In molti credono che la presentazione dei documenti alla polizia, quando richiesta, sia obbligatoria.
Per questi, infatti, il rifiuto di fornire i propri documenti agli agenti costituirebbe addirittura un reato.
Il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (d’ora in poi TULPS), invece, chiarisce ogni dubbio riguardo la situazione andando a distinguere le varie casistiche in cui il rifiuto può essere considerato legittimo o, al contrario, integrare una fattispecie di reato.
Innanzitutto, è necessario operare una differenza tra il rifiuto di fornire le proprie generalità e il rifiuto di esibire un documento di riconoscimento.
Vediamo cosa accade nei casi prospettati.
Rifiuto di fornire le proprie generalità
L’atto di fornire le proprie generalità su domanda dell’agente di polizia è un atto doveroso.
Contrariamente, infatti, un atteggiamento reticente integrerebbe il reato di cui all’art.651 Codice penale. Il reato in questione è contravvenzionale, con la previsione di pena dell’arresto di un mese o dell'ammenda fino a 206 euro.
L’obbligo di fornire le proprie generalità non riguarda solo il nome e il cognome ma anche altre qualità della persona come ad esempio residenza, cittadinanza o professione.
La richiesta delle generalità, secondo il TULPS, deve provenire da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni e deve esservi un nesso causale tra la richiesta e le funzioni stesse.
Rifiuto di esibire un documento di riconoscimento
Il rifiuto di esibizione di un documento è altra cosa rispetto al rifiuto di fornire le proprie generalità.
Innanzitutto, l’obbligo sussiste solo se si è effettivamente in possesso di un documento. La mera dimenticanza dello stesso può configurare reato solo per soggetti che hanno l’obbligo di averlo sempre con sé (es. soggetti pericolosi art. 4 TULPS).
Quando un pubblico ufficiale chiede un documento di identità, quindi, bisogna esibirlo. Il rifiuto di esibire il documento di cui si è in possesso è punito con arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a euro 103.
Le tre possibili soluzioni sono quindi queste:
•
il rifiuto di dare le generalità è punito dall'art. 651 c.p.;
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il rifiuto di esibire il documento di identità, da parte del soggetto che ne dispone, è sanzionata dall'art. 294 Reg. TULPS e 221 TULPS;
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il rifiuto di esibire il documento di identità, da parte del soggetto pericoloso o sospetto che sia stato destinatario di un ordine specifico di munirsi di documento ed esibirlo è punito dall'art. 4, 17 TULPS.
Un caso particolare, infine, si ha quando il soggetto fermato è un sospettato o un testimone.
In queste evenienze, infatti, in caso di rifiuto di fornire il proprio documento, o in caso di probabile falsità del documento mostrato, la polizia può procedere all’accompagnamento forzato del soggetto in ufficio al fine di identificare lo stesso.
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