Bonus gas ed energia: i codici tributo da inserire sull’F24

Comunicati dall'Agenzia delle Entrate i codici tributo da inserire nel modello F24 e beneficiare del credito d'imposta previsto dal bonus gas ed energia.

Pubblicate le istruzioni per poter beneficiare del credito d’imposta dell’agevolazione introdotta dal bonus luce e gas.

Molte le imprese in attesa dei codici tributo da inserire nel modello F24.

E’ l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n.18 del 14 aprile a comunicare i codici tributo relativi alle agevolazioni previste dal Decreto Energia.

Potranno beneficiare del bonus gas e luce quelle imprese che necessitano di grandi quantità di gas o elettricità per lo svolgimento della propria attività.

Grazie agli aiuti messi in campo dal Governo tali imprese riusciranno parzialmente a far fronte all’impennata dei prezzi dell’energia che sta penalizzando l’intero comparto industriale italiano, il prezzo record di gas e luce infatti sta incidendo sul costo del ciclo di produzione azzerando totalmente i margini di profitto.

I codici tributo sono stati istituiti con la risoluzione n. 18 del 14 aprile 2022. 

In sostanza la soluzione messa in campo dal Governo corre su un doppio binario ovvero, l’istituzione di due bonus oltre che di due nuovi crediti d’imposta.

Rispettivamente i due bonus in questione prevedono un credito d’imposta pari al 25% dei costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.  

Per quanto riguarda invece le imprese gasivore il contributo è pari al 20% dei costi sostenuti per l’acquisto di gas naturale effettivamente consumato nel secondo trimestre 2022.  

I due bonus messi in campo dal Governo per far fronte al caro energia e sostenere l’attività produttiva delle numerose imprese italiane in difficoltà potrà essere utilizzato oltre che da imprese energivore e gasivore, anche da società minori per le quali è prevista una agevolazione ridotta pari al 12% così come previsto dagli articoli 3 e 4 del Dl n. 21/2022.

I rimborsi potranno essere ottenuti  usando in compensazione i crediti d’imposta attraverso la corretta compilazione del modello F24 o in alternativa ceduti per intero a terzi, entro il 31 dicembre 2022.

Andiamo dunque a conoscere i codici tributo previsti dall’Agenzia delle entrate per la compilazione del modello F24.

Bonus energia e gas per le imprese: i 4 codici tributo da inserire sull’F24

I codici tributo comunicati dall’Agenzia delle Entrate per le imprese da inserire nella compilazione dell’F24 e che permetteranno di ricevere i contributi relativi al bonus luce e gas sono quattro ed istituiti con la risoluzione n. 18 del 14 aprile 2022.

Da sottolineare come l’unica modalità prevista per trasmettere il modello F24 all’AdE è quella telematica.

Entriamo ora nel dettaglio e andiamo a conoscere i numeri dei singoli codici tributo:

  • c.t. 6961 – credito d’imposta per le imprese energivore (secondo trimestre 2022);
  • c.t. 6962 – credito d’imposta per le imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022);
  • c.t. 6963 – credito d’imposta per le imprese non energivore (secondo trimestre 2022);
  • c.t. 6964 – credito d’imposta per le imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022).

Questi dunque i 4 codici che daranno diritto al credito d’imposta se inseriti nel mod.F24 presentato entro il 31 dicembre 2022.

Bonus energia e gas per le imprese: consigli su come compilare l’F24

Ora che conosciamo i codici tributi andiamo a sottolineare alcuni dettagli utili relativi alla compilazione corretta del modello F24.

I c.t. sono presenti nella sezione “erario” e più precisamente nella colonna denominata “importi a credito compensati”.

Nello spazio “anno di riferimento” invece bisognerà indicare l’anno in cui c’è stata la spesa per l’acquisto dell’energia, nel formato AAAA.

Fondamentale sottolineare come il termine ultimo comunicato dall’Agenzia delle Entrate per beneficiare del bonus Gas e Luce attraverso l’utilizzo in compensazione di un credito d’imposta è rappresentato dal 31 dicembre 2022, così come previsto dall’articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 2021

 Quando un’impresa può essere deifnita energivora? Ecco definizione e caratteristiche 

Abbiamo citato le imprese energivore come quelle imprese che prima di altre avranno diritto agli incentivi previsti dal Governo per l’acquisto di energia.

Ma quando un’impresa viene definita energivora?

L’impresa energivora e definita dal Decreto emanato dal Mise dl 22 giugno 2012 n. 83 con l’obiettivo di uguagliare la normativa italiana a quella europea in modo da facilitare l’accesso alle agevolazioni, la definizione definitiva è stata data dal Decreto ministeriale del 21 dicembre 2017, entrato in vigore il 1° gennaio 2018.

Dunque facciamo chiarezza, un’ impresa potrà essere definita energivora se il consumo medio annuo di energia elettrica sarà pari almeno ad 1GWh, ma non basta, insieme a questo requisito dovrà essere soddisfatto almeno un altro requisito tra i due elencati di seguito:

  • esercitare in uno dei settori dell’allegato 5 delle Linee guida di cui sopra e con un indice di intensità elettrica maggiore o uguale al 20% rispetto al Val (valore aggiunto lordo);
  • esercitare all’interno di uno dei settori dell’allegato 3 presente nelle Linee guida della Commissione Europea 200/01 in riferimento agli aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia;
  • non sono presenti negli allegati precedenti, ma risultano tra gli elenchi Csea (Cassa Servizi Energetici e Ambientali) delle imprese a forte consumo energetico per gli anni 2013 o 2014.

Credito d’imposta per l’energia elettrica: a chi spetta

Ora che è tutto chiaro su quali codici inserire e come compilare il mod.F24 andiamo a vedere in sintesi chi potrà richiedere il credito d’imposta per i bonus gas ed energia elettrica.

Come già scritto nel paragrafo introduttivo gli incentivi previsti per l’acquisto di energia potranno essere ottenuti da imprese energivore così come da imprese minori, quello che cambierà sarà la percentuale di sconto.

Mentre per le imprese energivore lo sconto sarà tra il 25 ed il 20% per le imprese minori la percentuale scenderà al 12%, questo per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022.

Andiamo ora a vedere i requisiti da soddisfare per poter beneficiare dei bonus:

  • l’impresa dovrà disporre di un contatore di energia elettrica di potenza pari o superiore di 16,5 KW;
  • per poterlo richiedere l’impresa deve dimostrare di aver subito un aumento del prezzo dell’energia del 30% nel primo trimestre 2022 rispetto allo stesso trimestre del 2019.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa e nemmeno della base imponibile Irap.

Quanto scritto vale per l’energia elettrica, i numeri ed i requisiti cambiano nel caso del gas.

Nel caso del gas la percentuale di sconto sarà del 20% rispetto a quanto speso nel primo trimestre 2022.

Anche in questo caso per poterne beneficiare l’impresa dovrà dimostrare di aver subito un incremento del prezzo pubblicato dal Gestore dei mercati energetici (GME), superiore al 30%  rispetto allo stesso trimestre del 2019.

Il bonus potrà essere comulato con altri bonus con l’obiettivo di abbattere il costo dell’energie ma senza mai andare a credito.

Queste insomma le novità per il 2022 con il fine di resistere all’aumento del costo dell’energia e cercare di evitare chiusure delle imprese con conseguente aumento della disoccuapzione e diminuzione del Pil nazionale, ma queste misure basteranno?

La risopsta è si solo nel momento in cui le tensioni tra Russia ed Occidente si stabilizzeranno in modo tale da calmare i mercati delle materie prime ormain rally da più di sei mesi.

 

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