varato a seguito della strage di Capaci. In quell’occasione venne definito nel gergo giuridico il termine ergastolo ostativo, che è previsto per quanti si fossero macchiati dei crimini più gravi, quelli che abbiamo visto in apertura di articolo. La disciplina che è vigente tutt’oggi, ha disposto che per quanti si siano macchiati di reati particolarmente gravi e se su queste persone si ritiene che ci sia una presunzione legale di assoluta pericolosità, sia da infliggere l’ergastolo ostativo. Salvo i casi nei quali il reo collabori con la giustizia.

Con la Sentenza 18206/2014 la Corte di Cassazione, però, ha sollevato alcuni dubbi relativamente alla possibilità che l’ergastolo ostativo si configuri come un’autonoma tipologia di pena: sostanzialmente si vengono ad identificare due tipi di ergastolo: quello comune e l’ergastolo ostativo, che si differenziano proprio per il regime di esecuzione della sanzione.

Ergastolo ostativo, non va ancora bene

La Camera ha licenziato un testo sull’ergastolo ostativo che non sembra aver accolto le indicazioni date dalla Corte costituzionale. Ma soprattutto introduce delle vere e proprie disposizioni peggiorative rispetto alla disciplina sulla quale sarebbe dovuta intervenire. A puntare il dito contro questa riforma è Mauro Palma, Garante delle persone private della libertà. Palma ha provveduto a sottolineare i punti di crisi sui quali il Parlamento è tenuto ad intervenire:

  • ergastolo ostativo;
  • il carcere anche per pene molto brevi;
  • la malattia psichica.

Stando ai dati aggiornati al 31 marzo 2022, in Italia ci sono 1.822 persone condannate all’ergastolo, delle quali 1.380 all’ergastolo ostativo

I numeri – sottolinea Emilia Rossi, vice dell’autorità garante – dicono che nel nostro Paese l’ergastolo è essenzialmente ostativo: una pena diversa, quasi di specie diversa, rispetto a quelle previste dal codice penale, perché non definitiva bensì sostanziata dal tempo

Pierpaolo Molinengo
Pierpaolo Molinengo
Giornalista. Ho una laurea in Materie Letterarie, conseguita presso l'Università degli Studi di Torino. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin dal 2002, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo di attualità, fisco, tasse e tributi, diritto, economia e finanza.
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