Licenziamento per giusta causa: tutto ciò che serve sapere!

Scopri tutto sul licenziamento per giusta causa, con cui un datore di lavoro può licenziare un lavoratore per motivi disciplinari, contro la sua volontà.

Il licenziamento è una particolare tipologia di atto disciplinare, secondo il quale, un datore di lavoro decide di far cessare, in maniera unilaterale, il rapporto di lavoro con un proprio lavoratore, a prescindere da quali siano le sue volontà.

Il licenziamento si distingue dalle dimissioni, dal momento che queste ultime evidenziano proprio la volontà esclusiva del dipendente di far cessare il proprio rapporto lavorativo con il proprio datore di lavoro.

Si può licenziare per motivi di tipo disciplinare oppure per fattori legati alla produzione, all’organizzazione o all’andamento di una determinata impresa.

Esistono varie tipologie di licenziamento, le quali sono previste dalla Legge n. 108 dell’11 maggio 1990 e dalla Legge n. 604 del 15 luglio del 1996.

Ecco quattro tipologie di licenziamento:

  • Il licenziamento per giusta causa;
  • Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
  • Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
  • Il licenziamento collettivo.

In questa breve guida, andremo a fornire tutte le informazioni che riguardano la prima tipologia di licenziamento elencata appena sopra, che scaturisce nel momento in cui sopraggiungono dei gravi fatti che impediscono il proseguimento del rapporto di lavoro.

Infatti, il licenziamento per giusta causa è una tipologia di cessazione del contratto di lavoro che non richiede la forma scritta, data anche la tempestività della decisione che il datore di lavoro decide di assumere.

Dunque, questa particolare tipologia di licenziamento avviene in tronco e senza alcun preavviso.

A volte, però, questa pratica viene fin troppo utilizzata da alcuni datori di lavoro a cui sta antipatico un determinato lavoratore, ma proprio per questo ci sono tante sentenze e provvedimenti in corso in questo ambito.

Continuando a leggere questo articolo, avrai modo ci conoscere e di scoprire tutto quello che riguarda il licenziamento per giusta causa!

Nello specifico, andremo a parlare, inizialmente, di che cosa dice l’art. 2119 del codice civile, riguardo il licenziamento per giusta causa.

Dopodiché, andremo a dare una breve definizione ed andremo a parlare, nel dettaglio, di che cos’è e di come funziona il licenziamento per giusta causa.

Successivamente, andremo a parlare di quali sono i motivi per i quali potrebbe scattare il licenziamento per giusta causa ed andremo a fare alcuni esempi che riguardano proprio questo specifico argomento.

Poi, andremo a parlare di quali sono le tutele e le garanzie che vengono concesse ai lavoratori che subiscono il licenziamento per giusta causa ed andremo a vedere se questi abbiano diritto o meno a percepire l‘indennità di disoccupazione Naspi.

Ed infine, per concludere questo articolo, andremo a parlare della differenza che intercorre tra il licenziamento per giusta causa ed il licenziamento per giustificato motivo.

Licenziamento per giusta causa: cosa dice l’art. 2119 del codice civile?

Il primo passo che andremo ad effettuare in questa breve guida sarà quello di andare ad osservare e a spiegare tutto quello che riguarda l‘art. 2119 del codice civile, sul licenziamento per giusta causa.

Nello specifico, la nozione di licenziamento per giusta causa è disciplinata, per l’appunto, dall’art. 2119 del codice civile.

Questo articolo dispone che sia il datore di lavoro che il lavoratore possono effettuare il recesso del rapporto di lavoro, quando si verifica una causa che non permette alle parti di proseguirlo, anche in via temporanea.

Per questo tipo di licenziamento non è richiesto alcun preavviso ed ha efficacia immediata.

Inoltre, non è ammesso il licenziamento per giusta causa quando l’azienda è in fallimento.

Licenziamento per giusta causa: che cos’è e come funziona?

Dopo aver visto di cosa parla l’art. 2119 del codice civile, passiamo adesso a parlare di che cos’è e di come funziona il licenziamento per giusta causa.

Nello specifico, come abbiamo accennato nel precedente paragrafo, il licenziamento per giusta causa interviene nel momento in cui subentra un fatto talmente grave che pregiudica, anche in via temporanea, il rapporto di lavoro tra il datore di lavoro e il dipendente.

Il licenziamento per giusta causa è una tipologia di licenziamento disciplinare e può essere disposto nel momento in cui, qualsiasi altra sanzione che fosse inflitta al lavoratore, non riuscirebbe comunque a sanare il rapporto lavorativo.

Inoltre, anche quando avvengono fatti gravi al di fuori di quanto previsto nel contratto, può essere comunque disposto il licenziamento per giusta causa, dato che è venuto meno il rapporto di fiducia.

Questo tipo di licenziamento avviene in tronco e non è obbligatorio il preavviso.

Quali sono le cause di licenziamento per giusta causa?

Dopo aver parlato di che cos’è e di come funziona il licenziamento per giusta causa, passiamo adesso a vedere quali sono le cause ed i principali motivi che portano a questa particolare tipologia di recesso dal contratto di lavoro.

Nello specifico, ecco quali sono le principali cause ed i motivi che possono portare al licenziamento per giusta causa:

  • Comportamento grave del dipendente che impedisce il proseguimento, anche in via temporanea, del rapporto di lavoro;
  • La sussistenza di un danno subito dall’azienda;
  • L’intenzionalità delle gravi azioni del lavoratore;
  • Il mancato svolgimento delle mansioni richieste;
  • La perdita del rapporto di fiducia;
  • La sussistenza di comportamenti ambigui precedenti del lavoratore.

Licenziamento per giusta causa: ecco alcuni esempi!

Dopo aver parlato di quali sono le cause ed i principali motivi che portano al licenziamento per giusta causa, passiamo adesso a mostrare alcuni esempi di questa particolare tipologia di recesso dal contratto di lavoro.

Nello specifico, ecco alcuni esempi che portano al licenziamento per giusta causa:

  • Assenze ingiustificate, oltre quanto previsto nel contratto;
  • Ritardi ripetuti;
  • Uso sleale dei giorni di permesso;
  • Non presentarsi più volte alle visite fiscali;
  • False timbrature del cartellino;
  • Certificati medici falsi;
  • Lavoro per un’altra azienda durante la malattia;
  • Rifiuto di tornare al lavoro dopo un periodo di malattia;
  • Rifiuto di svolgere le proprie mansioni;
  • Insubordinazione;
  • Uso di imprecazioni, minacce o percosse;
  • Furto o danneggiamento di merci o documenti;
  • Uso di alcool o sostanze stupefacenti;
  • Uso del telefono;
  • Rifiuto di effettuare trasferte o di trasferirsi;
  • Concorrenza sleale;
  • Diffamazione azienda;
  • Comportamenti gravi al di fuori del contratto.

Licenziamento per giusta causa: quali tutele e garanzie?

Dopo aver dato un breve accenno del procedimento disciplinare e del licenziamento disciplinare, passiamo adesso a parlare di quali sono le tutele e le garanzie che vengono concesse al lavoratore che subisce il licenziamento per giusta causa.

Nello specifico, ecco quali sono le tutele e le garanzie che spettano ai lavoratori, in caso di licenziamento per giusta causa, disciplinate dal Decreto Legislativo n. 23 del 2015, attuativo della Legge Delega n. 183 del 2014, denominata “Jobs Act”:

  • Se il lavoratore, che è stato assunto prima del 7 marzo 2015, viene licenziato da un datore di lavoro che supera i limiti dimensionali previsti dall’art. 18 della Legge n. 300 del 1970, allora dovrà essere riammesso, qualora sussistano determinate condizioni;
  • Se il lavoratore, che è stato assunto prima del 7 marzo 2015, viene licenziato da un datore di lavoro che non supera i limiti dimensionali, allora egli avrà diritto a percepire un indennizzo economico;
  • Se il lavoratore, invece, è stato assunto dopo il 7 marzo 2015, allora avrà diritto ad un indennizzo maggiore.

Licenziamento per giusta causa: disoccupazione

Dopo aver parlato di quali sono le tutele e le garanzie che vengono concesse al lavoratore che subisce il licenziamento per giusta causa, passiamo adesso a vedere se chi subisce questa particolare tipologia di recesso dal contratto di lavoro abbia o meno diritto ad ottenere l’indennità di disoccupazione Naspi.

Si potrebbe pensare che la disoccupazione non spetti a quei lavoratori che sono stati licenziati per giusta causa e, quindi, per la sussistenza di gravi fatti o comportamenti messi in atto dal lavoratore.

Ma in realtà, come vedremo, non è proprio così.

Nello specifico, l’indennità di disoccupazione Naspi, che viene corrisposta dall’INPS, spetta a tutti quei lavoratori che hanno perso, in maniera involontaria il proprio posto di lavoro, a causa di:

  • Scadenze previste dal proprio contratto che non sono state rinnovate;
  • Licenziamento.

La Naspi viene corrisposta anche a quei lavoratori che, essendo stati licenziati per giusta causa, decidono di impugnare il provvedimento in questione oppure accettano la proposta di conciliazione agevolata che gli viene proposta dal proprio datore di lavoro.

La richiesta per la Naspi deve essere effettuata direttamente all’INPS, entro e non oltre 68 giorni dalla data in cui è avvenuto il licenziamento per giusta causa.

Differenza tra licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo!

Dopo aver parlato dell’indennità di disoccupazione Naspi e del fatto se il lavoratore che subisce il licenziamento per giusta causa abbia diritto o meno di riceverla, passiamo adesso a vedere qual è la differenza che intercorre tra il licenziamento per giusta causa ed il licenziamento per giustificato motivo.

Nello specifico, spesso si tende a confondere le nozioni di licenziamento per giusta causa e di licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

Mentre abbiamo visto, in maniera estremamente approfondita, tutto quello che riguarda il licenziamento per giusta causa, non sappiamo ancora nulla su cosa comporta il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

Quest’ultimo subentra nel momento in cui si presenta un inadempimento del lavoratore per quanto riguarda gli obblighi che sono previsti nel contratto.

Entrambi sono dei licenziamenti disciplinari, ma il licenziamento per giustificato motivo soggettivo avviene quando si verifica:

  • Una violazione degli obblighi contrattuali del lavoratore;
  • Una lesione degli interessi del datore di lavoro;
  • Una condotta negligente del lavoratore;
  • Uno scarso rendimento del lavoratore.

La principale differenza tra il licenziamento per giusta causa ed il licenziamento per giustificato motivo soggettivo è, quindi, la gravità dei comportamenti messi in atto dal lavoratore.

Ecco cosa succede in queste due diverse tipologie di licenziamento disciplinare:

  • Nel caso di licenziamento per giusta causa, il comportamento lesivo del lavoratore non consente di proseguire il rapporto di lavoro, neanche in via temporanea;
  • Nel caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, invece, il comportamento lesivo del lavoratore non porta ad un immediato recesso dal contratto di lavoro.
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