Come funziona l’usufrutto? Ecco cosa devi sapere!

L'usufrutto è il diritto che ha una persona di godere di un bene di proprietà di un nudo proprietario, senza che ne cambi la sua destinazione economica.

Molto spesso si sente parlare di usufrutto. Per dare una prima e generale spiegazione, possiamo citare la definizione che troviamo un po’ ovunque e che semplifica il concetto di usufrutto. Si tratta, sostanzialmente, del diritto di una persona di godere e disporre di un qualsiasi bene di proprietà altrui, senza che ne modifichi la destinazione economica.

Una definizione generale che riassume il concetto di usufrutto. Tuttavia, quello che vogliamo spiegare in questa guida, non si limita alla comune definizione di usufrutto, ma è bene capire, innanzitutto, di cosa si tratta in modo approfondito, andando ad analizzare la sua disciplina e, poi, come funziona.

In questo articolo, quindi, andremo a delineare l’usufrutto e la sua ragion d’essere, partendo proprio dalle spiegazioni generali e approfondite su cos’è e quando e perché è stato istituito. Successivamente, ci concentreremo sulle differenze tra usufrutto e nuda proprietà, sulla durata e sui motivi di estinzione.

Intanto, vi consiglio di vedere il video pubblicato da Vez Economy che spiega, molto chiaramente e semplicemente, cos’è l’usufrutto e quali sono i suoi caratteri generali, facendo anche semplici esempi.

Usufrutto: di cosa si tratta!

In questa breve guida, cercheremo di spiegare cos’è l’usufrutto, come funziona e quali sono le sue caratteristiche principali. Il primo passo da fare, quando si spiega qualcosa, è quello di andare ad analizzare di cosa si tratta.

Inizieremo, infatti, ad analizzare e spiegare cos’è l’usufrutto. La prima informazione utile da sapere è che l’usufrutto è un istituto giuridico. Viene disciplinato già dal diritto romano ed è contenuto nel Codice Civile; più precisamente viene disciplinato dall’articolo n. 978 e seguenti.

L’istituto giuridico dell’usufrutto prevede due soggetti: l’usufruttuario e il nudo proprietario. Analizziamo, per bene, entrambe le figure e quali sono i ruoli che ricoprono. 

Iniziamo dal primo che abbiamo menzionato: l’usufruttuario. Senza spendere troppe parole, è colui che può fruire di un bene. Il secondo, invece, è il possessore della proprietà, ma che su di essa non ha nessun diritto di godimento.

Il nudo proprietario è proprio colui che si trova nella condizione di possedere un bene sul quale vige l’usufrutto.

Pertanto, come abbiamo già detto, anche se proprietario di quel bene non ne può trarre beneficio e godimento. 

In linea molto generale, sono quelle che abbiamo appena elencato le caratteristiche dell’usufrutto e dei soggetti coinvolti, l’usufruttuario e il nudo proprietario.

Passiamo, quindi, ad esaminare la seconda questione, cioè la costituzione dell’usufrutto.

Come si costituisce l’usufrutto?

Ci sono diversi modi per costituire l’usufrutto: per legge – chiamato anche “usufrutto legale” -, per contratto, per volontà testamentaria o, infine, per usucapione

L’articolo 978 del Codice Civile regola la costituzione dell’usufrutto, elencando le diverse modalità che abbiamo appena menzionato. Leggiamo cosa dice l’articolo 978:

“L’usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà dell’uomo. Può anche acquistarsi per usucapione”.

Cos’è l’usufrutto per legge? Come si può già comprendere dal nome, si tratta di un usufrutto stabilito dalla legge.

Sul sito laleggepertutti.it viene fatto l’esempio dell’usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli minorenni; usufrutto che spetta fino a quando non diventano maggiorenni oppure fino alla loro emacipazione.

Invece, l’usufrutto per testamento si costituisce anche per legge, ma non solo. Questa tipologia di usufrutto, in genere, si costituisce per volontà attraverso la redazione di un contratto o di un testamento

Naturalmente, il contratto deve essere redatto in forma scritta, sia privatamente che presso un notaio.

Infine, la terza tipologia di usufrutto è quella per usucapione. Prima di tutto, è bene spiegare, brevemente, cos’è l’usucapione. Per rispondere, citiamo cosa si legge sul sito leggioggi.it:

“L’usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà, o di un diritto reale di godimento, che si realizza mediante il possesso protratto per un certo periodo di tempo”.

Naturalmente, si deve possedere un bene o una proprietà di usufrutto in modo pacifico e in modo continuativo nel tempo, senza il verificarsi di interruzioni

Ma ritorniamo a parlare dell’usufrutto per usucapione. Molto semplicemente, avviene nel momento in cui si assume la veste di usufruttuario, pur non avendo il diritto di usufrutto su un bene, per un ventennio.

Come nel caso generale dell’usucapione, in questo lasso temporale, non devono esserci interruzioni. Per fare un esempio, il proprietario del bene ne rivendica il diritto sulla proprietà. Se ciò non avviene, si diventa automaticamente usufruttuari.

L’usufrutto e la nuda proprietà

Abbiamo già parlato, molto sommariamente, di nuda proprietà. Dobbiamo però approfondire il discorso, relazionando meglio l’usufrutto e la nuda proprietà, andando, quindi, a vedere quali sono le differenze che vi intercorrono.

Abbiamo già detto, infatti, che se su un bene grava la condizione di usufrutto, il suo proprietario si trova ad essere il nudo proprietario di esso. Ciò vuol dire che il bene in questione rimane comunque di sua proprietà, solo che esso non può più né usarlogodere dei suoi utili.

L’usufrutto, quindi, è il diritto di poter godere di un bene altrui, rispettando, in ogni caso, la sua destinazione economica. Che cosa vuol dire? Facciamo un passo indietro. 

Abbiamo detto che l’usufruttuario può decidere di disporre del bene come preferisce e di goderne dei benefici, anche economici – naturalmente, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di legge. Tuttavia, se un bene è destinato per preciso uso, l’usufruttuario non può modificare, appunto, la cosiddetta destinazione economica in altro.

Pertanto, se dovesse verificarsi la trasformazione della destinazione economica, il nudo proprietario ha la facoltà di richiedere la decadenza del diritto all’usufrutto.

Passando alla nuda proprietà, spieghiamo, innanzitutto, il perché si definisce “nuda”. Molto semplicemente, viene qualificata con l’appellativo di “nuda”, perché si limita solo alla proprietà e alla titolarità del bene.

Infine, ricordiamo, molto brevemente, quali sono gli adempimenti economici del nudo proprietario e dell’usufruttuario.

Il primo non dovrà affrontare nessuna spesa ordinaria, se non le spese straordinarie. Invece, l’usufruttuario dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese previste per il bene come, per esempio, l’Imu, le spese per l’energia elettrica e così via.

Usufrutto: come si estingue?

Il diritto all’usufrutto si estingue con la morte dell’usufruttuario oppure in base ai termini concordati tra le due parti, ovvero tra il nudo proprietario o tra l’usufruttuario.

Ma vi sono molte altre circostanze che comportano l’estinzione dell’usufrutto. Ecco quali sono:

  • L’usufruttuario può rinunciare al diritto di usufrutto;
  • Per la prescrizione ventennale, ovvero se non avviene l’utilizzo ininterrotto;
  • Se l’usufruttuario decide di acquistare anche la nuda proprietà;
  • Qualora venga meno il diritto.

Infine, dobbiamo citare un caso particolare che causa l’estinzione del diritto di usufrutto. Nel caso in cui l’usufruttuario abbandona il bene concesso in usufrutto, determinando così il suo deterioramento e provocandone una diminuzione del valore del bene, il diritto viene revocato. 

Ciò non avviene per cause minori; semplicemente, l’usufruttuario subisce un ammonimento.

Usufrutto: come avviene la rinuncia?

Abbiamo detto poc’anzi che uno dei casi di estinzione dell’usufrutto è quando l’usufruttuario rinuncia al diritto. In questa circostanza, ovviamente, il nudo proprietario ritorna ad essere proprietario del bene e a godere dei suoi diritti.

Dobbiamo, però, anche dire che ci possono essere diverse ragioni dietro alla rinuncia sul diritto di usufrutto.

Generalmente, la rinuncia avviene per motivazioni economiche. Ricordiamo, infatti, che l’usufruttuario deve pagare tutte le tasse sul bene.

Per rinunciare all’usufrutto non è necessario il consenso del nudo proprietario. Tuttavia, l’usufruttuario deve comunicargli la rinuncia, tramite la redazione di un atto scritto. Naturalmente, la rinuncia deve essere totale. Che cosa vuol dire? Non si può rinunciare solo ad una parte del bene, ma a tutto per intero.

Si ricorda, infine, che l’atto di rinuncia deve essere anche trascritto nei registri immobiliari del catasto della provincia di appartenenza, dove è ubicato il bene.

Quanto dura l’usufrutto?

Un ultimo doveroso accenno dobbiamo farlo alla durata dell’usufrutto. Dobbiamo rifarci, anche in questo caso, al Codice Civile. L’articolo numero 979 del Codice Civile sancisce che l’usufrutto non può durare più della vita dell’usufruttuario

In parole povere, il diritto dell’usufrutto finisce alla morte dell’usufruttuario. Inoltre, come si legge sul sito informazionefiscale.it:

“[…] non è trasferibile agli eredi dell’usufruttuario”.

Per fare un esempio, se la durata dell’usufrutto è di dieci anni e l’usufruttuario muore prima della scadenza del termine, il diritto all’usufrutto si conclude comunque con la morte dell’usufruttuario.

Con la morte dell’usufruttuario e, di conseguenza, con la fine dell’usufrutto, il nudo proprietario ritorna nuovamente ad acquisire tutti i diritti e i poteri sul bene di sua proprietà. 

Tuttavia, la durata dell’usufrutto è variabile: può durare dieci anni o venti anni, in base all’accordo tra le parti. 

Sempre all’articolo n. 979 del Codice Civile, però, viene sottolineato che l’usufrutto che si costituisce in favore di una persona giuridica ha una durata limitata a solo trent’anni.

Rimanendo sul Codice Civile, l’articolo successivo, il numero 980, riguarda la cessione dell’usufrutto. Vi state chiedendo se l’usufrutto può essere ceduto? Sì, l’usufruttuario ha la possibilità di cedere il diritto sull’usufrutto a terze persone per un periodo di tempo limitato o per l’intera durata dell’usufrutto. 

Naturalmente, la possibilità è prevista solo nel caso in cui la cessione dell’usufrutto non è vietata dal titolo costitutivo

Sara Bellanza
Sara Bellanza
Aspirante storica contemporaneista, classe 1995.Amante della lettura e della scrittura sin dalla tenera età, ho una laurea triennale in Filosofia e Storia e una laurea magistrale in Scienze Storiche, conseguite entrambe presso l’Università della Calabria. Sono autrice di alcune pubblicazioni scientifiche inerenti alla storia contemporanea e alla filosofia: "L'insostenibile leggerezza della storia" e "L’insufficienza del linguaggio metafisico" per la rivista "Filosofi(e)Semiotiche", e "Il movimento comunista nel cosentino" per la "Rivista Calabrese di Storia del '900".Nonostante la formazione prettamente umanistica, la mia curiosità mi ha spinto a conoscere e a informarmi sugli ambiti più disparati. Leggo, scrivo e fotografo, nella speranza di riuscire a raccontare il mondo così come lo vedo io.
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