Cosa cambia nella valutazione titoli per i concorsi pubblici

Quali sono le novità a proposito della valutazione dei titoli che danno accesso ai concorsi pubblici.

Sono molte le informazioni che circolano sui concorsi pubblici e il rischio è quello di perdere di vista quelle che magari a noi servono. In questo caso, parliamo della valutazione dei titoli in questo tipo di concorsi.

Ad esempio, bisogna sapere che il possesso dei titoli deve essere presente al momento in cui viene presentata la domanda di partecipazione al concorso pubblico. Non hanno valore, invece quelli presenti al momento in cui sono state sostenute le prove, se sono comunque successivi alla data ultima per la presentazione delle domande. Ma questo è solo l’inizio.

Vediamo dunque quali sono le principali informazioni da tenere presente e cosa è cambiato negli ultimi anni.

Cosa dice la direttiva del 2018 sui titoli nei concorsi pubblici

La direttiva numero 3 del 24 aprile 2018 del Ministero per la semplificazione della pubblica amministrazione spiega in che modo vadano valutati i titoli nei concorsi pubblici.

Il principio fondamentale da seguire è evitare di escludere di fatto categorie di potenziali candidati attribuendo un peso eccessivo a titoli che essi non possono avere. A questo scopo la direttiva consiglia di fissare il peso massimo che l’esperienza può avere nella formazione del punteggio.

Inoltre i titoli devono essere individuati e valutati secondo un criterio di rilevanza e di attinenza con le materie oggetto di prova d’esame e con le funzioni che si andranno a esercitare cercando il giusto equilibrio tra la valorizzazione delle competenze e del merito. E quello di non gravare eccessivamente la commissione d’esame del concorso pubblico che si potrebbe trovare a valutare un numero eccessivo di titoli, non sempre coerenti con le mansioni che si andranno a ricoprire.

A questo scopo il bando potrebbe anche prevedere un numero massimo di titoli che possono essere presentati da ciascun candidato in modo che siano gli stessi candidati a fare una selezione preventiva e a presentare solo i titoli che effettivamente abbiano un’attinenza con la materia oggetto dell’esame del concorso pubblico.

Come valutava i titoli il decreto covid di aprile 2021

Quando la commissione affari costituzionali del Senato ha accolto l’emendamento presentato da Gianclaudio Bressa sulla valutazione dei titoli nei concorsi pubblici si è trattata di un’ottima notizia per tutti quelli che temevano di essere discriminati nel caso fossero giovani e con poca o nessuna esperienza nel settore della pubblica amministrazione. 

Infatti, l’articolo 10 del decreto legge 44 del 2021 prevede una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e le eventuali esperienze professionali possono concorrere alla formazione del punteggio finale, come se la valutazione dei titoli stessi avesse lo stesso valore di una prova preselettiva. 

In sostanza a ogni candidato a partecipare a un concorso pubblico sarebbe stato affidato già in partenza un punteggio determinato dall’esperienza e dai titoli di studio, o di altro genere presentati. Un netto cambiamento rispetto al passato quando la legge prevedeva che i titoli avessero sì una certa rilevanza, ma che dovessero essere valutati e aggiunti al punteggio ottenuto dalle prove di esame.

Con questa norma, inoltre, si conferma quanto già stabilito alla legge 56 del 2019 che all’articolo 3 dice che è consentita l’attribuzione singolarmente, o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore a un terzo del punteggio complessivo attribuibile.

Quali sono le ultime notizie sui titoli nei concorsi pubblici

La sentenza n 932 del 9 febbraio 2022 conferma quanto detto in precedenza, ma oltre a ciò racchiude anche una summa esaustiva che riguarda quali titoli possono essere presi in considerazione e i punteggi attribuibili ad essi. Ecco quali sono le novità per la valutazione dei titoli.

Partiamo dai titoli a cui è possibile attribuire un punteggio, riassumibili in questo modo:

  • laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento;
  • alcuni master di II livello;
  • alcuni dottorato di ricerca (DR);
  • ulteriore laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento;
  • certificazione di conoscenza informatica almeno a livello base;
  • certificazione in corso di validità di conoscenza della lingua inglese.

Una volta stabilito ciò passiamo ai punti attribuibili a ciascuna categoria:

  • fino a 9 punti per laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento, a seconda del voto;
  • 4 punti per uno o più master di II livello;
  • 8 punti per uno o più dottorati di ricerca (DR);
  • 4 punti per ulteriore laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento;
  • 1 punto per possesso di certificazione di conoscenza informatica almeno a livello base;
  • 5 punti per certificazione in corso di validità di conoscenza della lingua inglese, pari almeno al livello B2;
  • 8 punti per certificazione in corso di validità di conoscenza della lingua inglese, pari almeno al livello C1.

Infine, è utile ricordare che esiste un tetto massimo di punti ottenibili in questo modo, infatti nella sentenza viene specificato che la valutazione complessiva dei titoli non dovrà superare il punteggio massimo di 30 punti.

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