Bonus affitto, Draghi paga il canone di locazione a tutti!

L'Agenzia delle Entrate stila le nuove regole per richiedere il bonus affitto: il contributo a fondo perduto per pagare il canone di locazione.

L’Agenzia delle Entrate stila le nuove regole per richiedere il bonus affitto: il contributo a fondo perduto per pagare il canone di locazione. I tecnici del fisco spiegano che è possibile ottenere l’importo – che ricordiamo servirà per abbassare la pigione pagata mensilmente – se il rapporto di locazione era in essere lo scorso 29 ottobre 2020. Varrà per i locatori che abbiano deciso di abbassare il canone nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, e che siano andati incontro ai propri inquilini per tutto o per parte del 2021.

Il bonus affitto arriverà anche al locatore che abbia provveduto a garantire due rinegoziazioni del contratto di locazione, purché si il tutto sia avvenuto nel rispetto della legge e delle varie prassi normative. Sostanzialmente queste sono le indicazioni che sono state fornite direttamente dall’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 13 dell’11 gennaio 2022 e che hanno avuto come oggetto il bonus affitto.

Bonus affitto: chi ne ha diritto!

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con una serie di chiarimenti su chi abbia diritto ad ottenere il bonus affitto a seguito di un interpello di un contribuente, che non è residente in Italia, e che spiega di aver provveduto a sottoscrivere un contratto di locazione come locatore di un immobile, la cui destinazione è ad uso abitativo, concordando un canone annuo dell’importo di 6.600 euro. La decorrenza venne fissata al 23 luglio 2015.

Questo contratto, quindi, al 29 ottobre 2020 risultava regolarmente in essere, ed è stato oggetto di due diverse negoziazioni:

  • una prima volta, relativamente al periodo compreso tra il 23 giugno 2020 ed il 22 giugno 2020, quando il canone annuo venne ridotto a 1.800 euro;
  • una seconda volta, che coinvolge il periodo compreso tra il 23 giugno 2021 ed il 22 luglio 2022, quando veniva confermata – anche per questo periodo – la riduzione prevista dalla prima rinegoziazione.

Il proprietario dell’immobile ritiene di avere diritto al bonus affitto, ossia al contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo concordato per il canone di locazione, come è previsto dall’articolo 9-quater del Dl n. 137/2020 convertito nella legge n. 176/2020. L’istante sottolinea che la ratio di fondo della norma è quella di premiare in qualche modo il proprietario dell’immobile, che va incontro al proprio inquilino. Il diretto interessato mette in evidenza che nel momento in cui si presenta l’istanza per ottenere il contributo a fondo perduto non viene riconosciuta la seconda diminuzione del canone, dato che è già stata fatta una prima rinegoziazione e quindi respinge l’istanza che l’interessato voleva inoltrare.

La presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate!

Chiamata direttamente in causa, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato la propria posizione sul bonus affitto. I tecnici hanno premesso che l’articolo 9-quater del Dl n. 137/2020, meglio conosciuto come Decreto Ristori, è in vigore dallo scorso 25 dicembre 2020, ossia il giorno successivo della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Questo articolo stabilisce che

per l’anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29/10/2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.

Al comma 2 ed al comma 3 dello stesso articolo si prevede e si stabilisce che:

ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il locatore comunica, in via telematica, all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo […]. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo.

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate con un provvedimento datato il 6 luglio 2021 ha spiegato che il bonus affitto spetta nel caso in cui il contratto di locazione abbia una decorrenza antecedente al 29 ottobre 2020 e che, soprattutto, risulti ancora in essere e che sia stato oggetto di una rinegoziazione, che abbia portato alla riduzione del canone di locazione per tutto il 2021 o per una parte di esso. Il bonus affitto, però, non spetta a quelle rinegoziazioni che siano state effettuate prima del 25 dicembre 2020, data nella quale è entrata in vigore la legge.

Bonus affitto: ecco le conclusioni del caso!

Prendendo in considerazione l’istanza presentata e prospettata, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a spiegare che il contratto era in essere al 29 ottobre 2020, quindi la seconda rinegoziazione – quella, per intenderci, relativa al periodo compreso tra il 23 giugno 2021 ed il 22 luglio 2022, soddisfa in tutto e per tutto il requisito temporale perché il cosiddetto bonus affitto venga erogato. Il contratto, infatti, è stato oggetto di una prima rinegoziazione, se non si fosse provveduto ad effettuare anche la seconda sarebbe tornato al valore iniziale.

In definitiva, il locatore può essere ammesso a richiedere il contributo a condizione che presenti all’Agenzia delle Entrate istanza di autotutela dell’esito del rigetto.

Pierpaolo Molinengo
Pierpaolo Molinengo
Giornalista. Ho una laurea in Materie Letterarie, conseguita presso l'Università degli Studi di Torino. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin dal 2002, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo di attualità, fisco, tasse e tributi, diritto, economia e finanza.
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