Bonus 110: le novità per i condomìni e le specifiche sul SAL

Bonus 110: le novità per i condomìni e le specifiche sul SAL. Richiesti chiarimenti su cosa calcolare il 30% dello stato di avanzamento dei lavori.

La fine del vecchio anno ha portato con sé l’approvazione della nuova legge di bilancio e con essa importanti novità per quel che riguarda diversi settori.

Senza dubbio grande rilievo ha avuto l’intervento su tutto il sistema dei bonus così come lo aveva strutturato il precedente governo Conte.

In effetti alcuni di questi bonus hanno richiesto l’espletamento di così tante pratiche burocratiche per poter essere ottenuti, che hanno scoraggiato anche i più volenterosi nelle richieste, altre volte invece si è visto il proliferare di così tanti bonus da rendere il sistema piuttosto farraginoso, ecco perché la nuova manovra è intervenuta in tal senso.

Lo scopo è stato quello di semplificare laddove c’era da semplificare ed accorpare laddove invece era necessario per avere un sistema di bonus più trasparente e che non permetta un dispendio inutile di risorse economiche. In virtù di tutto questo, dunque, alcuni bonus sono stati del tutto cancellati, altri invece modificati, altri prorogati, e altri ancora introdotti ex novo.

Tra i vari bonus senza dubbio la parte più consistente delle risorse sarà destinata ai bonus relativi alla casa e tra questi non possiamo non menzionare il superbonus 110% che diciamolo francamente, non poche traversie sta attraversando prima di arrivare ad avere una sua connotazione definitiva.

Ad oggi, l’inizio del nuovo anno ha introdotto infatti altre novità per quel che riguarda questo bonus relativamente ai condomìni e alle abitazioni unifamiliari anche se, relativamente a queste ultime specifiche, sono sorte non poche perplessità soprattutto in relazione a quello che è stato racchiuso sotto l’acronimo SAL, ovvero lo Stato di Avanzamento dei Lavori.

La non corretta interpretazione di quanto dispone il dettato legislativo, potrebbe portare infatti, ad un possibile errore nella sua determinazione che si materializzerebbe nella perdita dell’intero superbonus.

Vediamo quindi di affrontare questi due temi distintamente, iniziando dalle novità del superbonus 100% rispetto ai condomìni.

Bonus 110 villette unifamiliari e condomìni: le novità generali

A fronte dei 16 miliardi che si sono destinati a questo incentivo, sembra invece che proprio la normativa relativamente al superbonus 110% non trovi pace tanto che anche la manovra di bilancio per il 2022, è intervenuta su questa agevolazione introducendo non poche novità proprio per quando riguarda sia i condomìni che le abitazioni unifamiliare.

Per quest’ultime è stato espressamente stabilito che quest’agevolazione, si concluda in modo definitivo con la fine di questo anno e ha altresì stabilito che entro il 30 giugno sempre dell’anno in corsa, debba essere completato almeno il 30% dei lavori, quello che in termini tecnici viene indicato con l’acronimo SAL o stato di avanzamento dei lavori.

In relazione ai condomìni invece, quello che ha previsto la legge di bilancio, è di fatto, una fine graduale di questo bonus spalmata su più anni. Che vuol dire questo?

Che il Governo ha prolungato il superbonus in misura piena per i prossimi due anni a venire, mentre per il 2024 e per il 2025 pur continuando ad operare questa agevolazione, verrà ridotta nell’importo, che non sarà più pari al 110%, ma sarà pari al 74% e al 65%.

Inoltre, al momento, il 2025 è l’anno in cui si prevede che tale misura di sostegno sia destinata a concludersi in modo definitivo.

Per chi fosse interessato un video tratto dal canale Geometra Danilo Torresi – YouTube, offre interessanti spunti sul tema.

Bonus 110 e condomìni: cosa è previsto per il 2022 e per il 2023

La legge di bilancio relativamente ai condomìni per il superbonus 110% rispetto alle villette unifamiliari ha avuto una proroga maggiore in termini di anni, ma ha previsto allo stesso tempo un meccanismo di chiusura di tale agevolazione di tipo graduale, perché l’aliquota che i richiedenti potranno dedurre si abbassa con il passare degli anni.

Nello specifico la manovra di bilancio ha stabilito che il superbonus 110% in relazione ai condomìni viene prorogato per altri 4 anni, tuttavia ne prevede che i richiedenti ne possano fruire con una percentuale che risulta essere decrescente con il passare degli anni.

Questo vuol dire che l’agevolazione cui si può aver diritto, è tanto più ridotta quanto più lontano nel tempo si fa la domanda per poter usufruire di questa agevolazione.

Nello specifico la legge di bilancio ha stabilito che il superbonus edilizio continuerà ad operare integralmente, quindi con la percentuale piena del 110% per tutti gli anni 2022 e 2023, nei restanti due anni, 2024 e 2025 anno in cui ad oggi si prevede la chiusura della misura di sostegno, la percentuale dell’agevolazione si riduce progressivamente.

Questa infatti scenderà dal 110% al 70% dal 2023 al 2024, e ancora scenderà dal 70% al 65%, nel 2025.

La novità poi non riguarda solo la percentuale da poter portare in detrazione. Cambiamenti saranno previsti anche per quel che riguarda la tipologia di condomìni in relazionie ai quali i lavori del superbonus potranno essere eseguiti.

Il punto di svolta il tal senso è rappresentato dal 1° gennaio 2023, nel quale il superbonus abbiamo visto continua ad essere fruibile nella sua percentuale piena di detrazione del 110%, tuttavia questa potrà essere richiesta solo per lavori che coinvolgano immobili con caratteristiche particolari.

Questi immobili infatti, devo essere immobili o condomìni che abbiano da un minimo di due ad un massimo di quattro unità, indipendentemente dal fatto che possano appartenere ad un’unica persona.

Bonus 110 e tipologia di lavori

Se la legge di bilancio è intervenuta sulla durata e sulla percentuale di detrazione, bisogna dire che nulla invece ha modificato per quel che riguarda i requisiti di accesso a tale superbonus.

Per usufruire di questa detrazione infatti, si devono eseguire i cosiddetti lavori trainanti, alla cui realizzazione è di fatto subordinato l’ottenimento del superbonus 110%.

Ricordiamo che sono trainanti gli interventi volti al miglioramento sismico dell’edificio, nonché tutti quegli interventi che sono destinati a rendere più efficienti sotto il profilo energetico tutti gli edifici a condizione però che una volta che siano ultimati i lavori, questi abbiano consentito di migliorare di due classi energetiche o comunque di raggiungere la più alta classe energetica possibile.

Tuttavia, mentre possiamo dire che sicuramente più semplice è la manifestazione di volontà relativamente al consenso di voler accedere a questa agevolazione per le abitazioni unifamiliari, non con la stessa facilità e velocità, si ottiene invece il consenso al superbonus con riferimento ai condomìni.

La decisione in tal senso deve essere sempre collegiale e deve essere presa dall’assemblea che deve prendere la decisione riguardo i lavori che si intendono svolgere e avere un’idea sommaria sia dei tempi di esecuzione degli stessi che delle spese che tali lavori comportano.

Relativamente alla maggioranza dei condomini che devono votare questa risoluzione affinché si aderisca al superbonus 110, si è stabilito che se anche questa decisione non si raggiunga nella prima riunione, una volta che i condomini abbiano raggiunto un accordo su quale sia l’impresa incaricata di svolgere i lavori, si può rimandare anche alla seconda convocazione.

In questa seconda convocazione affinché l’assemblea si possa ritenere validamente convocata, è sufficiente che ad essa partecipi un terzo dei condomini espressione di almeno un terzo dei millesimi complessivi, e per il consenso al superbonus, servirà in questo caso il consenso espresso dalla maggioranza dei partecipanti.

Bisogna dire che in relazione all’assemblea convocata proprio per il superbonus possono essere ammessi a partecipare anche dei tecnici il cui ruolo sia quello di fornire tutte le spiegazioni sul tipo di lavoro da svolgere, su come questi andranno materialmente eseguiti e sul tipo di materiali che bisognerà effettivamente scegliere.

Bonus 110: stato dei fatti

La storia del superbonus 110% e le villette unifamiliari non è sempre stato un idillio d’amorosi sensi. Diversi infatti sono stati gli scontri tra le varie forze politiche sul tema, tanto che a lungo si è dubitato che tale agevolazione venisse addirittura rinnovata.

Poi è stata la volta in cui si è ipotizzata di rinnovarla ma sottoponendola alla condizione reddituale ISEE del proprietario che intendeva effettuale i lavori, fino ad arrivare alla recente legge di bilancio dove sembra si sia trovata la quadra sui punti essenziali anche se dei dubbi sono già emersi relativamente a delle condizioni alle quali è subordinato l’ottenimento del bonus.

Nello specifico la nuova legge di bilancio è intervenuta e ha stabilito che il superbonus 110%, si estenda per tutto il 2022 a tutte le abitazioni unifamiliari.

Inoltre ha stabilito che a tale agevolazione possa accedere chiunque senza alcun limite reddituale ISEE, tuttavia ha imposto la condizione dell’esistenza di uno stato di avanzamento dei lavori, meglio conosciuto con l’acronimo SAL, entro il 30 giugno sempre dell’anno in corso, pari al 30%.

È stato altresì tolto qualunque vincolo perentorio nello stabilire una scadenza obbligatoria entro cui produrre la Cila o in alternativa la domanda del titolo urbanistico.

Bonus 110 e SAL

Quindi eliminato qualunque limite ISEE, il governo ha introdotto l’obbligo del SAL al 30% entro il 30 giugno 2022 per non perdere il superbonus.

Ma che cos’è questo SAL?

Il SAL o Stato di Avanzamento dei Lavori, altro non è che un documento contabile all’interno del quale vengono registrati tutti i lavori eseguiti dall’inizio dell’appalto fino al momento in cui appunto si emette questo documento.

È un documento che funzionale al pagamento delle rate di acconto anche perché al suo interno, nelle sue diverse sezioni, sono riportati sempre il nome dell’impresa esecutrice, lo stato di avanzamento dei lavori e la data in cui l’aggiornamento dell’avanzamento è stato fatto. È dunque, l’atto che riassume il programma e l’andamento generale dei lavori.

Sembrerebbe tutto pacifico se non che appunto, tolta di mezzo la questione ISEE, non poche perplessità stiano nascendo relativamente a questo SAL.

Il dettato della legge di bilancio nel momento in cui proroga il superbonus per le abitazioni unifamiliari si limita a dire che il superbonus verrà concesso a patto che entro il 30 giugno del 2022 sia stato completato almeno il 30% del lavoro complessivo.

E le questioni sono nate proprio tutte riguardo l’interpretazione di questa frase, ovvero su quali lavori devono essere effettivamente ricompresi in questo 30% per evitare di perdere tutta l’agevolazione.

Il dubbio che da più parti è sorto è se, ai fini del calcolo di questo 30%, devono essere considerati l’insieme dei lavori che rientrano nel contratto di appalto, oppure esclusivamente quei lavori per i quali di fatto, va ad operare la detrazione.

Bonus 110 e SAL 30%: dubbi

Può sembrare una questione di poco conto ma in realtà non lo è affatto, e fare chiarezza è fondamentale perché al rispetto di questa condizione è poi legata l’erogazione effettiva del superbonus.

La diatriba su quale delle due componenti si debba effettivamente prendere in considerazione, è tutta aperta e soggetta alle più varie interpretazioni dato che in questo senso fino ad ora non c’è stata una pronuncia ufficiale di chiarimento sull’argomento.

Pertanto, in mancanza di un chiarimento valido erga omnes, è evidente che tutte e due le possibili interpretazioni sono ammissibili, come tale il 30% può essere considerato tanto con riferimento alla totalità dei lavori che rientrano nel contratto di appalto, che con riferimento solo a quei lavori ai quali sono legate le detrazioni ammesse dal superbonus.

Al solito nella confusione più totale si resta in attesa di lumi dall’alto, sperando che arrivino al più presto.

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