Controllo documenti della polizia: ecco cosa accade se rifiuti di esibirli

Se un agente di polizia chiede l'esibizione di un documento, rifiutarsi potrebbe costituire reato.

In molti credono che la presentazione dei documenti alla polizia, quando richiesta, sia obbligatoria.

Per questi, infatti, il rifiuto di fornire i propri documenti agli agenti costituirebbe addirittura un reato.

Il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (d’ora in poi TULPS), invece, chiarisce ogni dubbio riguardo la situazione andando a distinguere le varie casistiche in cui il rifiuto può essere considerato legittimo o, al contrario, integrare una fattispecie di reato.

Innanzitutto, è necessario operare una differenza tra il rifiuto di fornire le proprie generalità e il rifiuto di esibire un documento di riconoscimento.

Vediamo cosa accade nei casi prospettati.

Rifiuto di fornire le proprie generalità

L’atto di fornire le proprie generalità su domanda dell’agente di polizia è un atto doveroso.

Contrariamente, infatti, un atteggiamento reticente integrerebbe il reato di cui all’art.651 Codice penale. Il reato in questione è contravvenzionale, con la previsione di pena dell’arresto di un mese o dell’ammenda fino a 206 euro.

L’obbligo di fornire le proprie generalità non riguarda solo il nome e il cognome ma anche altre qualità della persona come ad esempio residenza, cittadinanza o professione.

La richiesta delle generalità, secondo il TULPS, deve provenire da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni e deve esservi un nesso causale tra la richiesta e le funzioni stesse.

Rifiuto di esibire un documento di riconoscimento

Il rifiuto di esibizione di un documento è altra cosa rispetto al rifiuto di fornire le proprie generalità.

Innanzitutto, l’obbligo sussiste solo se si è effettivamente in possesso di un documento. La mera dimenticanza dello stesso può configurare reato solo per soggetti che hanno l’obbligo di averlo sempre con sé (es. soggetti pericolosi art. 4 TULPS).

Quando un pubblico ufficiale chiede un documento di identità, quindi, bisogna esibirlo. Il rifiuto di esibire il documento di cui si è in possesso è punito con arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a euro 103.

Le tre possibili soluzioni sono quindi queste:

  • il rifiuto di dare le generalità è punito dall’art. 651 c.p.;

  • il rifiuto di esibire il documento di identità, da parte del soggetto che ne dispone, è sanzionata dall’art. 294 Reg. TULPS e 221 TULPS;

  • il rifiuto di esibire il documento di identità, da parte del soggetto pericoloso o sospetto che sia stato destinatario di un ordine specifico di munirsi di documento ed esibirlo è punito dall’art. 4, 17 TULPS.

 Un caso particolare, infine, si ha quando il soggetto fermato è un sospettato o un testimone.

In queste evenienze, infatti, in caso di rifiuto di fornire il proprio documento, o in caso di probabile falsità del documento mostrato, la polizia può procedere all’accompagnamento forzato del soggetto in ufficio al fine di identificare lo stesso.

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