Appartiene all’abuso edilizio ogni tipo di attività che non rispetta gli obblighi di legge del settore urbanistico. Si tratta di un’attività svolta senza il possesso degli opportuni titoli di abilitazione allo svolgimento delle modifiche della casa. Pertanto l’illecito si verifica nel momento in cui il titolare dell’abitazione amplia o modifica gli spazi della casa senza l’autorizzazione amministrativa.
In alcuni casi però – si pensi ad esempio a chi acquista oppure eredita una casa – il nuovo proprietario potrebbe non essere a conoscenza della presenza di abusi edilizi. In tal caso come si può sanare l’abuso edilizio di una casa ereditata? Scopriamo tutti i dettagli dando un occhio di riguardo alle costruzioni ante 1967.
Come sanare l’abuso edilizio di una casa ereditata prima del 1967
Per evitare di incorrere a un abuso edilizio, il proprietario che intende modificare parte della casa, deve chiedere al comune la concessione edilizia ovvero il certificato che gli consente di costruire.
Può capitare però che un soggetto erediti una casa che ha subito modifiche senza il permesso dell’amministrazione. In tal caso spetta al nuovo proprietario provvedere alla sanatoria dell’abuso edilizio.
Ciò comporta il pagamento di sanzioni amministrative che permetteranno, al titolare dell’immobile, di ripristinare a norma di legge la situazione. Oltre alla multa il titolare rischia, in talune circostanze, anche l’arresto.
Quali sono i 4 abusi edilizi più frequenti e quali sono sanabili
La legge ricorda che nel caso in cui la ditta – interpellata per effettuare lavori – dovesse riscontrare un abuso edilizio, spetta al proprietario di casa dimostrare di essere estraneo ai fatti.
Rientrano negli abusi più frequenti:
- 1.
le modifiche interne riguardanti l’abbattimento oppure l’innalzamento di pareti;
- 2.
l’ampliamento della superficie e quindi del volume dell’abitazione;
- 3.
i cosiddetti cambi di destinazione d’uso realizzati senza autorizzazione;
- 4.
gli edifici costruiti senza permesso.
Di questi abusi possono essere sanati solo quelli che non sono in contrasto con il cosiddetto piano regolatore del Comune in cui si trova la costruzione. Pertanto, possono considerarsi abusi sanabili le seguenti opere:
- •
la demolizione di un tramezzo;
- •
la costruzione di una tettoia in giardino oppure sul terrazzo;
- •
l’apertura di una nuova finestra oppure di una porta.
Qual è l’iter sanatorio generale
Di solito l’iter sanatorio di un abuso edilizio, anche in caso di una casa ereditata, prevede la possibilità di procedere in 3 modi differenti ma con lo stesso obiettivo:
- 1.
richiedere al Comune una semplice sanatoria;
- 2.
richiedere il permesso per costruire in sanatoria;
- 3.
presentare una Comunicazione di Inizio Lavori tardiva denominata con la sigla CILA.
Andiamo adesso ad analizzare il caso specifico sulle sanatorie degli edifici costruiti prima del 1967.
Qual è l’iter sanatorio per gli abusi edilizi avvenuti prima del 1967
Nel 1967 l’ordinamento italiano ha introdotto la “Legge Ponte” al fine di regolarizzare il settore edilizio. Non è quindi un caso che diversi edifici -realizzati prima di quell’anno – ad oggi rientrano nell’abuso edilizio.
Per risolvere questa problematica, andando incontro alle esigenze dei cittadini, nel 2021 è stato emesso il decreto legge n. 77:
Chi possiede un immobile realizzato senza autorizzazione può sanare il reato – senza pagare nessuna sanzione amministrativa – attraverso la CILA Superbonus 110%
La CILA Superbonus 110% è una nuova autorizzazione che permette, ai proprietari delle abitazioni costruite prima del 1967, di effettuare l’integrazione delle opere di ripristino all’interno dei lavori di ristrutturazione.
Come agire in caso di abuso edilizio ereditato
Nel caso di abuso edilizio ereditato nulla cambia. Le procedure da rispettare sono quelle sopra elencate. Quindi l’erede di una casa precedente al 1967 può tranquillamente accedere a CILA Superbonus 110%.
Inoltre, la legge impone un obbligo a cui il proprietario non può sottrarsi: nel momento in cui il titolare dell’immobile viene a conoscenza dell’abuso ha 90 giorni per presentare i documenti inerenti alla richiesta di sanatoria. D’altro canto l’ufficio comunale di competenza dovrà pronunciarsi entro e non oltre i 60 giorni.