Autocertifica il tuo titolo di studio in 2 step veloci!

Come si compila un autocertificazione del titolo di studio, chi la può fare, per quanto tempo è valida e quali rischi si corrono se si commettono errori.

Accade spesso, soprattutto per chi si vuole iscrivere a un concorso pubblico, a una scuola o a un corso, che venga chiesta l’autocertificazione del titolo di studio. Su che cosa sia il titolo di studio non ci sono grossi dubbi. Si tratta del grado di scolarizzazione raggiunto, in genere viene chiesto il più elevato, ma è possibile che per esempio oltre alla laurea sia necessario certificare anche i gradi di istruzione intermedia.

Altra questione invece è che cosa sia l’autocertificazione e ancora meno chiaro in che modo dobbiamo mettere su carta le informazioni che ci vengono chieste, perché vengano accettate e considerate come aventi valore legale.

In effetti tutto è molto più semplice di quanto sembri per quanto riguarda la stesura del documento, che può essere fatta da chiunque senza alcuna necessità di spendere soldi per farsi assistere da qualcuno.

Merita invece maggiore attenzione il valore legale di quello che stiamo facendo, perché con la firma su quel documento certifichiamo che quanto c’è scritto corrisponde a verità.

Il fatto che non dobbiamo apporre marche da bollo, fare autenticare la firma o comparire davanti a un notaio non significa che si tratti di qualcosa da prendere alla leggera. Vedremo quali sono le conseguenze, anche di tipo penale, nel caso volontariamente scriviamo sul modulo fatti non corrispondenti al vero.

Che cosa è l’autocertificazione

L’autocertificane ha fatto il suo ingresso in Italia con il Decreto del Presidente della Repubblica numero 445 del 2000 che all’articolo 46 stabilisce che

una serie di stati possono essere comprovati dall’interessato, anche in modo contestuale all’istanza presentata e che se debitamente firmati hanno lo stesso valore giuridico del certificato che sostituiscono.

L’articolo prosegue elencando tutta una serie di dichiarazioni che possono essere fatte dal cittadino senza più la necessità di chiedere un atto ufficiale. Tra queste rientrano le generalità, lo stato di famiglia, la data di nascita, la professione e l’iscrizione ad un albo e i titoli di studio o gli esami sostenuti.

Sono invece esclusi i certificati medici o veterinari, di origine, di conformità Ce, di marchi e di brevetti. Solo in questi sei casi è obbligatorio continuare a presentare un documento ufficiale redatto da un professionista o emesso dall’ufficio competente.

Chi può presentare un’autocertificazione del titolo di studio

In Italia un’autocertificazione può essere presentata da chiunque, sia che si tratti di un italiano, che di un cittadino di uno dei paesi dell’Unione Europea, che di un extracomunitario. Per questi ultimi però è necessario dimostrare di essere presenti sul suolo italiano in modo regolare. Può inoltre essere fatta sia da una persona fisica che da una società o da una persona giuridica.

Altro limite è dato dal fatto che i dati autocertificati devono essere reperibili da parte della pubblica amministrazione per fare le opportune verifiche. Deve quindi trattarsi di fatti avvenuti in Italia o qui registrati, oppure che sono avvenuti in paesi con i quali ci siano accordi internazionali che prevedono lo scambio dei dati.

A proposito dei titoli di studio possiamo pensare a quelli che sono stati conseguiti all’estero sia da stranieri che da italiani. In quel caso è probabile che non si possa ricorrere a una auto dichiarazione, ma sia necessario presentare una copia del documento, viste le difficoltà che ci sarebbero per verificare la corrispondenza di quanto dichiarato con lo stato dei fatti.

Tutto quanto detto sopra vale per i maggiorenni che non siano sottoposti a tutela o curatela. Per i minorenni le dichiarazioni che li riguardano possono essere fatte e firmate dal genitore che esercita la patria potestà.

Per gli interdetti il diritto passa al tutore e gli inabilitati e i minori emancipati dovranno chiedere l’assistenza del curatore. Infine nel caso particolare di un maggiorenne analfabete, o che non possa firmare sarà sufficiente rendere una dichiarazione orale davanti a un pubblico ufficiale.

Chi sia, solo in modo temporaneo, impedito a compilare l’atto a causa di malattia potrà essere sostituito dal coniuge dai figli o in mancanza da un parente con una dichiarazione fatta davanti a un pubblico ufficiale.

Quanto dura un’autocertificazione

Il valore temporale dell’autocertificane è lo stesso del certificato che sostituisce. Non avrà alcuna scadenza nel caso attesti fatti o stati che non sono destinati a subire modifiche. Tra questi rientrano la data di nascita, o il conseguimento di un titolo di studio, che rimangono tali anche con il passare del tempo.

I documenti, che invece riguardano stati e fatti modificabili: per esempio la residenza, o lo stato civile di coniugato o libero hanno invece una validità massima di sei mesi, che si conteggia a partire da quella indicata al momento della compilazione e della firma. Alla scadenza, se non ci sono stati cambiamenti, basterà ripresentarli del tutto identici.

Chi deve accettare l’autocertificazione

Accettare l’autocertificane è un obbligo e non una facoltà sia delle amministrazioni pubbliche che dei privati. Anzi un ufficio pubblico e un gestore di un servizio non può ricevere uno dei vecchi certificati neppure se è l’utente che lo chiede.

Si tratta di una scelta un po’ estrema, ma dettata dalla necessità di ridurre i costi e i tempi necessari, in passato, per rilasciare documenti ai cittadini, che a loro volta li dovevano passare ad altri uffici.

Questa semplificazione però non va presa come una specie di libera tutti che consente di dichiarare quanto si vuole. Ogni ufficio ha la facoltà di verificare se i dati forniti corrispondono al vero attingendo alle banche dati delle altre amministrazioni.

Eventuali incongruenze potranno essere segnalate anche all’autorità giudiziaria se c’è il sospetto che si tratti di un falso o di una frode.

Fino al 2020 un obbligo analogo non era previsto anche per i rapporti tra privati. In quel caso c’era solo la facoltà di ricorrere all’autocertificane se entrambe le parti erano d’accordo. Per incrementare questa pratica era stato introdotto anche un consistente aumento delle spese per la richiesta dei certificati.

La scelta ha portato scarsi risultati, così da indurre il legislatore a scelte più decise. Con l’articolo 30 bis del Dl 76 del 2020

si è stabilito che anche i privati hanno l’obbligo di ricevere una autocertificazione o una dichiarazione sostitutiva.

La norma non abolisce i certificati classici che ancora possono essere chiesto da chi lo desideri, ma esclude che anche un privato possa rifiutare una autocertificane se redatta in modo corretto.

Quindi se per frequentare un corso tenuto da una scuola privata ci viene chiesto di certificare il titolo di studio noi lo possiamo fare con una auto dichiarazione senza che questo possa inficiare la validità della nostra domanda.

Viene da sé che i privati non devono fidarsi a prescindere di quanto gli viene dichiarato. Hanno la facoltà di rivolgersi alla pubblica amministrazione che conserva i dati originali e il diritto di ottenere in tempi rapidi una verifica. 

Sanzioni per autocertificazione falsificata

Sia che la nostra autocertificazione sia stata consegnata al pubblico che a un privato nostro dovere è quello di dire la verità. Il DPR 445 del 2000 stabilisce che

se nel corso di un controllo venisse alla luce qualche discrepanza il primo effetto sarà che i benefici che abbiamo ottenuto grazie a un documento falso saranno immediatamente revocati.

Nel caso del titolo di studio potremmo vederci esclusi dal concorso pubblico per il quale abbiamo presentato domanda.

Meno immediati, ma molto più incisivi sono gli effetti di tipo penale. A seconda della gravità del fatto che abbiamo alterato, infatti possiamo essere accusati di falso ideologico, che è punibile fino a due anni di carcere, ma anche di truffa ai danni dello stato, che per sua definizione è aggravata e può portare fino a sette anni di galera.

Come compilare l’autocertificazione

Per tutti i tipi di autocertificane esistono dei moduli già prestampati che basta completare inserendo i dati richiesti. Vediamo comunque in che modo deve essere compilata.

Nel modulo devono essere inseriti i dati anagrafici del dichiarante: si tratta di nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza.

Perché la nostra autocertificazione sia valida dovrà essere inserita la formula: consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere che sono previste degli articoli 75 e 76 del DPR 445 del 2000 e per gli effetti dell’articolo 7 dello stesso dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue.

Devono poi essere inseriti i dati che identificano il titolo di studio. Quindi il nome completo e la sede dell’istituto che lo ha rilasciato, il titolo per esempio laurea, diploma o licenza di scuola media. Non dimenticare la data del conseguimento, che si trova sul documento originale che ci ha consegnato la nostra scuola e la denominazione precisa del corso di studi, copiandola sempre dal nostro certificato.

In genere non è necessario indicare anche il punteggio conseguito all’esame finale, ma deve essere indicato nel caso sia richiesto in modo espresso nel bando.

Completa il tutto la data della compilazione e la firma, che non deve essere autenticata. Non è neppure necessaria l’apposizione di bolli o il pagamento di tasse.

Come presento l’autocertificazione del titolo di studio

In linea di massima l’autocertificane del titolo di studio viene consegnata con la domanda a cui deve essere allegata e con tutti gli altri documenti che ci sono stati richiesti. In quel caso probabilmente già nel bando o nel regolamento sono indicate le diverse opzioni di consegna tra cui possiamo scegliere.

Se non abbiamo indicazioni di questo tipo, possiamo seguire la regola generale che consente di consegnarla di persona direttamente allo sportello dell’ufficio che ce l’ha chiesta, oppure inviarla per posta ordinaria, email o posta elettronica certificata.  In tutti i casi in cui non viene consegnata di persona dovrà essere allegata anche una fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

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