I vantaggi delle società Cooperative

Le cooperative promuovono un modello di sviluppo economico, attento alle esigenze di una comunità di soci, inoltre godono a livello legale di alcuni benefici

La quotidiana dinamicità della vita moderna ed il conseguente progresso incessante di tutti quegli eventi che la accompagnano, portano sempre più spesso giovani, e meno giovani, a sentire il bisogno di un certo tipo di indipendenza in tutti i campi.

In quest’epoca, poi, in cui le crisi economiche ci seguono perennemente al passo, vuoi per l’uno o per l’altro motivo, si fa sempre più forte la necessità comune di creare delle strade più umanamente percorribili.

Storicamente è già successo molte volte, ad esempio, nel diciannovesimo secolo, con le lotte di classe, dove masse di lavoratori dipendenti si scontrarono con la borghesia, per difendere e tutelare i loro diritti socio-salariali. In questo senso la cultura moderna è figlia della storia molto più di quel che pensiamo.

Per questi e altri motivi, oggi all’interno del mondo del lavoro e non solo, in tanti scelgono la via della cooperazione.

Cooperare significa

contribuire col proprio operato ad un fine comunitario

Collaborare, quindi, con il proprio lavoro o il proprio capitale ad un certo tipo di attività che generalmente ha uno scopo sociale, anche quando a fini di lucro.

Oggi le cooperative sono una forma societaria simile ad altre. Tipi di impresa semplici, con alcuni proficui benefici e, con non troppi rischi per i soci.

Esse possono essere costituite per svolgere molteplici attività come: attività culturali, edilizie, sociali, agricole, ecc.; ma godono, a livello legale, di diversi vantaggi rispetto alle normali società.

Le cooperative, diventano quindi così, imprese che operano sul mercato economico ma con valori differenti dalle altre; promuovendo un modello di lavoro e di sviluppo economico attento alle esigenze di una comunità.

Le Cooperative sociali

Infatti, Secondo la legge n.381 del 1991le cooperative devono servire allo scopo dell’integrazione e della promozione umana nel sociale.

Questo può avvenire, attraverso l’organizzazione di attività santarie ed educative o per mezzo di gestione di altri tipi di attività, come attività socio-lavorative, attività di servizi, attività edilizie, attività industriali e commerciali o attività agricole e di pesca

Per questo motivo esse, si propongono come imprese democratiche e i soci partecipano alla pari in assemblea esprimendosi indipendentemente dalla proporzione delle loro quote, salvo diversamente specificato.

Ed è proprio in virtù dei fini sociali che, a livello giuridico, esse beneficiano di alcuni vantaggi.

Per gli stessi motivi, in linea generale, vengono tutte chiamate cooperative sociali, sebbene ci si riferisca, più nello specifico, alle cooperative sociali quando trattasi di attività a fini socio-sanitari, educativi e di promozione ed integrazione umana, senza scopo di lucro.

Il carattere mutuale

Secondo il diritto civile infatti; e più precisamente all’art’2511 c.c. dove ne troviamo la definizione;

le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico

Queste, solitamente sono gruppi di persone riunite in società che generalmente esercitano un’attività a scopo mutuale, ovvero con carattere di reciprocità.

Sebbene siano società fondate sul capitale e sul lavoro, per l’appunto cooperativo, dei soci, la cassazione stabilisce che

le finalità mutuali di questo tipo di società non sono comunque inconciliabili con intenti di lucro

In questo senso possono esistere, dunque, sia cooperative a mutualità prevalente che non prevalente e per lo stesso motivo la legge prevede alcune differenze di trattamento a livello fiscale.

Come costituire una Cooperativa

Per l’organizzazione di una cooperativa, l’atto costitutivo della società deve essere reso pubblico, quindi redatto da un notaio; è poi naturalmente necessaria, l’apertura di una partita Iva, con i conseguenti adempimenti di INPS e INAIL.

Inoltre è obbligatorio registrare l’attività presso il Registro delle Imprese alla Camera di Commercio, più nello specifico nell’Albo nazionale delle società cooperative (ex registro prefettizio delle cooperative) nonché deve essere presentata al comune di competenza, entro trenta giorni, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

All’interno dell’albo esistono alcune sezioni e sottosezioni a seconda della natura dell’attività:

  • cooperative di pesca,
  • cooperative agricole,
  • cooperative di trasporto,
  • cooperative di produzione e lavoro,
  • cooperative edilizie,
  • cooperative di consumo e
  • cooperative miste

Sebbene la legge preveda delle detrazioni sugli utili, i costi di apertura di un’attività cooperativa non differiscono troppo da quelli di costituzione di un qualunque tipo di società e tra documentazione, tasse e parcelle si aggirano intorno ai 2.500 euro.

Perché costituire una Cooperativa

Come già detto, la costituzione di una cooperativa può promuovere molte attività a carattere mutuale e non.

Ad esempio le cooperative di lavoro, di servizi e sociali hanno lo scopo di fornire beni, assistenza, educazione, servizi o posti di lavoro, integrazione, ai soci che altrimenti sul mercato non troverebbero le stesse condizioni e egli stessi vantaggi.

Le cooperative di consumo invece si basano principalmente sull’acquisto di grandi quantità di beni di consumo, al fine di poterne abbattere il prezzo; l’obbiettivo è quello di poterli rioffrire ai soci a condizioni più favorevoli, la Coop in questo senso è uno storico esempio.

Nel caso di cooperative edilizie e di abbitazione, invece, sono società a cui i soci aderiscono al fine di edificazione, recupero o acquisto immobiliare. L’assegnazione di tale immobile sarà successivamente data agli stessi soci, in via di comodato o proprietà.

Vi sono poi, le banche di credito cooperativo (BCC), cooperative di credito, ovvero società a carattere mutuale prevalente, che dovrebbero garantire hai soci certi vantaggi.

Come anche le cooperative agricole o di pesca, che nascono solitamente dalla riunione di gruppi di operai che conducono attività diretta o di trasformazione e commercializzazione dei prodotti dei rispettivi settori. Anche i consorzi, in questo caso, costituiscono forme di società cooperativa.

Costi fissi ed esenzioni

Per quanto riguarda la parte finanziaria, anche se per le cooperative non è previsto una somma minima come capitale sociale, la quota o azione del singolo socio non può, comunque, essere inferiore a 25 euro.

Nel caso di azioni il valore ha un limite di 500 euro. In entrambi i casi comunque il valore nominale complessivo di quote e azioni non può essere maggiore di 100.000, salvo diverse specifiche previste dalla legge.

Come già detto, però, le cifre per il solo avvio dell’attività si aggirano intorno ai 2500 euro, dunque solitamente i soci versano come capitale almeno le quote sufficienti alla copertura delle spese iniziali.

In relazione alla parte fiscale, invece, una cooperativa paga sugli utili, in sede di bilancio, il 20% per la riserva legale ed il 3% al Fondo Mutualistico per la promozione e sviluppo della cooperazione.

Inoltre, la legge prevede, ai sensi degli articoli 73 e 77 del “Testo Unico delle imposte sui redditi” che per le cooperative l’aliquota IRES, sulla quota minima degli utili netti ammonti al 27,5%.

Sono, poi, soggette all’IRAP (imposta regionale attività produttive) nella misura del 3,90% su base imponibile.

In merito di Iva infine, le cooperative, non sono soggete ad agevolazioni fiscali.

Infine esistono casi particolari, per i quali, si adottano misure specifiche previste dalla legge, si rinvia per questo alla lettura delle regolamentazioni al riguardo.

Comunque sia, è bene ricordare che le agevolazioni maggiori sono a favore di cooperative a carattere prevalentemente non mutuale.

I soci di una Cooperativa

Per quel che riguarda i soci, in via generale, in assemblea hanno tutti diritto di voto a prescindere dalla percentuale delle proprie azioni o quote.

Per quanto riguarda, invece, il numero dei partecipanti, secondo l’art.2522 del c.c.,

le società cooperative possono essere costituite da un minimo di nove soggetti

in certi casi particolari però, trattandosi di associazioni di persone o società, la legge stabilisce diversamente.

Ad esempio nel caso di cooperative di credito (banche cooperative), il numero dei soci non può essere inferiore a duecento.

Come anche nel caso di cooperative edilizie, qui i soci non possono essere in numero inferiore a diciotto.

Mentre in via generale, possono avere un minimo di tre soci nel caso in cui, essi siano persone fisiche e, costituiscano un’s.r.l. (società a responsabilità limitata) o nel caso di società semplice.

Prendendo in considerazione i casi è facile capirne il motivo. Si tratta, infatti, delle due forme societarie più semplici, nonché più usuali.

Le società Cooperative

Sebbene non sia previsto un capitale minimo per formare una cooperativa, ad ogni modo trattandosi di società bisognerà seguire le normative relative alla tipologia societaria scelta.

Nel caso di s.r.l., infatti, sono società che possono avere un capitale da un minimo di 1 a 10.000 euro, a seconda della tipologia inoltre, i soci non hanno rischi e responsabilità personali.

Nel caso, invece, della s.s. (società semplice), si tratta della forma societaria più elementare, essa può avere esclusivamente ad oggetto un’attività lucrativa non commerciale.

In questo caso non è necessario un capitale minimo ma i soci hanno responsabilità personale illimitata.

Infine, è bene ricordare che le cooperative si basano su principi di democraticità per i quali ogni socio ha, generalmente gli stessi diritti in assemblea, indipendentemente dalle quote sottoscritte, salvo diversa prescrizione.

È bene comunque ricordare che anche se il modello di società cooperative solitamente viene utilizzato per scopi societari medio-piccoli come cantine sociali, cooperative agricole e di pesca o ancora cooperative di supporto ad attività socio-sanitarie, cooperative per lavori socialmente utili o coperative edilizie, di servizi, ecc..

Tuttavia, trattandosi appunto di società, in sede di costituzione, non si possono sottovalutare alcuni aspetti riguardanti il numero dei soci e i capitali, come anche la tipologia di attività svolta.

Anche se non se n’è parlato in quest’articolo possono esistere, di fatti, società cooperative formate non da persone fisiche, bensì da più persone giuridiche, quindi altre società.

Inoltre, sebbene le società cooperative siano utilizzate nei più svariati modi è questo il motivo, di fatto, per cui le disposizioni giuridiche in merito sono molteplici rispetto al caso specifico.

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