Sospensione feriale e chiusura estiva dei tribunali: ecco quando riaprono

Quando chiudono i tribunali? Quando vanno in ferie avvocati e magistrati? Le date per il 2022.

Durante l’anno anche i servizi primari soffrono di periodi di blocco e non funzionamento, per garantire riposo agli addetti ai lavori che li offrono.

Non solo in un’ottica di riposo, la chiusura riguarda anche le funzioni espletate dai tribunali. Infatti, durante le vacanze di Natale e durante il periodo estivo, le funzionalità dei suddetti sono ridotte al minimo, assicurando solo l’assolvimento di compiti ritenuti urgenti e necessari.

La chiusura dei tribunali è di solito prevista in quei periodi in cui diminuendo la forza lavoro, i cittadini troverebbero maggiori difficoltà, ad esempio, nella ricerca di un avvocato a cui affidarsi.

Al netto di quanto detto, sorgono naturali alcuni quesiti: quando chiudono i tribunali? Di quante ferie godono avvocati e magistrati? Durante il periodo di chiusura, come fa il cittadino ad informarsi sullo stato delle sue cause senza poter accedere al tribunale di riferimento?

Quando chiudono i tribunali

Non considerando i giorni riportati in rosso sul calendario, il periodo di chiusura “ufficiale” dei tribunali è dal 1 al 31 agosto.

Anche in questo lasso di tempo, però, la macchina giudiziaria deve garantire l’erogazione dei servizi urgenti. Quali sono le cause che non risentono del periodo di sospensione feriale?

I servizi garantiti durante la sospensione feriale

Nel mese di agosto, dunque, vige la sospensione feriale dei termini per i procedimenti processuali.

La sospensione implica che le scadenze dei processi slittino di un mese, non dovendo essere computato nel termine il periodo di chiusura, che viene valutato come inesistente.

La sospensione feriale, a differenza di quanto credono in molti, non è prevista per concedere ferie ai magistrati, per i quali sono previsti 45 giorni all’anno, né per gli avvocati che, in quanto liberi professionisti, potrebbero, volendo, continuare ad esercitare. La chiusura, infatti, è prevista per andare incontro al cittadino e alle difficoltà che potrebbe riscontrare, nel mese di agosto, nel reperimento di tutto quanto gli è utile per gestire la propria causa.

Come più volte sottolineato, vi sono dei casi in cui la chiusura dei tribunali e la relativa sospensione dei termini non opera. Vediamo quali sono i casi divisi per materie.

Ambito civile:

  • Procedimenti cautelari; Cause per il versamento degli alimenti; Procedimenti relativi ad abusi familiari; Procedimenti per il riconoscimento dell’incapacità di agire; Sfratto, ma solo per la fase sommaria (la fase di merito invece è soggetta a sospensione – Cass. sent. n. 2544/2010); Opposizione ad atti esecutivi; Cause relative a rapporti di lavoro dipendente di aziende private o aziende pubbliche ma con prevalente attività economica; Cause relative ad accordi collettivi; Tutte le altre cause per cui rimandare il procedimento rappresenti grave pregiudizio per le parti. In questo caso occorre una dichiarazione d’urgenza del Tribunale.

Ambito penale:

  • Processo riguardante imputati detenuti in carcere; Il deposito della sentenza e la sua spiegazione (Cass. penale, sentenza n. 42361/2017); procedimenti e preliminari per reati legati ad associazioni a delinquere, sia in caso di procedimento ordinario che di giudizio immediato; cause urgenti; cause per reati che stanno per prescriversi; incidente probatorio a causa di prove che non possono essere rinviate, per esempio perché col trascorrere del tempo non sarebbero più valide; procedimenti che prevedono interdizione o sequestro dei beni, in caso di rinuncia alla sospensione o in casi con carattere di urgenza.

Ambito amministrativo:

  • procedimenti per sospendere un provvedimento impugnato;

Come ottenere info durante il periodo di chiusura

Per consentire ai cittadini di avere accesso a tutte le informazioni riguardanti le proprie cause e al calendario delle udienze anche nel periodo di chiusura è stato istituito un apposito servizio.

Infatti, Il Portale dei Servizi telematici mette a disposizione un accesso pubblico via internet a chiunque voglia consultare in forma anonima l’archivio dei fascicoli presenti nei registri di cancelleria delle varie autorità.

 Per effettuare la ricerca è necessario anche disporre di un riferimento alla causa da ricercare (numero di ruolo, sentenza, nome del giudice, data citazione, ecc.).

Una volta espletata la procedura, si potrà avere accesso ai dati richiesti.

Tale modalità di ricerca, consente una vista soltanto parziale dei dati, ossia limitata ad alcune informazioni del fascicolo (come ad esempio: il numero di ruolo generale e la data di iscrizione a ruolo; l’oggetto, la sezione e il giudice; la data della citazione e della prossima udienza; lo stato del procedimento; ecc.).

Le informazioni sono restituite all’utente e visualizzate in forma anonima, mentre sono sottoposti ad oscuramento: i dati anagrafici delle parti processuali e dei loro procuratori; i dettagli del fascicolo dai quali si possa risalire a informazioni di carattere personale e riservato, anche attraverso l’interrogazione di altre banche dati.

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