Condizionatori in condominio: dove posizionarli e dimensioni

Quali sono le regole per installare un condizionatore? È necessario ottenere il via libera del condominio, quando lo si installa sul balcone?

Quali sono le regole per installare un condizionatore? È necessario ottenere il via libera del condominio, quando lo si installa sul balcone? Tranquillizziamo fin da subito tutti i nostri lettori: l’installazione di un condizionatore non richiede l’autorizzazione preventiva dell’amministratore di condominio, ma non deve ledere in alcun modo l’estetica del palazzo.

Benché l’installazione del condizionatore non preveda di particolari autorizzazioni, essendo un semplice utilizzo della proprietà privata, esistono pur sempre cinque limiti da rispettare:

  • è necessario informare preventivamente l’amministratore di condominio;
  • non deve essere leso il decoro architettonico dell’edificio, in altre parole l’estetica della facciata;
  • non si possono installare impianti che con il loro rumore diano fastidio ai vicini;
  • nel caso sia installato sulla facciata dell’edificio, invece che sul balcone, è necessario rispettare le distanze minime da altri balconi o finestre;
  • è necessario rispettare le normative urbanistiche e quindi le eventuali autorizzazioni del Comune.

Ma facciamo un passo alla volta e scopriamo come è necessario muoversi per installare un condizionatore in un appartamento, rispettando quello che prevede la legge.

Condizionatore: comunicare l’installazione all’amministratore

Uno dei primi adempimenti che il diretto interessato è tenuto a compiere, nel momento in cui ha intenzione di installare un condizionatore, è quello di comunicarlo all’amministratore di condominio. Su questo punto è particolarmente chiaro l’articolo 1122 del Codice Civile, che prevede che quanti abbiano intenzione di effettuare dei lavori all’interno del proprio appartamento, ne devono dare comunicazione all’amministratore. Il quale dovrà, a sua volta, darne informazione all’assemblea.

Questo obbligo non scatta per qualsiasi tipo di lavoro. L’obbligo di comunicazione scatta esclusivamente per quei tipi di lavoro che possano andare ad incidere su eventuali diritti di altri condomini o sulla proprietà comune. Il condizionatore potrebbe andare a ledere il decoro della facciata. Prima di procedere con un’eventuale installazione, sarà opportuno, quindi, anticipare all’amministrazione la propria intenzione di installare un condizionatore, in modo che possa sottoporre agli altri condomini la questione in assemblea. È comunque importare sottolineare che non è necessario che l’assemblea autorizzi l’installazione attraverso un voto.

Il condizionatore non deve ledere il decoro estetico del condominio. Questo, sostanzialmente, potrebbe essere l’unico caso per il quale l’assemblea possa votare contro l’installazione dell’impianto. Nel caso in cui ci sia un disaccordo tra le parti, sarà direttamente il giudice ad intervenire e a determinare, a seguito di una regolare perizia, se effettivamente sussistano le basi per ritenere che possa esserci realmente una lesione al decoro e all’estetica. Sulla valutazione incideranno una serie di parametri, tra i quali rientrano: la presenza di altri condizionatori sulla facciata del condominio, la posizione dello stesso e la sua dimensione.

È possibile installare il condizionatore anche sulla facciata del condominio: questa, benché sia di tutti, può essere utilizzata da chiunque, purché il diretto interessato non impedisca agli altri proprietari di fare lo stesso. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8857/2015, ha stabilito che l’uso della facciata è compatibile con il limite del pari uso della cosa comune anche l’uso esclusivo di un condizionatore apposto su una parete condominiale.

Condizionatore: le distanze minime

È necessario, inoltre, prestare la massima attenzione anche a dove viene installato il condizionatore. Questo non potrà essere ancorato nella parte inferiore del balcone del piano di sopra. Questo perché i balconi sono di proprietà del titolare del relativo appartamento e chi abita al piano di sotto non potrà sfruttarne in alcun modo la metratura, salvo, ovviamente, che non ci sia un consenso tra le parti.

Nel caso in cui ad installare il condizionatore sia il titolare del balcone stesso (quindi la persona del piano di sopra), questa scelta viola le distanze dalle vedute in appiombo, che, secondo gli articoli 905-907 del Codice Civile, richiede una soglia minima di un metro e mezzo.

Quanti siano intenzionati ad installare un condizionatore, dovranno prestare la massima attenzione anche alla sicurezza degli altri condomini: questo aspetto non deve essere mai trascurato.

Tema molto importante, inoltre, è quello relativo ai rumori molesti. Nel caso in cui il condizionatore crei un frastuono eccessivo o un rumore continuo, può far scattare l’obbligo alla rimozione e al risarcimento del danno. Sono vietate dal Codice Civile le immissioni acustiche che superino la normale tollerabilità. Per comprendere se un condizionatore fa troppo rumore, sarà necessario effettuare una perizia fonometrica, che valuterà anche i rumori che provengono dalla strada e dal traffico sottostante. A poco serve l’eventuale certificazione del produttore, con la quale venga attestato che il condizionatore rispetti i parametri previsti dalla legge.  La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9660/2015, ha sottolineato che l’eventuale rispetto dei limiti previsti dalla legge, non rende lecite le immissioni di rumore del condizionatore, dovendo piegare il giudizio della loro tollerabilità in relazione alla situazione ambientale.

Condizionatore: l’autorizzazione del Comune

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 952/2014, ha stabilito che i condizionatori costituiscono a tutti gli effetti degli impianti tecnologici. Nel caso in cui siano collocati all’esterno dei fabbricati, rientrano tra gli interventi edilizi per i quali la realizzazione o l’installazione non necessitano del permesso di costruire. È necessario, comunque, la segnalazione di inizio attività, la cosiddetta Scia. Questo significa che i condizionatori non rientrano tra gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo.

È importante segnalare che, anche la cosiddetta attività edilizia libera deve essere attuata nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, se l’installazione di condizionatore (già soggetta a Scia) avviene in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, essa è da ritenersi condizionata anche a nulla-osta da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; in caso contrario viene commesso un reato.

Pierpaolo Molinengo
Pierpaolo Molinengo
Giornalista. Ho una laurea in Materie Letterarie, conseguita presso l'Università degli Studi di Torino. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin dal 2002, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo di attualità, fisco, tasse e tributi, diritto, economia e finanza.
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