Aumento bollette è illegittimo, pioggia di segnalazione. C'è un modo per non pagarle

Durante l’incontro tra i presidenti dell’Antitrust e dell’Arera si è discusso sulle molteplici segnalazioni arrivate da parte dei cittadini. Besseghini: “Siamo preoccupati in merito ad alcune pratiche commerciali scorrette che hanno portato all’aumento bollette di luce e gas”.

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Le modifiche contrattuali, stando alle norme dello Stato, sono consentite solo a limitate e specifiche condizioni. Questo è il messaggio ribadito di comune accordo dalle autorità ARERA e AGCM in risposta alle tante segnalazioni, fatte dai fruitori di luce e gas, in merito all’aumento bolletta. L’anomalia sta nel fatto che, nel mercato libero, i fornitori applicano in modo unilaterale l’aumento. Esiste però un’altra violazione della legge che, mediante l’articolo 3 del d.l. 115 del 2022, pone dei limiti all’attuazione dei rincari fino al 30 aprile 2023.

Allo stesso tempo, i consumatori stanno comunicando l’uso improprio degli strumenti di recesso da parte del proprio fornitore di energia che, in talune circostanze arriva alla risoluzione del contratto a causa dell’eccessiva onerosità.

Quando sono ammesse le variazioni unilaterali del contratto

Chiarito che il decreto Aiuti Bis ha l’obiettivo di evitare un illecito aumento bolletta, bisogna chiarire quando è legittimo attuare la variazione unilaterale del contratto.

Le variazioni unilaterali del contratto si possono attuare, nel periodo di attuazione e validità di un determinato contratto. Il venditore si può avvalere, solo per giustificato motivo, di questa condizione contrattuale “legittima” che però dev’essere espressa nel contratto. Tra le altre informazioni dev’essere riportato anche il prezzo.

Pertanto se nel contratto non c’è una clausola esplicita sulle variazioni unilaterali del contratto, il fornitore non potrà procedere alla modifica del contratto senza il consenso del consumatore.

Si tenga conto però che, invece, le variazioni automatiche delle condizioni economiche non rientrano nelle modifiche unilaterali vietate. Quindi possono essere soggetti ad aumento: il prezzo unitario, le promozioni oppure lo scadere di sconti, il passaggio dal prezzo fisso a quello variabile. Anche il rinnovo delle condizioni economiche rientra nella variazione unilaterale consentita. Nello specifico si tratta di un nuovo contratto che prevede le stesse condizioni di quello precedente. Si tenga conto che il rinnovo avviene ogni 12 mesi.

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Quali sono i casi illegittimi per modifica unilaterale del contratto di luce e gas

Il caso dell’aumento bollette ha portato ad approfondire alcuni aspetti delicati. Si pensi infatti che esistono due situazioni in cui la modifica unilaterale del contratto è illegittima.

Nella prima circostanza di illegittimità il fornitore di energia chiede la rinegoziazione per via del sopravvenuto squilibrio della prestazione dei servizi causata dall’incremento dei prezzi. Generalmente gli addetti invocano la causa di forza maggiore. Si tratta di una condizione che potrebbe generare un "eccesso di onerosità" portando, di conseguenza, alla risoluzione "giudiziale" dello stesso contratto. Il consiglio, in ogni caso, sarebbe quello di interpellare un giudice.

L’altro caso di illegittimità riguarda l'esercizio del cosiddetto diritto di recesso dal contratto da parte del fornitore con i suoi clienti. In alcuni casi viene esercitato anche con effetto immediato, a cui segue, l’attivazione di servizi di ultima istanza.