NASPI: come fare domanda di disoccupazione

Domanda di disoccupazione NASPI: in questo articolo, vedremo come funziona, quali sono i requisiti e come utilizzare l'applicativo dell'INPS per la domanda.

La NASPI viene in soccorso di tutti quei lavoratori che – per un motivo o per un altro – hanno perso il lavoro. Erogata dall’INPS, la NASPI è la cosiddetta disoccupazione, riservata a lavoratori a tempo determinato e indeterminato, gli apprendisti e lavoratori pubblici a tempo determinato.

Sono invece esclusi dalla disoccupazione i dipendenti a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni, coloro che presentano i requisiti per il pensionamento, lavoratori con assegno ordinario di invalidità o lavoratori extracomunitari con lavori stagionali. 

Vi sono però alcune novità introdotte con la Legge di Bilancio 2022 che vanno a modificare tantissimi aspetti della NASPI, tra cui sopratutto i beneficiari, la durata della prestazione e i requisiti per accedervi, in un’ottica di semplificazione. 

In questo articolo, vedremo quali sono le novità in materia di disoccupazione, come fare domanda e gli importi. 

NASPI: quali sono i requisiti per quest’anno?

La prestazione NASPI, come accennato in precedenza, è un assegno mensile erogato a coloro che hanno perso il lavoro involontariamente. La novità principale del 2022 è che quest’anno la platea di beneficiari è stata ampliata.

Infatti, da quest’anno potranno averne accesso anche i lavoratori agricoli, ma solo se i contributi fino al 1 Gennaio 2022 versati in questo ambito non sono già stati utilizzati per chiedere la disoccupazione agricola specifica. 

L’importo mensile della disoccupazione per gli operatori agricoli si configura al 30% della retribuzione media giornaliera, secondo le variazioni ISTAT.

L’ex-lavoratore che vorrà accedere alla NASPI dovrà presentare il proprio stato di disoccupazione, ed aver versato i contributi per almeno 13 settimane nei quattro anni precedenti. 

La NASPI è riconfermata al 75% della retribuzione media per tipo di lavoro svoltosi prima del termine del rapporto, che andrà rivalutata secondo le variazioni ISTAT. 

L’ex lavoratore potrà ricevere l’assegno per una durata di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione avvenute negli ultimi quattro anni, ad esclusione dei periodi in cui si è già usufruito della disoccupazione. 

Una novità importante è che il lavoratore non dovrà – come previsto invece dalla normativa precedente – aver effettuato almeno 30 giornate lavorative nell’anno precedente. Il requisito è stato eliminato.

Infine, in materia di riduzione dell’importo dell’assegno, questo andrà a scendere del 3% per ogni mese a partire dal sesto mese dall’inizio del trattamento. Nel caso in cui il beneficiario fosse un over 55, lo scalare parte dall’ottavo mese. 

Ricapitolando, un cittadino potrà aver acceddo alla disoccupazione semplicemente presentando:

– Lo stato di disoccupazione involontario, ovvero il documento che attesta che il lavoratore ha perso il lavoro non per causa sua, e che si rende disponibile a una nuova attività lavorativa

– La prova di aver versato i contributi per almeno 13 settimane nei quattro anni precedenti al periodo di disoccupazione

NASPI: l’obbligo contributivo per i datori di lavoro

Le novità della NASPI per quest’anno coinvolgono naturalmente anche i datori di lavoro. Se prima solo le imprese nel settore del terziario, commercio o dell’industria erano tenute al versamento obbligatorio della contribuzione della NASPI, adesso dovrà adeguarsi anche il settore agricolo. 

Quindi, dal 1 Gennaio 2022, i datori di lavoro nel settore agricolo dovranno versare sia i contributi per la NASPI che per la cassa integrazione, ma solo per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, come ad esempio gli operai agricoli. 

La nuova normativa è retroattiva, quindi valida sia prima che dopo il 1 Gennaio 2022, con un’aliquota contributiva dell’1,61% dell’imponibile. L’obbligo è esteso anche agli apprendisti.

NASPI: chiedere lo stato di disoccupazione

Per accedere alla NASPI bisognerà prima di tutto chiedere lo stato di disoccupazione, che andrà presentato insieme alle buste paga che provano l’adeguatezza contributiva. Per fare ciò, vengono messe a disposizione due modalità:

  • Richiesta online su MyANPAL, ovvero la piattaforma dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, accedendo a questo indirizzo tramite SPID. 
  • Appoggiandosi a un patronato convenzionato con ANPAL.

Lo stato di disoccupazione è in concomitanza con la DID – Ovvero la Dichiarazione di Immediata Disponibilità – tramite la quale una persona disoccupata può avere accesso ai servizi dei Centri per l’Impiego o beneficiare degli incentivi per le assunzioni. 

Nel caso in cui il lavoratore dovesse trovare un impiego a tempo determinato vi sono tre casistiche principali che inficiano sullo stato di disoccupazione:

  • Nel caso in cui il contratto arrivi fino ai 6 mesi, lo stato di disoccupazione viene solo sospeso
  • Nel caso in cui il contratto superi i 6 mesi, lo stato di disoccupazione decade definitivamente
  • Nel caso in cui, a prescindere dalla durata del contratto, il lavoratore percepisca più di 8415€ da dipendente o 4800€ da autonomo, lo stato di disoccupazione decade definitivamente

In questa situazione, ci si augura che il contratto venga rinnovato, ma se così non fosse il lavoratore dovrà presentare una nuova domanda di stato di disoccupazione e DID nelle modalità elencate in precedenza. 

NASPI: come fare domanda di disoccupazione

La domanda di disoccupazione – o NASPI – è trasmissibile soltanto per via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto lavorativo. Non è quindi più possibile inviarla per raccomandata, ma si potrà comunque richiedere l’assistenza di un patronato convenzionato. 

Per inviare la domanda in autonomia, bisognerà quindi accedere all’area dedicata sul sito dell’INPS tramite SPID, e confermare i dati anagrafici presenti sulla prima schermata. 

Importantissima è la verifica dell’indirizzo di residenza, che deve corrispondere con quello del domicilio. Diversamente, bisognerà indicare l’attuale domicilio. Dopodichè, faremo click sul tasto “Continua”. 

La schermata successiva chiederà di inserire i dati dell’ultimo rapporto di lavoro: data di fine e di inizio, matricola aziendale, ragione sociale dell’azienda, il motivo della cessazione e il tipo di contratto. Nel caso in cui il datore di lavoro li avesse già comunicati all’INPS, li troveremo già precompilati, e dovremo solo verificarne la correttezza. 

Successivamente, ci verrà presentata una tabella contenente il riepilogo dei mesi di contribuzione relativi agli ultimi quattro anni, che servono per il calcolo della NASPI. Non dovremo modificare nulla. 

La schermata successiva sarà quella vera e propria per l’invio della domanda. Ci chiderà nuovamente di confermare i dati anagrafici e di inserire i nostri dati di contatto, telefono e indirizzo e-mail. Continuando, ci verrà chiesto di rispondere a sei domande:

  • Dichiaro di aver svolto periodi di lavoro all’estero
  • Dichiaro di essere titolare di assegno di invalidità
  • Sono stato licenziato per superamento del periodo di comporto di malattia
  • Sono in malattia o ricoverato (alla data della presente domanda)
  • Sono stato in malattia o ricoverato

Nella schermata dopo di questa, ci troveremo davanti a un form da compilare solo nel caso in cui al momento ci troviamo a svolgere lavoro autonomo, siamo titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione Separato o a una Cassa professionale. 

Qui, dovremo dichiarare il reddito previsto, o se non prevediamo di percepirne, indicare il valore “zero”. Nelle schermate a seguire  verranno poste ulteriori domande sullo stato di lavoro autonomo. 

Dopo aver compilato i dati relativi alla schermata precedente, ci verrà chiesto in che modo vogliamo percepire la NASPI. è possibile scegliere tra bonifico domiciliato, accredito su conto corrente o accredito su IBAN area SEPA. 

Nell’ultima schermata verrà richiesto di specificare l’utima qualifica prima della cessazione del rapporto di lavoro, e di spuntare le caselle in cui dichiareremo di renderci disponibili a comunicare qualsiasi variazione dello stato occupazionale. 

Concluderemo con il revisionare la domanda e inviarla, allegando la documentazione necessaria. 

In questo tutorial di Nonsolopensioni, la procedura completa di invio della domanda: 

NASPI: quando viene pagata e quanto dura? 

La NASPI verrà erogata sul metodo preferito indicato in sede di inoltro della domanda ogni mese fino ad un massimo di 2 anni. Il calcolo tiene conto del numero di settimane di contribuzione negli utimi quattro anni, dividendolo a metà.  

Attenzione però: se abbiamo già percepito la disoccupazione entro i quattro anni precedenti alla nuova domanda, il periodo precedente non viene conteggiato. Si tiene quindi solo il periodo contributivo dopo una NASPI già erogata. 

Se svolgiamo questo calcolo prima di inviare la domanda, avremo la possibilità di conoscere l’importo e la durata del nostro assegno mensile prima dell’accoglimento della domanda, ma sopratutto se ne abbiamo davvero diritto. 

La domanda per la NASPI dev’essere presentata il prima possibile, perchè essa spetta già dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Se inviata successivamente, il primo assegno arriverà otto giorni dopo il giorno dell’inoltro. 

NASPI: eccezioni per chi può percepirla

L’indennità di disoccupazione spetta solo ad alcune categorie di lavoratori il cui rapporto di lavoro presenta determinate condizioni. Tuttavia, l’INPS si riserva di erogare l’assegno in alcuni casi eccezionali, ovvero i seguenti: 

  • Nel caso in cui il lavoratore si fosse dimesso per giusta causa, ovvero non derivino da una libera scelta del lavoratore bensì da condizioni che rendano improseguibile il rapporto di lavoro
  • Nel caso in cui le dimissioni siano pervenute nel periodo tutelato di maternità, ovvero 300 prima della data del parto e fino al primo anno di vita del bambino
  • Nel caso in cui il rapporto di lavoro si sia concluso in maniera consensuale e nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro
  • Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga interrotto a causa dell’impossibilità del lavoratore di trasferirsi nella nuova sede dell’azienda – a patto che essa si trovi distante più di 50km o ad 80 minuti o più di tragitto tramite mezzi pubblici
  • Nel caso in cui il licenziamento avvenga con accettazione dell’offerta di conciliazione
Francesca Di Feo
Francesca Di Feo
Copywriter SEO e Social Media Manager per piccole e medie imprese, classe 1994. Ho studiato Scienze Politiche e Sociali presso l'Istituto Federico Albert. Grazie al mio ruolo di Project Manager e Writer nell’ambito del programma Erasmus + ho sviluppato un forte interesse sui temi della Transizione Ecologica e Digitale. Appassionata da sempre di scrittura e tecnologia, ho continuato a formarmi autonomamente su come farne un lavoro attraverso il Marketing Digitale. Attualmente sono redattrice per Trend Online e Social Media Manager per due piccole aziende, e sto lavorando per costruire Valade D’Lans, Travel Blog sulle Valli di Lanzo, gioiello montano piemontese.
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