CIG e FIS: contributo addizionale gratuito. Ecco per chi!

CIG e FIS: novità nel Decreto-legge Sostegni ter. I datori di lavoro delle imprese più colpite possono accedervi senza versare contributi addizionali.

Sia la Legge di Bilancio del 2022 che il Decreto-legge Sostegni ter contengono novità sui trattamenti di integrazione salariale: CIG e FIS

Quali sono le novità sulla Cassa integrazione per il 2022? A fare il punto della situazione, ci pensa l’Inps, attraverso la pubblicazione della circolare n. 18, il 1° febbraio del 2022, nella quale illustra tutte le novità contenute nella manovra di bilancio e nel nuovo Decreto Sostegni 2022.

Con la situazione sanitaria persistente, il nuovo DL n. 4/2022 interviene dopo la Legge di Bilancio del 2022, per consentire ai datori di lavoro e alle imprese maggiormente colpite dalla crisi, di poter accedere alla CIG e al FIS, senza versare contributi addizionali.

In questo articolo, andremo ad analizzare cosa cambia sulla CIG e FIS nel 2022, quali sono le novità del Dl Sostegni ter e ci focalizzeremo, in modo particolare, sulle spiegazioni fornite dall’Inps.

CIG e FIS: ecco quali sono le novità!

Come stiamo leggendo ormai da diversi giorni, il nuovo Decreto-legge n. 4 del 2022, meglio conosciuto con il nome di Decreto Sostegni ter, mira a dare aiuti concreti alle imprese dei settori che sono stati più colpiti sia dalla pandemia sia dalle misure restrittive messe in atto dal governo.

Senza fare un elenco troppo dettagliato, il Dl Sostegni ter contiene numerose misure di sostegno, soddisfacenti o meno, ma sicuramente più mirate verso le aziende e i lavoratori che più hanno risentito della situazione epidemiologica. 

Tra i settori coinvolti ci sono quello della ristorazione, del turismo e delle attività ricreative. Inoltre, così come si legge sul sito informazionefiscale.it:

“[…] le imprese beneficiano dell’esonero anche per apprendisti e lavoratori a domicilio, destinatari degli ammortizzatori sociali per effetto della riforma in vigore dal 1° gennaio”.

Nella mole di aiuti, all’articolo 7 del Decreto-legge n. 4/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il 27 gennaio del 2022, nella sua versione ufficiale, è presente anche una novità non di poco conto sui trattamenti di integrazione salariale.

Infatti, per i datori di lavoro che sono stati più colpiti dalla situazione emergenziale – successivamente, elencheremo i Codici Ateco di riferimento -, che nel periodo tra i 1° gennaio del 2022 e il 31 marzo del 2022 hanno sospeso/ridotto o sospenderanno e ridurranno l’attività lavorativa dei propri dipendenti, ricorrendo all’utilizzo di ammortizzatori sociali, è previsto un esonero dal versamento del contributo addizionale.

CIG: contributo addizionale gratis fino al 31 marzo!

Come abbiamo appena detto, il Decreto Sostegni ter ha previsto la cosiddetta GIC scontata alle imprese che hanno sofferto maggiormente la crisi derivata dalla pandemia e le misure restrittive messe in campo per contenere l’avanzata del virus.

La Cassa integrazione e il Fondo di integrazione salariale agevolati sono destinati ai datori di lavoro, appartenenti ai Codici Ateco elencati nell’allegato 1 del Decreto-legge, che sospendono o riducono l’attività lavorativa nei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2022.

Quindi, le disposizioni trovano applicazione per gli interventi sopra indicati a partire dal 1° gennaio del 2022. Per chiarire ed evitare di incorrere in errore, sul sito lavoro.gov.it, si legge che:

“[…] la nuova norma non trova applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022”.

Ma passiamo all’esonero dal versamento del contributo addizionale. Il contributo ammonta al 9% della retribuzione per la CIG e al 4% per il FIS.

Ma oltre alle percentuali da versare, ricordiamo brevemente anche cos’è il contributo addizionale. Si tratta di una somma, come abbiamo visto, che i datori di lavoro devono versare all’Inps, attraverso il modello di pagamento unificato F24. Naturalmente, devono versarlo solo i datori di lavoro che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale.

Come si calcolano i contributi addizionali? Molto semplicemente, per chi non lo sapesse, si calcola attraverso l’applicazione di un’aliquota alla retribuzione totale che avrebbe dovuto percepire il lavoratore durante le ore lavorative non prestate.

CIG e FIS agevolati: quali Codici Ateco rientrano?

In precedenza, abbiamo detto che l’elenco dei Codici Ateco rientranti nell’agevolazione, in tema di trattamenti di integrazione salariale prevista dal Decreto-legge Sostegni ter, è contenuto nell’allegato 1 al Decreto.

Abbiamo anche detto che si tratta delle attività che più sono state colpite dalla situazione epidemiologica e che più hanno risentito gli effetti delle chiusure e delle misure restrittive. Nelle attività, per esempio, rientrano le agenzie e i tour operatori, i bar, le mense, i musei e le discoteche. 

Ma elenchiamo quali sono i Codici attività Ateco, iniziando da quelli appartenenti al settore turistico e della ristorazione: 55.10 e 55.20, 79.10, 79.20 e 79.90, 56.10.5, 56.21.0, 56.29, 56.30, 56.10.1, 93.21, 96.04.20, 93.29.1, 93.29.3, 93.29.9.

Le agevolazioni per i datori di lavoro che presentano domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, riguardano anche altre attività. Ecco quali sono i Codici Ateco: 49.31 e 49.39.09, 52.21.30, 49.39.01, 52.21.90 e 91.02 e 91.03.

Dl Sostegni ter: gratuita non solo la CIG, ma anche il FIS!

Oltre alla Cassa integrazione, il Decreto-legge n. 4 del 2022, ha reso gratuito anche l’accesso al Fondo di integrazione salariale (FIS), per lo stesso periodo di tempo della CIG.

Il FIS, a partire dal 1° gennaio del 2022, si applica ai datori di lavoro che hanno assunto almeno un dipendente, che non rientrano nell’ambito applicativo della Cassa integrazione ordinaria.

I settori lavorativi e i Codici Ateco attività, sono gli stessi che abbiamo elencato in precedenza.

A quanto ammonta il contributo per il FIS? Il Decreto-legislativo n. 148 del 2015, all’articolo 29 ha stabilito che il versamento ammonta a 0,45% per le imprese con assunti fino a quindici lavoratori e a 0,65% per le imprese con più di quindici dipendenti.

Pertanto, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2022, le imprese che beneficiano dell’assegno ordinario o dell’assegno di solidarietà del FIS, non devono versare il contributo addizionale pari al 4% della retribuzione.

Ma passiamo ad analizzare quali sono i lavoratori dipendenti beneficiari: devono essere assunti con contratto di lavoro subordinato. Inoltre, spetta anche per i lavoratori a domicilio oppure gli apprendisti.

Dobbiamo specificare un aspetto molto importante, come viene sottolineato sul sito ipsoa.it. A partire dal 1° gennaio del 2022:

“[…] l’anzianità di effettivo servizio richiesta presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento stesso, scende dai precedenti 90 giorni agli attuali 30 giorni”.

CIG scontata: per quali ammortizzatori sociali?

In conclusione, dobbiamo andare ad analizzare per quali ammortizzatori sociali, il Decreto-legge Sostegni ter ha disposto l’esonero dal versamento del contributo addizionale.

Possono accedervi le imprese appartenenti ai settori con i Codici Ateco sopra elencate che presentano domanda, nel periodo di tempo da gennaio alla fine di marzo del 2022, dei seguenti trattamenti:

  • Cassa integrazione guadagni ordinaria;
  • Cassa integrazione guadagni straordinaria;
  • Fondo di integrazione salariale.

Scendiamo più nel particolare, anche se per alcuni abbiamo già citato in precedenza le percentuali della contribuzione addizionale da versare.

Per quanto riguarda la cassa integrazione guadagni ordinaria e la cassa integrazione guadagni straordinaria, il contributo addizionale è pari al 9% della retribuzione totale che avrebbe dovuto ricevere il lavoratore per le ore lavorative non prestate. Il massimo è di 52 settimane, all’interno di un quinquennio mobile.

Percentuale che si eleva fino al 12% fino a 104 settimane e al 15% se si superano 104 settimane. Il periodo di riferimento, per entrambi i casi, è un quinquennio mobile.

Per quanto riguarda, invece, il Fondo di integrazione salariale, la percentuale, così come abbiamo detto in precedenza è pari al 4% della retribuzione non percepita.

CIG e FIS: come cambiano nel Dl Sostegni ter. L’Inps chiarisce!

Nel 2022, i trattamenti di integrazione salariale, come abbiamo visto, presentano novità molto importanti. Prima con la Legge di Bilancio del 2022 e poi con il Decreto-legge Sostegni ter

Per fornire chiarimenti, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha pubblicato la Circolare n. 18, il 1° febbraio del 2022. 

Nella Circolare, l’Inps ha illustrato le novità sugli ammortizzatori sociali, contenute nella Legge di Bilancio e delinea anche le disposizioni inserite nel Decreto Sostegni ter, in favore dei datori di lavoro che operano nei settori che sono stati più colpiti dalla pandemia. 

Tra le novità che sono state sottolineate nella circolare dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale non dobbiamo dimenticarci di dire che, per poter beneficiare dell’integrazione salariale, l’anzianità minima necessaria di lavoro effettivo viene ridotta da novanta a trenta giorni, così come previsto all’art. 1 dalla Legge di Bilancio del 2022.

Naturalmente, si riferisce ai trattamenti che sono richiesti a partire dal 1° gennaio 2022.

Proroga CIG per le imprese strategiche!

Non dobbiamo dimenticare di citare, infine, anche una proroga molto importante, inserita nel Decreto-legge Sostegni ter, nella tela degli aiuti alle imprese.

Il trattamento di integrazione salariale è stato prorogato per le imprese che rivestono un ruolo importante per il Paese, ovvero per quelle ad interesse strategico.

Per quali imprese è concessa la proroga? In via eccezionale, i trattamenti di integrazione salariale sono prorogati per le imprese che hanno alle proprie dipendenze almeno 1000 dipendenti assunti. Ovviamente, devono gestire almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale.

Quanto tempo dura la proroga? La CIG Covid può essere richiesta per non oltre ventisei settimane, entro il 31 marzo 2022.

Sara Bellanza
Sara Bellanza
Aspirante storica contemporaneista, classe 1995.Amante della lettura e della scrittura sin dalla tenera età, ho una laurea triennale in Filosofia e Storia e una laurea magistrale in Scienze Storiche, conseguite entrambe presso l’Università della Calabria. Sono autrice di alcune pubblicazioni scientifiche inerenti alla storia contemporanea e alla filosofia: "L'insostenibile leggerezza della storia" e "L’insufficienza del linguaggio metafisico" per la rivista "Filosofi(e)Semiotiche", e "Il movimento comunista nel cosentino" per la "Rivista Calabrese di Storia del '900".Nonostante la formazione prettamente umanistica, la mia curiosità mi ha spinto a conoscere e a informarmi sugli ambiti più disparati. Leggo, scrivo e fotografo, nella speranza di riuscire a raccontare il mondo così come lo vedo io.
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