Condono edilizio, niente sanatoria se l’immobile ha subito modifiche nel tempo

Non è possibile avere una sanatoria per i lavori di ampliamento dell’immobile compiuti dopo la richiesta di condono: cosa dice la legge.

Se si presenta richiesta per il condono di un immobile non si può effettuare una modifica radicale dell’edificio. In tal caso la richiesta di sanatoria verrebbe rifiutata dal comune, e tale rifiuto sarebbe legittimo.

Si è espresso in questi termini il TAR Campania, che nella sentenza n. 7078/1994 ha considerato legittimo il rifiuto del comune di condonare un immobile in cui si evidenziavano difformità rispetto a quanto dichiarato nella richiesta di condono.

Con modifiche all’immobile non si può ottenere il condono: il fatto

L’immobile per il quale era stato richiesto il condono, era stato inizialmente censito come un deposito per attrezzi agricoli. La superficie dichiarata in origine era di di 80 metri quadri, e il condono era stato presentato nel 1995 ai sensi della legge n. 724/1994.

In seguito alla presentazione dell’istanza, il comune rilevava diverse irregolarità. Quando nel 1994 l’immobile era stato sequestrato, aveva già una superficie di 150 metri quadri. L’ampiezza effettiva, dunque, risultava pari a quasi il doppio della superficie dichiarata. Inoltre, l’immobile da condonare presentava anche un principio di impalcatura per la costruzione di un altro piano.

Nel 1994 l’immobile era stato sequestrato perché l’autorità aveva rilevato un abuso edilizio. Quando è stato richiesto il condono, l’edificio era stato modificato anche di più rispetto al progetto originario, rendendo inammissibile la richiesta di sanatoria.

Il richiedente ha giustificato tali incongruenze asserendo che sussistevano degli errori di compilazione nella richiesta di condono. Questa circostanza non si poteva verificare, perché nella richiesta mancava la documentazione di accompagnamento.

Il TAR Campania, con sentenza n. 7078/2022, ha dunque deciso di respingere la richiesta del ricorrente, in quanto la sanatoria non può essere concessa a chi trasforma l’immobile in mancanza di un titolo abilitativo.
Il motivo di questo risiede nell’impossibilità per l’amministrazione di accertare La corrispondenza effettiva tra opere riportate nella domanda di condono e opere realizzate in modo abusivo. Inoltre, se si trasformano immobili per i quali pende la domanda di condono, il comune deve rifiutare la richiesta, e ordinare la demolizione dello stabile.

Leggi anche: Sanatoria e condono edilizio, la differenza spiegata una volta per tutte

La decisione del giudice

In definitiva, viene reso legittimo il rifiuto dell’amministrazione di concedere il condono a causa di:

  • Successiva trasformazione del manufatto rispetto alla data di presentazione della domanda;

  • Mancata allegazione della documentazione relativa ai lavori nella domanda di condono.

Vista la considerevole quantità di superficie aggiunta, non è verificata nemmeno la possibilità di avere diritto al cd. «completamento funzionale».

Secondo il giudice, nel caso de quo si sarebbe potuto ricorrere al condono previsto dalla successiva legge 326/2003. Il fatto che la domanda di condono sia stata presentata nel 1995 e il ritardo dell’amministrazione comunale nell’esame della stessa domanda, non costituiscono impedimento a una nuova richiesta effettuata ex lege 326/2003.

Per il giudice del TAR Campania, il ricorso viene respinto, e viene legittimato il diniego di condono del comune perché l’opera esistente differisce di gran lunga da quella indicata nella richiesta originaria.

Redazione Trend-online.com
Redazione Trend-online.com
Di seguito gli articoli pubblicati dalla Redazione di Trend-online. Per conoscere i singoli autori visita la pagina Redazione Trend-online.com
Seguici
161,688FansLike
5,188FollowersFollow
785FollowersFollow
10,800FollowersFollow

Mailing list

Registrati alla nostra newsletter

Leggi anche
News Correlate