Secondo una recente sentenza della Corte d’Appello di Lecce, Poste Italiane, in merito ai Buoni Fruttiferi Postali, pagherebbe ai risparmiatori meno di quanto dovuto, a seguito di un errata applicazione delle ritenute fiscali. Secondo la Corte le ritenute vanno applicate al momento della liquidazione e non anno per anno. Ecco i dettagli della decisione.
La sentenza della Corte d’Appello di Lecce
A fare giurisprudenza in questo caso è la sentenza numero 608 del 06 luglio 2023, emessa dalla Corte d’Appello di Lecce, con cui si sostiene che, la ritenuta fiscale sui Buoni Fruttiferi Postali, appartenenti alla serie Q/P, deve essere applicata esclusivamente al momento della liquidazione e non anno per anno. L’applicazione delle ritenute fiscali anticipate, anno su anno, comporta infatti un rendimento inferiore per i risparmiatori rispetto a quanto dovrebbe essere riconosciuto da Poste Italiane.
Poste Italiane applica la ritenuta fiscale annualmente, sulla capitalizzazione degli interessi maturati, anno su anno, fin dagli anni novanta, a seguito del DM Tesoro 23 giugno 1997, con il quale si indicava a Poste Italiane che, gli interessi maturati annualmente, per quanto riguarda i Buoni Fruttiferi Postali, dovessero essere capitalizzati annualmente e con cadenza bimestrale e al netto della ritenuta fiscale. Questa procedura, secondo le direttive del tesoro, interessa i primi 20 anni di vita dei titoli garantiti da cassa depositi e prestiti.
Nella sentenza, la Corte d’Appello, specifica che la normativa a cui fare riferimento è il D.Lgs. 239/1996, con cui si stabilisce che, la ritenuta del 12,50%, va applicata al reddito percepito dal sottoscrittore di Buoni e titoli di Stato, pertanto, tale ritenuta, precisa la corte, si applica esclusivamente al momento della liquidazione o del rimborso del titolo e non può essere applicata prima.
Normativa e conflitti
Prima di giungere alla sentenza, la Corte d’Appello ha esaminato, valutato e gerarchizzato le direttive e normative vigenti, relative all’applicazione delle ritenute fiscali, osservando che, in caso di conflitto tra norme di grado diverso, la legislazione italiana impone che le norme di grado inferiore vengano disapplicate, in altri termini, in caso di conflitto si applica la normativa di grado superiore.
In questo caso specifico, il DM 23 giugno 1997 risulta in conflitto con la normativa primaria in materia di tassazione, D.P.R. n. 600 del 1973, D.L. n.556 del 1986, D.Lgs. n.239 del 1996, pertanto, va applicata una gerarchizzazione che pone il D.M.23 giugno 1997 più in basso della normativa primaria, con conseguente disapplicazione del D.M.
Questo significa che, per quanto riguarda l’applicazione della ritenuta d’acconto, sul rendimento dei Buoni Fruttiferi Postali, serie Q/P, non può essere applicata prima della liquidazione.
Rendimenti più bassi del dovuto
Applicare la ritenuta d’acconto come indicato dal DM 23 giugno 1997, con capitalizzazione annuale, a cadenza bimestrale e al netto della ritenuta fiscale, comporta rendimenti inferiori al dovuto, rispetto ai rendimenti conseguiti con l’applicazione della ritenuta fiscale alla liquidazione.
Questo perché, in caso di interessi calcolati annualmente al netto della ritenuta, l’importo su cui calcolare gli interessi risulta inferiore e la ritenuta fiscale risulta invece nettamente superiore.
Poniamo un esempio pratico. Ipotizzando un buono appartenente alla serie Q/P, sottoscritto nel 1988, per circa 5.000.000 di lire. Il sottoscrittore di tale buono, applicando la ritenuta fiscale anno su anno, riceverà da Poste Italiane un importo netto di liquidazione pari a 28.171,61€. Applicando invece la ritenuta fiscale al momento della liquidazione, l’importo netto di liquidazione darà pari a 33.543,80€, oltre 5,000€ meno di quanto effettivamente dovuto.
Questo conflitto, per la Corte d’Appello di Lecce, da diritto ad un rimborso.
Diritto al rimborso sui Buoni Fruttiferi Postali
Secondo le stime effettuate dalla Corte d’Appello, a seguito di questa errata applicazione della ritenuta fiscale, sui Buoni Fruttiferi del tesoro della serie Q/P, numerosi italiani hanno riscontrato e potrebbero riscontrare in caso non abbiano ancora riscosso i rendimenti dei buoni, delle trattenute illegittime. Tali utenti hanno dunque diritto ad un rimborso.