Assicurazione, che succede dopo il passaggio di proprietà

Passaggio di proprietà e assicurazione auto, sei sicuro di sapere tutto? All'interno dell'articolo i consigli per non sbagliare.

Decidere di acquistare un’auto è sempre una decisione importante. Nuova o usata che sia è sempre bene essere pienamente a conoscenza di tutti i passaggi da compiere per non incorrere in errori.  Soprattutto poi con riferimento all’acquisto di un’auto usata diventa di fondamentale importanza sapere che cosa è e come fare il Passaggio di Proprietà (PdP) e come di fatto si debba procedere ad attivare la copertura assicurativa relativamente a questo veicolo, se prima o dopo che sia avvenuto questo passaggio.

Cosa si intende per passaggio di proprietà

Innanzitutto il PdP è l’atto per cui la proprietà di un veicolo passa dal venditore al compratore purché si rispettino determinate regole e procedure. Bisogna subito dire che sono due le modalità attraverso le quali questo trasferimento può avvenire. Un primo modo, più veloce ma anche più costoso, è quello di rivolgersi ad un’agenzia di pratiche auto ovvero ad una delegazione Aci che si farà carico dell’intera procedura ma che per questo richiederà, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche un compenso per il servizio che ha offerto. La seconda procedura, sicuramente più economica, è anche quelle più complessa e più lunga che presuppone però che ci si attivi personalmente rivolgendosi direttamente al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) oppure alla Motorizzazione Civile.

La visura

Prima di comprare un’auto usata è sempre bene verificare che questa sia libera da vincoli o impedimenti quali ipoteca, fermo amministrativo e cose similari. Indipendentemente dalla procedura che si intenderà attivare, dunque, in assoluto il primo step da compiere è la visura, ossia la consultazione degli archivi del PRA.

Questo si può fare al solito o affidandosi ad un’agenzia di pratiche auto, oppure direttamente, esperendo per questo diverse soluzioni ossia recandosi in uno degli uffici che si trovano sparsi sul territorio italiano, oppure ricorrendo alla rete sul sito internet del PRA dove inserendo dati quali targa, codice fiscale dell’intestatario e tipo di veicolo si riescono ad ottenere tutte le informazioni che si vogliono.

Quali documenti per il passaggio

Accertatosi che il veicolo sia privo di impedimenti, si può effettuare il PdP. A tal fine, oltre a dei moduli specifici, si devono sempre allegare una serie di documenti che non possono mai mancare. Innanzitutto ci deve essere il Certificato di Proprietà (CdP) originale dell’auto che assolve la funzione di dichiarazione di vendita, in quanto è su questo documento che si trova sempre la firma del venditore. Ricordiamo che dal 2015 questo è disponibile in formato digitale consentendo di semplificare molto le procedure in quanto è recuperabile direttamente online.

In effetti se si va insieme al venditore presso uno degli sportelli dell’ACI/PRA si può ottenere direttamente il certificato o la ricevuta in cui c’è un codice di accesso per poter scaricare questo certificato digitale. Questo è bene ribadirlo, va sempre e comunque perfezionato con la firma autentica del venditore per la quale oltre ad un documento di identità valido, è necessario pagare anche una marca da bollo. L’autentica di questa firma si fa presso l’Ufficio Anagrafe del Comune o le unità territoriali ACI PRA.

Infine sul retro del CdP è stampato il modulo dell’atto di vendita che deve essere compilato con tutti i dati del nuovo acquirente.

Altri documenti che non devono mancare

Alla luce di quanto detto altri tre documenti non possono mai mancare e sono la Carta di Circolazione, i documenti di identità e i codici fiscali sia del venditore che dell’acquirente.

Se l’acquirente poi è un cittadino extracomutario, ai documenti va aggiunto anche il premesso di soggiorno.

In ultimo bisogna sempre presentare il Modulo TT2119 in cui si richiede l’aggiornamento della Carta di Circolazione.

Una volta poi che si è acquistato il veicolo, passati 60 giorni dall’autenticazione della firma sull’atto di vendita, il relativo passaggio di proprietà deve essere registrato da parte del compratore al PRA e presso l’ANV.

Quanto costa

Per quanto riguarda il costo del PdP, questo si compone di diversi elementi quali l’imposta di bollo per la registrazione al PRA e per l’aggiornamento della Carta di Circolazione, i costi per il pagamento dei diritti DT, gli emolumenti ACI e quelli per l’autentica della firma, per un totale di poco più di 100 euro.

La procedura di pagamento è differente a seconda della modalità con cui di decide di effettuare questo passaggio.  Se ci si rivolge direttamente al PRA si compilano tutti i moduli e si pagano contestualmente queste somme allo sportello, per chi lo fa recandosi alla Motorizzazione, i pagamenti verranno fatti alla posta salvo poi restituire la ricevuta dei versamenti all’ufficio.

Se infine si decide di rivolgersi ad un’agenzia o delegazione Aci, ai costi suddetti si deve aggiungere il compenso per l’intermediario per la gestione di tutta la pratica.

PdP e assicurazione

Cerchiamo ora di capire quale sia la relazione attinente tra il PdP e l’assicurazione. Sappiamo che quando si acquista un’auto, la polizza RCA deve essere sottoscritta obbligatoriamente e l’acquisto, tanto che riguardi un’auto nuova oppure usata, è sempre strettamente dipendente dal PdP perché è il documento che di fatto attesta il passaggio della proprietà del veicolo dal venditore al compratore.

D’altro canto l’abbiamo già accennato sopra se non si provvede una volta acquistata l’auto ad aggiornare il CdP, si corre il rischio di pesanti sanzioni fino ad arrivare al ritiro della carta di circolazione. Pertanto appurata la necessità del PdP, vediamo che succede con l’assicurazione.

Nel momento in cui il PdP è perfezionato e completato, è evidente che chi ha comprato la vettura deve obbligatoriamente stipulare la propria polizza RCA per mettersi al riparo dai danni che eventuali sinistri possano provocare a terzi soggetti o beni di proprietà altrui.

Tuttavia uno dei documenti fondamentali che una compagnia richiede per poter stipulare una polizza su un veicolo, è proprio il PdP.

Acquisto auto, neopatentati e assicurazione

Quando si acquista un’auto bisogna considerare ai fini assicurativi se l’acquisto sia stato fatto da un neopatentato oppure no.

Bisogna dire che ovviamente in entrambe le situazioni si deve necessariamente acquistare una polizza RCA, tuttavia per questi soggetti, grazie all’introduzione della Legge Bersani, dal 2007 è caduto il vincolo di dover partire obbligatoriamente dalla CU 14 pertanto possono acquisire direttamente la classe di merito del familiare più virtuoso.

I documenti che sono necessari alla stipula di una polizza RCA quindi in questo caso, sono sostanzialmente due e sono l’attestato di rischio del familiare dal quale si vuole ereditare la classe di merito e il relativo certificato di Stato di famiglia del Comune di residenza.

Va ribadito che il veicolo riporterà sempre la doppia intestazione sia del neopatentato che del familiare dal quale ha preso la classe di merito.

Acquisto per altri guidatori

Se ad acquistare l’auto è invece un soggetto che è già proprietario di un mezzo che però vuole cambiare, accadrà che sia in caso di vendita che di rottamazione, potrà sempre trasferire la propria polizza dal veicolo precedente al nuovo veicolo.

Così come nel caso in cui si decidesse per l’acquisto di un’auto nuova, comunque la stipula di una nuova polizza comporta che comunque la classe di merito rimanga quella che il soggetto ha acquisito alla data attuale.

Tuttavia escludendo l’ipotesi di acquisto di un nuovo veicolo, nel momento in cui si va a comprare un’auto usata, un presupposto fondamentale per il trasferimento della polizza dal precedente veicolo a quello attuale, è che si presenti in modo obbligatorio il PdP.

Alla presentazione dello stesso in effetti è subordinata la sottoscrizione della polizza sul nuovo veicolo.

Se invece l’auto non si vuole vendere ad un nuovo acquirente ma semplicemente rottamare, per trasferire la polizza dal precedente mezzo all’attuale, è necessario che si faccia pervenire alla compagnia una copia del certificato di avvenuta rottamazione.

PdP e decadenza assicurazione

La cosa però fondamentale da dover rimarcare è che comunque una polizza assicurativa viene a decadere sempre al momento del passaggio di proprietà.

Questo perché, in virtù di quanto può decidere il venditore, ci possiamo trovare di fronte a due differenti situazioni.

Nella prima dopo la cessione della propria auto il venditore comunica alla propria compagnia l’avvenuta cessazione del rischio e fa contestuale richiesta di rimborso dei premi non goduti, sempre che tutto questo avvenga prima della scadenza naturale della polizza.

Nella seconda situazione, può accadere invece che comunica direttamente alla compagnia la sua volontà di voler trasferire la polizza dell’auto che è stata venduta su un altro mezzo.

In entrambe le ipotesi per chi va ad acquistare il nuovo veicolo si ritrova, per effetto del PdP, senza la copertura derivante dal contratto che il venditore aveva sottoscritto in precedenza e come tale dovrà stipulare ex novo una polizza direttamente a lui intestata.

PdP e assicurazione: quando si fa la stipula?

A questo punto ci chiediamo quando si debba stipulare il contratto di assicurazione se prima o dopo che sia avvenuto il passaggio di proprietà.

La risposta è perentoria e non lascia adito a dubbi e interpretazioni perché l’assicurazione può essere stipulata solo dopo che sia stato perfezionato e completato il PdP.

Questo vuol dire che non è mail possibile ritirale il proprio veicolo al momento del passaggio a meno che non si realizzi una di queste due condizioni.

La prima consiste nel fare in modo di andare a ritirare il veicolo, sia nuovo che usato, avendo avuto cura di aver stipulato il relativo contratto di assicurazione e che questo abbia già attiva la copertura. In alternativa si può richiedere che l’auto venga consegnata direttamente a casa ammesso che si abbia uno spazio dove custodirla fino a quando non si stipuli la polizza.

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