Come fare il ravvedimento operoso per omessa dichiarazione!

Attenzione al ravvedimento operoso! L'omessa dichiarazione ha delle sanzioni e tempistiche tutte sue! In questo articolo tutto quello che devi sapere!

Capita a tutti di sbagliare, soprattutto nel mondo dei tributi statali e locali in cui spesso la normativa non è chiara o è davvero difficile comprenderla appieno. Ma tutti hanno diritto a una seconda possibilità!

Ecco perché esiste il ravvedimento operoso di cosa si tratta? Spiega agenziaentrate.gov.it:

“Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento.”

Sostanzialmente, ala legge stessa prevede una possibilità di regolarizzare la propria situazione tributaria in maniera autonoma. Ovviamente, il grosso vantaggio di questa azione è quello di poter godere di alcuni privilegi come il pagamento di una sanzione notevolmente ridotta rispetto a quella che si dovrebbe pagare a seguito della notifica di un provvedimento o atto da parte dell’amministrazione competente.

E qui bisogna fare una grossa distinzione tra il ravvedimento operoso effettuato per un omesso versamento o per un’omessa denuncia.

Questa differenza è sostanziale per diversi motivi ed è quindi bene che tu ne sia a conoscenza prima di sbagliare nuovamente. Infatti, il ravvedimento operoso si intende compiuto nel momento in cui si versa l’importo corretto tra imposta, interessi e sanzioni. 

Differenza tra omesso versamento e omessa dichiarazione!

Prima di procedere ad effettuare un qualsiasi ravvedimento operoso, devi avere ben in mente la tipologia di contravvenzione di cui sei colpevole. Infatti, non sempre basta effettuare il versamento con le sanzioni!

Per capire meglio, ci sono alcuni tributi in autoliquidazione, ovvero che il contribuente deve versare in autonomia entro precise scadenze dettate dalla legge. In questo caso, il ravvedimento operoso è possibile sempre con il versamento, sempre in autoliquidazione, dell’importo dovuto più sanzioni e interessi. La normativa di riferimento è il decreto legislativo 472/1997 art. 13 comma 1 lettere dalla a alla b-quater. In questi paragrafi sono elencati tutte le percentuali di sanzione da applicare a seconda del ritardo del pagamento.

Diversa questione, invece, in caso il tributo è soggetto ad obbligo di presentazione di dichiarazione. Infatti, oltre al fatto che la normativa da applicare è differente, divergono anche le azioni da compiere.

Il decreto legislativo 472/1997 art. 13 comma 1 lettera c:

“c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.”

È chiaro che la prima cosa da fare è presentare la dichiarazione. Per fare questa operazione però, i limiti sono parecchio stringenti. Infatti, si prevede un ritardo massimo di 90 giorni per le dichiarazioni non periodiche. Mentre per le dichiarazioni periodiche, il ritardo massimo concesso è di soli 30 giorni.

Quindi, puoi provvedere al ravvedimento operoso per omessa dichiarazione solo se adempi all’onere e dovere di presentazione entro un termine prestabilito. Se effettui questo passaggio allora puoi usufruire delle sanzioni agevolate.

Differenza del ravvedimento operoso tra omesso versamento e omessa dichiarazione

Come anticipato nel precedente paragrafo, la prima distinzione molto importante riguarda i termini di ottemperamento degli obblighi.

Infatti, per l’omesso versamento sussistono delle tempistiche molto accomodanti e varia soltanto l’ammontare della sanzione. Ovvero, è sempre possibile ravvedersi ma, ovviamente, più tardi adempi più alta è la sanzione da corrispondere.

Per l’omessa dichiarazione, invece, il primo passaggio prevede l’ottemperamento dell’obbligo di presentazione della dichiarazione omessa. Questo è possibile farlo entro 90 giorni per le dichiarazioni non periodiche e solo entro 30 giorni per quelle periodiche. 

A questo punto subentra un’altra variabile da tenere in considerazione. Infatti, al decreto legislativo 472/1997 art. 13 comma 3:

“Quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione.”

È importante, quindi, dopo aver ottemperato all’obbligo dichiarativo, distinguere i tributi che prevedono il versamento in autoliquidazione e quelli che sono soggetti sempre e comunque all’invio di cartella di pagamento da parte dell’amministrazione competente.

Nel primo caso, infatti, si può procedere autonomamente al versamento del dovuto seguendo le indicazioni sanzionatorie che prevedono un decimo della sanzione minima prevista per legge.

Nel secondo caso, invece, è obbligo dell’amministrazione competente procedere all’emissione della cartella di pagamento.

Per presentare due esempi comuni di dichiarazioni tributarie, possiamo far riferimento all’IMU e alla TARI. Entrambi i tributi locali prevedono degli obblighi dichiarativi. 

Nel caso dell’IMU, la normativa prevede l’autoliquidazione. Ovvero la legge fissa tutti gli elementi fondamentali per la determinazione dell’importo da versare e delle scadenze. Nonché la data ultima per la presentazione della dichiarazione. Ecco che in questo caso, si può ravvedere sia l’omesso versamento ma anche l’omessa dichiarazione autonomamente rispettando le indicazioni sopra anticipate. Inoltre, l’obbligo dichiarativo si presenta solo in alcune fattispecie normative e quindi non è assoluto. Questo è un caso celebre di autoliquidazione che deve essere effettuata autonomamente dal contribuente.

Nel caso della TARI, invece, la questione è più complessa in quanto l’obbligo dichiarativo è perentorio e, inoltre, è un tributo liquidato dall’amministrazione competente. Pertanto, il ravvedimento per omesso versamento è possibile solo quando è pervenuta bolletta di avviso bonario e non si è rispettato i termini di pagamento. In tutti gli altri casi, il ravvedimento non è autonomo ma è soggetto all’emissione da parte dell’ente di un provvedimento di pagamento. Pertanto, anche in omessa dichiarazione, dopo aver ottemperato entro i termini di legge è necessario attendere la notifica della liquidazione che prevederà le sanzioni indicate dalla normativa sul ravvedimento.

Ravvedimento operoso per omessa dichiarazione: incertezza normativa!

La norma, come potresti benissimo aver riscontrato a seguito della sua lettura, non è del tutto chiara. Si espongono di seguito le falle:

In caso di omessa dichiarazione si enunciano solo i termini entro i quali effettuare la dichiarazione ma non i termini entro cui, la sanzione dovuta per l’omessa dichiarazione ravveduta, devono essere versati;

In caso di liquidazione competente all’amministrazione, non si specifica la modalità con la quale debba essere emesso l’avviso di pagamento.

Alcuni esperti in materia fiscale espongono la propria opinione che, nella maggior parte dei casi sembra prevalere, per il punto uno, per una contestuale presentazione della dichiarazione entro i termini e pagamento. Mentre per il punto due l’emissione di una cartella di pagamento con l’applicazione della sanzione da ravvedimento applicata direttamente dall’amministrazione competente.

Due buoni motivi per cui devi assolutamente calcolare il ravvedimento operoso in maniera corretta!

Come già spiegato, la normativa prevede la possibilità di autodenunciare i propri errori e rimediarvi con una sanzione ridotta rispetto a quella dovuta a seguito dell’attività di accertamento delle amministrazioni competenti.

Questa possibilità, però, non va assolutamente sprecata! Infatti, eventuali versamenti aggiuntivi, successivi alla scadenza, che non coprono l’intero importo dovuto alla data di pagamento possono dare origine nuovamente a provvedimenti sanzionatori da parte dell’amministrazione competente.

Lo dice il decreto legislativo n. 472 del 1997 e s.m.i. all’articolo 13-bis:

“… e’ consentito al contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purche’ nei tempi prescritti […] Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento e’ riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente e’ consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa e’ regolarizzata.”

Sostanzialmente, devi assicurarti di pagare correttamente il tributo, interessi e sanzioni alla data di versamento. Ovvero, se effettui il calcolo usufruendo di una percentuale di sanzione ma effettui materialmente l’accredito in una data successiva che supera il termine per l’applicazione di quella percentuale di sanzione, sostanzialmente sei ancora passabile di sanzione amministrativa.

Ravvedimento operoso per omessa dichiarazione: esempio pratico!

Facciamo un esempio pratico per farti capire meglio i vari passaggi che devi compiere per effettuare correttamente il tuo ravvedimento operoso in caso di omessa dichiarazione:

  • Omessa dichiarazione per un tributo che prevede dichiarazione non periodica.
  • Dichiarazione effettuata entro 90 giorni dal termine di legge.
  • Tributo dovuto: 200€
  • Sanzione dovuta minima (es. 100%): 200€
  • Sanzione in ravvedimento operoso abbattuta a un decimo: 20€
  • Interessi da calcolare al tasso legale annuo che nel 2022 è del: 1,25%: 2,50€
  • Totale da versare: 200€ + 20€ + 2,50€

Ovviamente, tutto ciò deve avvenire all’interno dei termini previsti dalla normativa, ovvero (in questo caso), 90 giorni. Superato tale termine, vige la regola dell’omessa dichiarazione pura sanzionabile ai fini di legge.

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