Prima casa cointestata: si può pignorare? Vediamo cosa dice la legge

La prima casa può essere pignorata? E se è cointestata con il coniuge o con i figli, può finire all'asta? Domande che non fanno dormire i risparmiatori.

La prima casa può essere pignorata? E se è cointestata con il coniuge o con i figli, può finire all’asta? Domande che non fanno dormire i risparmiatori. In Italia, da sempre, la casa è un bene rifugio: si arriva ad effettuare questo importante acquisto dopo anni di sacrifici. Magari sottoscrivendo un mutuo da saldare mensilmente.

Il timore di un possibile pignoramento della prima casa arriva sempre più spesso. Soprattutto oggi, alla luce della congiuntura economica, per colpa della quale molte famiglie si sono ritrovate in difficoltà a pagare i debiti. Il rischio è quello di vedersi pignorata la casa e di perderla all’asta. Ma cosa succede se il pignoramento coinvolge una casa cointestata? E che, per giunta, risulta essere la prima casa? Il pignoramento può procedere? Come possiamo evitare che l’immobile vada all’asta?

Casa cointestata: la possono pignorare?

Nel caso in cui la prima casa sia cointestata può essere pignorata? A rispondere direttamente a questa domanda ci pensa la legge italiana, la quale prevede che il debitore debba rispondere alle proprie obbligazioni, con tutti i propri beni. Il Codice di Procedura Civile, all’articolo 599, prevede che

possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore. In tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche degli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.

Nel caso in cui l’immobile sia cointestato, il creditore sarà obbligato a notificare l’atto di pignoramento anche al comproprietario del bene. Non solo al debitore. In questo modo tutti i comproprietari risulteranno essere informati dell’avvio della procedura esecutiva.

È necessario ricordare che l’eventuale pignoramento della prima casa può essere fatto solo e soltanto dai creditori privati: stiamo parlando di banche, finanziarie o eventuali controparti processuali. L’Agenzia Entrate Riscossioni ha la possibilità di pignorare la prima casa solo e soltanto entro determinati limiti. Perché l’immobile sia salvo da eventuali pretese del fisco, deve essere adibito a prima casa, il proprietario non deve essere in possesso di altri immobili e non deve essere di lusso.

Come funziona il pignoramento

Nel caso in cui dovesse esserci un pignoramento, questo coinvolge l’intero immobile cointestato. Non solo la parte o la quota del debitore. Una volta che il pignoramento è stato eseguito e notificato agli aventi diritto – quindi anche al comproprietario – nel corso dell’udienza il giudice dovrà necessariamente provvedere a valutare come muoversi per la quota che appartiene al debitore. Potrà optare per alcune modalità:

  • vendere l’immobile cointestato all’asta. L’immobile sarà, quindi, venduto al migliore offerente. Il ricavato della vendita dovrà essere distribuito tra il creditore ed il comproprietario: a quest’ultimo verrà riconosciuta una percentuale pari alla sua quota di proprietà;
  • divisione dell’immobile in natura, nel caso in cui il bene lo permetta. La casa verrà, quindi, frazionata in parti uguali, in modo da pignorare unicamente la proprietà del debitore. Questa è un’operazione particolarmente complessa, perché risulta difficile, se non impossibile, frazionare degli appartamenti di piccole dimensioni. Diverso il discorso per villette o palazzine;
  • estinzione del debito: il comproprietario, prima che il giudice disponga la vendita all’asta dell’immobile, può liquidare il debitore estinguendo il suo debito con i creditori. In cambio il debitore trasferirà la propria quota del bene al comproprietario, che effettua il pagamento.

Casi particolari

Nel caso in cui il pignoramento dovesse riguardare una casa cointestata tra moglie e marito in comunione dei beni, il pignoramento riguarderà tutto l’immobile. Nel caso in cui i due coniugi siano in regime di separazione dei beni la situazione cambia: il pignoramento riguarderebbe unicamente la parte dell’immobile del debitore, senza andare ad intaccare la proprietà dell’altro coniuge.

Quanto abbiamo visto in precedenza vale anche per un immobile che sia di proprietà di due persone diverse, senza alcun grado di parentela tra di loro.

Pierpaolo Molinengo
Pierpaolo Molinengo
Giornalista. Ho una laurea in Materie Letterarie, conseguita presso l'Università degli Studi di Torino. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin dal 2002, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo di attualità, fisco, tasse e tributi, diritto, economia e finanza.
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