Anche la raccomandata perde valore legale: scopriamo quando

Cosa succede quando non riceviamo una raccomandata? Le eventuali notifiche che sono contenute al suo interno valgono lo stesso?

Cosa succede quando non riceviamo una raccomandata? Le eventuali notifiche che sono contenute al suo interno valgono lo stesso? Come faccio a dimostrare di non aver ricevuto l’avviso di giacenza della raccomandata?

Ormai è noto e risaputo, un po’ da tutti, che una qualsiasi raccomandata sortisce il suo effetto nel momento stesso nel quale il suo destinatario ne viene a conoscenza. Questo momento, sostanzialmente, coincide con quello nel quale il postino, arrivato all’indirizzo del destinatario della raccomandata, provvede a consegnarli direttamente e materialmente la busta. Ma non sempre si è così fortunati di essere a casa quando passa il postino. E se a questo si associa che non ci viene nemmeno consegnato l’avviso di giacenza, a questo punto il problema diventa realmente più importante. Ma cerchiamo di scoprire come dobbiamo comportarci nel caso in cui si viene a verificare una situazione del genere.

Raccomandata: l’avviso di giacenza

Spesso e volentieri può capitare, quando passa il postino, di non essere a casa per poter ricevere la raccomandata. Uno strano gioco del destino fa in modo che non ci siano nemmeno dei conviventi disposti a ritirare e a firmare la busta. A questo punto il postino non può far altro che lasciare nella cassetta delle lettere un avviso di giacenza, con il quale viene comunicato di essere passato ed avvisa il destinatario di passare a recuperare la busta direttamente presso il più vicino ufficio postale. Il problema, però, sorge quando il postino non dovesse assolvere a questo adempimento. Quali sono le conseguenze? Quale valore assume una raccomandata, nel momento in cui non viene lasciato l’avviso di giacenza? A chi deve essere attribuito l’errore: il mittente ne può essere ritenuto responsabile in un qualsiasi modo o è responsabilità del portalettere?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20273/2022, è intervenuta proprio su questo argomento, prendendo spunto da un caso specifico. Un condominio aveva provveduto a convocare l’assemblea condominiale tramite raccomandata. Ma uno degli altri condomini non si era presentato. L’amministratore, per dimostrare l’avvenuto invio della convocazione, aveva depositato la prova della spedizione della raccomandata, la quale non era stata ritirata dal destinatario. Quest’ultimo non aveva ricevuto l’avviso di giacenza: il condomino poneva una chiara domanda. Come poteva dimostrare di non aver ricevuto l’avviso di giacenza della raccomandata, per poter dimostrare che non fosse lui il responsabile della propria assenza alla riunione di condominio. La Cassazione ha spiegato che non spettava al condominio dimostrare la prova contraria.

Il destinatario non deve dimostrare niente

Nel momento in cui il destinatario di una raccomandata non dovesse ricevere l’avviso di giacenza, non è tenuto a fornire alcuna prova del fatto che la missiva non gli sia stata recapitata. Sarà sempre e soltanto il mittente a dover dimostrare che la raccomandata è stata inviata, e che sia stato inserito nella cassetta delle lettere l’avviso di giacenza, nel caso in cui il destinatario fosse risultato assente.

Mancando l’avviso di giacenza, la raccomandata perde ogni valore legale. Il mittente non avrà la possibilità di dimostrare di averla spedita. La Cassazione, nell’esaminare il caso che abbiamo citato, ha voluto ribadire che, in mancanza di un avviso di giacenza, il destinatario non poteva essere a conoscenza della convocazione in assemblea. Questo significa che l’errore del postino andrà a ricadere direttamente sul mittente e non sul destinatario.

Raccomandata: alcune accortezze

Come si fa a dimostrare di non aver ricevuto la raccomandata? Il destinatario non dovrà fare proprio niente, se non dedurre che non gli sia arrivato proprio niente. Il mittente dovrà dimostrare, con la ricevuta di ritorno – o come dovrebbe essere più giustamente chiamato: avviso di ricevimento – l’esatto contrario. Nel caso in cui il destinatario non fosse a casa e non avesse ritirato la busta presso l’ufficio postale nel termine dei 30 giorni, con la comunicazione di compiuta giacenza. Ricordiamo che nel caso analizzato dai giudici della Suprema Corte, l’avviso di convocazione deve essere ricevuto – non solo inviato – almeno cinque giorni prima della data nella quale è stata fissata l’assemblea condominiale.

Nel caso che abbiamo appena visto, il destinatario era assente nel momento in cui il postino cercava di recapitare la raccomandata. La compiuta giacenza era avvenuta, ma non era stato comprovato il rilascio dell’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, che attestasse il diritto a ritirare il plico. In questo caso cosa succede? La Cassazione ha spiegato che

la spedizione di una comunicazione in plico raccomandato non vale da sola a stabilire che il destinatario sia venuto a conoscenza del contenuto, occorrendo, invece, provare che il plico sia giunto a destinazione e quando non risulta emesso l’avviso di giacenza è certo che il condomino non sia stato messo nelle condizioni di ritirare il plico.

Pierpaolo Molinengo
Pierpaolo Molinengo
Giornalista. Ho una laurea in Materie Letterarie, conseguita presso l'Università degli Studi di Torino. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin dal 2002, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo di attualità, fisco, tasse e tributi, diritto, economia e finanza.
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