Seggiolino auto: 3 modi per essere sicuri ed evitare multe!

Quando i seggiolini auto sono obbligatori, che cosa è l'omologazione, posizionarli davanti o dietro, dispositivo anti abbandono, sanzioni.

Ogni anno sono un numero impressionante i bambini che, con diversi livelli di gravità, sono feriti in incidenti in auto. Spesso i genitori sono stati rispettosi del codice della strada e di tutte le regole dettate dal buonsenso.

In altri casi invece i bambini erano privi delle più elementari regole di sicurezza: senza cinture di sicurezza, in braccio a mamma o papà, seduti davanti e non agganciati in modo corretto al seggiolino dell’auto

Evidentemente di fronte a una tragedia o alla necessità di portare il proprio piccolo al pronto soccorso la multa che viene comminata al guidatore diventa del tutto secondaria. Si tratta comunque di una sanzione di tutto rispetto, che è prevista anche nel caso di un normale controllo, e non vale la scusa che si stava percorrendo un breve tratto di strada, che il bambino faceva i capricci o altro.

Le sanzioni poi sono distribuite in modo equo sia a chi utilizzi seggiolini non in regola con le direttive dell’Unione Europea, sia a chi li usi in modo improprio che a chi li tenga in auto solo per prendere polvere e occupare spazio, lasciando i figli liberi di sedersi dove vogliono.

Seggiolini auto solo omologati

Cominciamo col dire che non basta avere un seggiolino ed assicurare bene il proprio bambino. Il seggiolino auto deve essere omologato, cioè deve rispondere a precise caratteristiche di legge.

Nel nostro ordinamento l’obbligo di utilizzare questi dispostivi di sicurezza è previsto dall’articolo 172 del codice della strada che dice che

i mezzi per i quali sia previsto l’utilizzo delle cinture di sicurezza devono assicurare i bambini di altezza inferiore ai 150 centimetri al sedile con un sistema di ritenuta adatto al loro peso e omologato.

L’obbligo di dotarsi di seggiolino è escluso solo per i veicoli adibiti al trasporto pubblico o al servizio di noleggio, purché i bambini con un’altezza inferiore al metro e 50 centimetri siano posizionati su un sedile posteriore e siano accompagnati da qualcuno che abbia più di sedici anni.

Per omologazione si intende che quel tipo di prodotto deve essere stato costruito con materiale e tecniche che gli facciano avere le caratteristiche di sicurezza ed efficacia minime stabilite da una legge o da un regolamento.

In Italia queste regole sono contenute nel Decreto del Ministero dei Trasporti del 15 maggio 2015. Con quella norma si è recepita la direttiva dell’Unione Europea numero 37, per la quale in tutto il vecchio continente le regole di riferimento sono quelle prevista dai regolamenti della Commissione Economica per L’Europa delle Nazioni Unite.

Questi regolamenti vengono col tempo aggiornati tenendo conto del sorgere di rischi diversi a carico dei bambini, e anche dello sviluppo di nuove tecnologie che consentono di avere prodotti migliori.

Riutilizzare il seggiolino del figlio più grande anche per l’ultimo arrivato, quindi potrebbe non essere più possibile, nel caso quello fosse regolare al momento in cui è uscito dalla fabbrica, ma sia poi stato superato dalle nuove regole.

I regolamenti attualmente in vigore, il cui numero deve essere presente sul seggiolino sono il R44/3 R44/4 e R129/1 e R129/2. Uno di questi numeri deve essere indicato su una etichetta di colore arancione, senza la quale significa che si tratta di un prodotto illegale.

I seggiolini vanno bene per tutti i tipi di auto?

In realtà non ogni seggiolino auto è adatto a qualsiasi tipo di veicolo. Sappiamo quale dobbiamo comprare chiedendo assistenza a un venditore serio, ma anche verificando sempre sull’etichetta arancione. Se sul dispositivo troviamo la scritta Universal significa che è adatto a tutti i veicoli. 

Semi Universal significa che oltre al dispositivo standardizzato sono richiesti anche dei dispositivi di aggancio specifici, che richiedono un collaudo a parte. Il fabbricante del seggiolino in questi casi mette a disposizione un elenco di quali auto, per le loro caratteristiche interne siano adatte a questo tipo di prodotto, e possano offrire comodità e sicurezza al passeggero.

Infine ci sono dei modelli, particolari che sono stati pensati e testati solo su specifici modelli di veicoli. In questo caso sarà necessario verificare sulla lista se la marca e il modello della propria auto sono compresi.

Come leggo l’etichetta del seggiolino auto

L’etichetta del seggiolino auto si trova sul retro o ai lati dello stesso ed è chiaramente visibile, perché è sempre di colore arancione. Diversa da quella bianca dove sono indicati i materiali usati e il tipo di lavaggio consigliato.

L’etichetta deve obbligatoriamente contenere il codice di omologazione, il tipo di auto per cui è valido, il peso o l’altezza a cui è riferito, il marchio di omologazione dell’Unione Europea, un numero che identifica il paese di produzione, il nome del produttore e la data di costruzione.

L’apposizione dell’etichetta e la veridicità dei dati riportati sono in capo al produttore, che non può mettere in commercio un manufatto che ne sia privo. Stessa responsabilità per il negoziante che non può offrire ai propri clienti prodotti illegali.

Una volta che ci siamo portati a casa un seggiolino privo di etichetta, magari perché lo abbiamo pagato poco o lo abbiamo reperito per canali discutibili, siamo noi a risponderne. 

Età e peso del bambino: quando il seggiolino auto è obbligatorio

Dopo avere verificato che il nostro seggiolino auto sia aggiornato alla più recente normativa, avere verificato che si adatti alla nostra auto non siamo ancora pronti a passare alla cassa, ma dobbiamo ancora fare delle considerazioni, infatti un unico seggiolino non accompagna il bambino dalla nascita fino al momento in cui si potrà sedere sul sedile in autonomia semplicemente trattenuto dalla cintura di sicurezza.

I modelli etichettati ECE R44 tengono conto del peso del bambino e prevedono modelli diversi per fascia di peso. Anche questa indicazione si trova sull’etichetta arancione.

Il primo gruppo è lo 0 valido dalla nascita fino ai dieci chili che corrispondono circa a un anno di età. Il codice 0+ si riferisce a un peso fino a 13 chili e circa diciotto mesi.

Il gruppo 1 accoglie piccoli con un peso dai nove fino ai diciotto chili equivalente a un’età dai nove mesi fino ai quattro anni, il gruppo 2 è utilizzabile per i piccoli dai 15 ai 25 chili che corrispondo a un’età tra i tre e i sei anni. Ultima categoria sono quelli marcati 3, che valgono dai 22 ai 36 chili, e per un’età dai sei ai dodici anni.

Chi scegliesse un modello marcato CE129 deve tenere conto che questo tipo di classificazione tiene conto non del peso, ma dell’altezza dell’occupante.

Tra i seggiolini marcati ECE R44, tutti quelli utilizzati per bambini con un’altezza inferiore ai 105 centimetri devono essere dotati di schienale. I cosiddetti rialzini, quindi sono sempre esclusi per i più piccoli, per i quali si è ritenuto che ci dovesse essere un’adeguata protezione anche per la schiena.

Seggiolino auto davanti o dietro?

Altra questione è quella del sedile al quale il seggiolino auto può essere agganciato. Indubbiamente per i genitori sarebbe meglio tenerli al proprio fianco per averli meglio sott’occhio. Ma la legge cosa prevede?

Leggiamo sul sito della Polizia di Stato che

i bambini che per obbligo di legge devono essere assicurati a un seggiolino possono essere trasportati anche sul sedile anteriore, rispettando sempre le regole che stabiliscono il posizionamento in senso uguale o contrario del senso di marcia.

I seggiolini per i neonati, appartenenti al gruppo 0, possono essere posizionati sempre e solo sul sedile posteriore. Per quelli del gruppo 0+ il consiglio è di metterli sempre dietro e in senso contrario al senso di marcia

Prima di sistemare qualsiasi tipo di seggiolino al sedile anteriore bisogna ricordarsi di disattivare l’airbag, la cui apertura potrebbe provocare al bambino danni di un certo rilievo.

Per quanto riguarda il punto preciso in cui posizionare il dispositivo, il consiglio, ma non l’obbligo è quello di metterlo in centro così da tenerlo lontano dagli airbag alterali e verso il senso di marcia, salvo l’eccezione per i più piccoli.

Dispositivo antiabbandono per il seggiolino auto

A partire dal 2019 il nostro seggiolino auto deve essere dotato anche di un ulteriore dispositivo di sicurezza. Si tratta del dispositivo antiabbandono voluto dal legislatore, a seguito del numero crescente di casi di genitori, che stanchi o stressati, dimenticavano i loro piccoli addormentati sul sedile posteriore con conseguenze spesso drammatiche.

La legge numero 117 del primo ottobre 2018

ha stabilito che chi trasporta bambini di età inferiore ai quattro anni deve dotarsi di un dispositivo antiabbandono sia che siano installati su auto che su autocarri di qualsiasi massa.

Il dispositivo secondo la circolare emanata del Ministero dell’interno il 14 febbraio 2020 deve attivarsi in modo automatico a ogni utilizzo senza che il conducente debba fare nulla. Deve inoltre emettere, nel caso in cui il conducente chiuda l’auto senza far scendere il bambino un segnale sufficientemente forte da attirare l’attenzione anche all’esterno.

Sanzioni per chi non ha il seggiolino auto

L’articolo 172 stabilisce che chi viaggi con un bambino e non lo abbia assicurato al seggiolino dell’auto sarà sanzionato con una multa compresa tra gli 83 e i 133 euro. Inoltre saranno tolti cinque punti dalla patente.

Chi è responsabile è il conducente dell’auto, indipendentemente dal grado di parentela con il piccolo. Unica eccezione nel caso l’auto su cui viaggiano sia un veicolo d’epoca, che non abbia l’obbligo di essere dotato di cinture di sicurezza. In quel caso i bambini di età inferiore ai tre anni non possono neppure salirvi. Quelli sopra i tre anni, invece viaggiano senza sanzioni, ma sul sedile posteriore e con a fianco un adulto. 

Se sull’auto c’è un genitore o un detentore della potestà genitoriale sul bambino, saranno loro i destinatari della multa, mentre non vengono tolti i punti della patente.

Chi fosse trovato a un controllo privo del dispositivo antiabbandono e con in auto un bambino di età inferiore ai quattro anni sarà sanzionato con una multa fino a 333 euro e con la decurtazione di cinque punti dalla patente.

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