Bonus edilizi, a chi spettano le detrazioni fiscali?

Quando si avviano dei lavori di ristrutturazione, beneficiando dei vari bonus edilizi, a chi spetta scaricare le spese per i lavori sostenuti?

Quando si avviano dei lavori di ristrutturazione, beneficiando dei vari bonus edilizi, a chi spetta scaricare le spese per i lavori sostenuti? Una domanda che pare banale e la cui risposta sembra scontata. Spettano a chi paga le fatture. Ma se l’immobile è di proprietà di un soggetto terzo rispetto a chi paga, chi avrà diritto ad usufruire delle varie agevolazioni ottenibili grazie al bonus edilizi?

Cosa succede se una coppia di sposi vive in un alloggio concesso in comodato d’uso dai suoceri (non importa che siano i genitori di uno o dell’altro). I due giovani decidono di ristrutturarlo e per questo danno incarico ad una ditta specializzata per fare tutti i lavori che sono necessari. A pagare tutte le spese sono proprio i giovani sposi: a questo punto, dato che hanno messo mano al portafoglio, si chiedono se hanno la possibilità di sfruttare le agevolazioni fiscali che esistono. Ma l’alloggio non è di loro proprietà: potranno beneficiare lo stesso delle detrazioni fiscali che sono previste dai vari bonus edilizi?

Questa situazione accade più sovente di quanto si possa immaginare: si vive in un appartamento o in un immobile che non appartiene direttamente all’inquilino. Qui non stiamo parlando del caso in cui ci sia un regolare contratto d’affitto: si parla del caso in cui un figlio sia diventato adulto ed abiti in un alloggio di proprietà dei genitori. Persone che hanno ricevuto l’alloggio in comodato gratuito e non pagano alcuna pigione.

Bonus edilizi, chi può usufruire delle detrazioni fiscali!

Nel momento in cui si effettuano di lavori di ristrutturazione in un immobile usufruendo dei vari bonus edilizi, le detrazioni fiscali spettano unicamente ad alcuni soggetti. Tra questi rientrano:

  • nudi proprietari e proprietari;
  • quanti siano titolari di reali diritti di godimento;
  • inquilini che abbiano sottoscritto un regolare contratto di locazione registrato;
  • i comodatari (se questo punto vedasi la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 16/2021 e la circolare n. 24/E/2020);
  • soci di società cooperative (divise e indivise) o di società semplici proprietarie dell’immobile;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non strumentali o destinati alla rivendita.

È molto importante, comunque, che quanti rientrino nella categoria dei cosiddetti detentori dell’immobile diversi dal proprietario (tra questi ci rientrano gli inquilini ed i comodatari), devono essere in possesso di un consenso formale dello stesso proprietario ad eseguire i lavori fiscalmente agevolati. Ma non basta: nel momento in cui i lavori edili prendono il via, devono essere già in possesso dell’immobile, indipendentemente dal momento in cui avverrà il pagamento delle spese che verranno portate in detrazione.

Detrazioni fiscali: l’elenco non è finito!

Abbiamo appena fatto un elenco dei beneficiari delle detrazioni fiscali, nel caso in cui si siano effettuati dei lavori e si siano sfruttate tutte le agevolazioni che derivano dai bonus edilizi. Ma l’elenco degli aventi diritto non è finito qui. Possono usufruire delle detrazioni fiscali, purché siano intestatari dei bonifici che sono stati effettuati per fare i pagamenti e delle fatture emesse dalle imprese costruttrici, i seguenti soggetti:

  • il coniuge, il componente dell’unione civile, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento;
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile di proprietà dell’altro coniuge (ad esempio, la moglie che ha ottenuto l’assegnazione della casa coniugale per abitarvi insieme ai figli minori).

È molto importante precisare che, a parte il caso dei coniugi che siano separati, il proprietario dell’immobile ed il soggetto che mette mano al portafoglio per sostenere le spese di ristrutturazione, che permettono di ottenere le agevolazioni dei vari bonus edilizi, devono anche essere conviventi. In questo caso sarà possibile portare in detrazione le spese sostenute per la ristrutturazione dell’immobile. La convivenza deve necessariamente sussistere alla data di inizio dei lavori; può essere attestata anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e non è indispensabile la comune residenza anagrafica.

Bonus edilizi e detrazioni fiscali: cosa dice la Cassazione!

Con l’ordinanza n. 5584 del 21.02.2022 la Corte di Cassazione ha voluto precisare che

la detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese.

I giudici hanno voluto ribadire e chiarire che, a fronte di un immobile che sia stato concesso in uso gratuito, non è richiesta, comunque, la presenza di un contratto di comodato. La Suprema Corte ha poi ribadito che:

lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero, come sopra detto per i detentori, alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori, e non è necessario sussista per l’intero periodo di fruizione della detrazione.

Pierpaolo Molinengo
Pierpaolo Molinengo
Giornalista. Ho una laurea in Materie Letterarie, conseguita presso l'Università degli Studi di Torino. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin dal 2002, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo di attualità, fisco, tasse e tributi, diritto, economia e finanza.
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