Come ottenere un mutuo per la casa anche se sei segnalato dal CRIF

Non è vero che se sei segnalato dal CRIF non puoi avere un mutuo per la casa. Le soluzioni non mancano, anche se non sarà una passeggiata.

Non è affatto piacevole finire per essere segnalati dal CRIF, la Centrale RIschi Finanziari. Perché per tutte le banche e i finanziamenti risulterai sempre un “cattivo pagatore”, anche se si tratta di una rata saltata nel corso di 5 anni.

Farsi segnalare dal CRIF in genere viene interpretato come non poter mai più avere un prestito.

In realtà non è sempre così, altrimenti le banche non potrebbero mai più prestare i soldi a oltre un milione di italiani, risultati a luglio come morosi di almeno una rata del mutuo.

In casi come questi, le banche cercano di venire incontro al cliente, anche a chi richiede un mutuo per la casa. Ma sono soluzioni da ponderare, e che prevedono comunque dei requisiti d’accesso.

Come ottenere un mutuo per la casa anche se sei segnalato dal CRIF

La richiesta di un mutuo ipotecario per una casa nuova è forse la pratica più lunga e difficile per un istituto di credito o finanziaria. Per questo tra le parti più facili (per loro) c’è quello dell’accertamento al CRIF.

In genere la Centrale Rischi Finanziari inserisce all’interno del proprio database tutti coloro che non pagano anche solo una rata di un prestito, finanziamento o mutuo che sia, e non si regolino col pagamento entro due mesi dall’avviso di ritardo.

Il sistema ha appunto questo periodo di tolleranza: se viene però oltrepassato, scatta la segnalazione. E se entro 15 giorni dall’avvenuta comunicazione del CRIF non si provvede a regolare la propria posizione, il tuo nome viene inserito nell’archivio.

Archivio disponibile per tutte le banche che desiderano sapere la posizione del richiedente di un mutuo per la casa. Prima di concordare il contratto, le banche effettuano una valutazione rischi del contraente, ma non sempre è oggettiva al 100%.

Vero però che la segnalazione al CRIF rende il contraente un soggetto ad alto rischio di insolvenza, anche se in quel momento ha una posizione economica valida (stipendio fisso, nessun finanziamento in essere). Teoricamente, basterebbe solo una rata non pagata in tempo negli ultimi 5 anni per mettersi in crisi.

Per questo le banche suggeriscono di far contrarre il mutuo ad un garante, ovvero un soggetto privo di questi rischi. Si preferisce il coniuge o il coabitante dello stesso nucleo familiare, ma deve essere sempre un portatore di redditi e non avere avuto in passato problemi debitori.

Una soluzione che permettere di contrarre un mutuo per la casa senza dover abbassare l’importo richiesto. In alternativa, appunto, la banca chiederà garanzie aggiuntive (fideiussioni, pegno), oppure la sottoscrizione di un tasso d’interesse superiore (sempre nei limiti delle leggi anti-usura).

Quali banche non guardano il CRIF

C’è la vulgata che vuole che esistano delle banche che non guardino il CRIF, anche per chi vuole richiedere un mutuo per la casa da diverse decine se non centinaia di migliaia di euro.

Una vulgata incorretta, ma non sbagliata. Il CRIF per le banche è un servizio essenziale per la valutazione rischi, e deve fare sempre richiesta alla Centrale se deve affidare ad un qualsiasi cliente i propri soldi, nella speranza di riaverli con gli interessi.

Esistono però dei servizi finanziari che non richiedono (sempre) la visura del CRIF, perché notoriamente sicuri, se non garantiti a priori. Parliamo di finanziamenti come:

  • prestiti d’onore,

  • cessione del quinto,

  • prestiti pignoratizi,

  • prestiti cambializzati.

Sono tutte formule protette da vari requisiti e accordi. Il prestito d’onore, se erogato dallo Stato, è praticamente coperto dalla fonte, e non richiede alcuno stipendio o busta paga. La cessione del quinto prevede un accordo tra istituto e aziende/ente ove lavora il debitore (o presso cui è iscritto come pensionato), pertanto il soggetto non deve ogni mese procedere al pagamento di sua sponte.

Gli altri due sono protetti per via dei requisiti mobiliari richiesti: pegni su auto o case nel primo caso; presenza o meno di polizze o fondi e titoli vari contratti presso la banca erogatrice del prestito cambializzato.

In nessuno di questi casi il debitore rischia di venire “scoperto” da una qualsiasi visura. La banca non provvede in questi casi a fare accertamenti, anche perché ha la sicurezza di poter riscattare il prestito grazie ai pegni o beni messi a garanzia.

Va detto però che si trattano di prestiti, e non di mutui per la casa. Difficilmente potranno essere concessi somme superiori a 75.000 euro, anche nel caso di cessioni del quinto.

Il caso dell’oscuramento dei dati CRIF

Ci sarebbe anche il caso fortunato di avere da parte di un ente creditizio la possibilità di avere la propria posizione CRIF oscurata. Ma solo da parte dell’ente creditore: il debitore non potrà mai farne richiesta.

Supponiamo tu abbia in essere un finanziamento con una banca, e che tu sia indietro con alcune rate, o che il debito sia fermo. Se provvedi ad un accordo di saldo e stralcio con il debitore, la banca potrebbe procedere alla richiesta di oscuramento dei dati fino a quando non avverrà la cancellazione automatica dal registro del Crif.

Questa pratica di oscuramento prevede però anche l’avvio di una revisione. Fino a quando ci sarà la revisione e nel momento in cui il CRIF non riceverà altri riscontri dall’ente finanziario, la pratica e il suo esito saranno temporaneamente oscurati.

È una soluzione comoda, ma richiede già un pegno economico da parte del debitore. In un rapporto costi-benefici, però, è innegabile che questo ti permetterebbe di accedere a prestiti e mutui.

Anche perché ci teniamo a precisare che la cancellazione automatica dal CRIF scatta solo quando sono passati 5 anni dalla scadenza del contratto, ovvero dalla fine della durata del prestito o mutuo che sia. Ma questo solo se non paghi il debito.

Se si salda il debito, la durata è più breve, e va dai 12 mesi, se il ritardo è di una o due rate, fino a 36 mesi, nel caso di morosità gravi con debiti non saldati alla fine della scadenza del contratto.

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