NFT: rivoluzione e tutela del diritto di proprietà?

Gli NFT: rivoluzione del modo in cui gestiamo il diritto di proprietà, tutela su quella intellettuale intrinseca nei meccanismi di blockchain ed hashing.

Il successo e le vendite da capogiro gerate sotto la sigla di NFT (“Non-fungible token” o “gettone non riproducibile, per i neofiti della criptovaluta) ci hanno permesso ad assistere a veri e propri record, qui elencati da eositaly.it:

  • La clip di una schiacciata di LeBron James venduta per 250 mila dollari;
  • Il primo Tweet di Jack Dorsey (il creatore di twitter) venduto per 2,9 milioni di dollari;
  • Beeple ha venduto l’opera digitale “Everydays – The First 5000 Days” a 69.346.520 milioni.

Ma non è tutto. Una delle grandi sorprese che nel tempo ci hanno riservato gli NFT risiede nel modo in cui questa blockchain ha saputo rivoluzionare il nostro concetto di consumo, l’idea di bene tangibile e non da ultimo il nostro modo di intendere il diritto di proprietà.

Il possessore dell’hash può rivendicare il diritto acquisito sul bene senza intermediazioni e in un arco temporale illimitato (o almeno finché la blockchain su cui è registrato il suo token sarà attiva).

Cosa si intende per hash?

Una definizione di tipo tecnico ci viene fornita da bucap.it

In informatica, l’hash è una funzione (o un algoritmo matematico) che svolge un compito ben preciso: in pratica, trasforma una qualsiasi stringa di lunghezza arbitraria in una stringa di lunghezza predefinita.

L’algoritmo di hash è unidirezionale. In poche parole, qualora venisse creato un digest (output restituito da una funzione di hash) esso risulta ostico da invertire. Per questa caratteristica, le funzioni crittografiche di hash trovano ampio impiego in materia di sicurezza informatica

Volete sapere perchè l’hash è così importante? Semplice: quando viene generata la versione digitale di un’opera, sia esso un file immagine, video o audio, questo viene compresso in hash con un processo non invertibile (hashing) dopo il quale sarà impossibile ricostruire il documento originale, a meno che questa azione non venga eseguita da colui che ha generato il processo stesso.

L’NFT memorizza l’hash dei compratori e di chi lo ha generato, in modo che risulta possibile tracciare i vari passaggi dell’opera fino al suo creatore, dimostrandone l’autenticità e il possessoL’hash viene in seguito registrato su una blockchain con l’associazione di una marca temporale. 

NFT e diritto di proprietà.

Gli NFT sono nient’altro che dei certificati di proprietà su opere digitali. L’acquirente di un’opera convertita in un file e in seguito in un non-fungible token non acquista quell’opera, il diritto che compra non assurge a diritto reale di proprietà, ma semplicemente ottiene la facoltà di dimostrare un diritto sull’opera, garantito tramite uno smart contract.

Facciamo ora un salto nella giurisprudenza al fine di chiarire in cosa consiste il diritto di proprietà, in particolare ponendo l’accento sulla differenza che intercorre tra proprietario e possessore di un diritto:

Il nostro Codice Civile definisce così il diritto di proprietà, espresso nell’art 832:

Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.

In buona sostanza, il nostro Ordinamento evidenzia sia la facoltà di godere della cosa, come concreta possibilità di utilizzazione materiale, sia il potere di disporre, che consente al proprietario di porre in essere atti giuridici dispositivi della cosa (o costruire su di essa diritti reali parziari) in modo pieno, assoluto ed esclusivo.

Ecco, se la giurisprudenza prima era in grado non solo di disciplinare, ma anche di descrivere la nostra antica e generalizzata idea di diritto proprietà, l’entrata in campo degli NFT è destinata a farci cambiare rapidamente punto di vista.

NFT: proprietario o possessore di un diritto?

Ce lo spiega con grande efficacia anche Marco Montemagno, noto imprenditore e influencer: 

“Gli NFT sono un cambio radicale, storico, di come viene gestita la proprietà.”

“Non è più un costo, è un investimento, un asset che io ho.”

“L’NFT ti da dei diritti unici, originali, verificabili.”

Ed è perfettamente vero. Per merito dei database decentralizzati e interconnessi della blockchain vantaggi come sicurezza, affidabilità e trasparenza sono assicurati. La blockchain infatti, tramite l’uso della crittografia, garantisce una struttura integra e immutabile.

Si tratta quindi di una tecnologia destinata a implementare sè stessa ma mai a modificarsi, il suo acquisto garantisce dunque di essere in possesso di uno o più diritti su un oggetto virtuale unico ed inimitabile.

Che differenza c’è dunque tra l’essere proprietario o possessore di un diritto?

La proprietà indica una situazione di totale potere sul bene (la chiamiamo spesso, nel gergo comune, anche titolarità) mentre il possesso è solo una relazione di fatto che c’è tra un soggetto e un bene per via della possibilità che ha il primo di utilizzare il secondo (su cui di solito ha un contatto diretto e fisico): 

In pratica il possessore è colui che si rapporta con un oggetto come se ne fosse il proprietario legittimo, ma non lo è necessariamente. 

Per quanto riguarda il possesso di beni mobili, che è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario (ossia da colui che non ne è proprietario), vale la regola del “possesso vale titolo”: questo purchè l’acquirente sia in buona fede e sussista un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà.

Le opere d’arte vengono incluse nel sottoinsieme dei beni mobili, per i quali non è prevista alcuna pratica di pubblicità legale come invece accade con il registro dei beni immobili o dei beni mobili registrati.

Come gli NFT rivoluzionano il diritto di proprietà?

Ripartiamo dal concetto di possesso diretto e fisico: con gli NFT esso viene di fatto superato.

Accaparrarsi un diritto su un bene ti permette non solo di usufruirne, ma di venderlo, decidendo in base alle regole di mercato o alla propria lungimiranza se quella tipologia di bene va conservata o se il momento è vantaggioso per cederla in cambio di altro tipo di liquidità.

Per questo motivo gli NFT si sono rivelati una grandiosa formula di investimento.

Resta doveroso chiarire che chi possiede un NFT non diventa il proprietario dell’opera d’arte, ma proprietario di un diritto sull’opera.

Il settore dell’arte ha fatto ufficialmente irruzione nel mondo digitale e la compravendita di copy art è un fenomeno reiterato. Questo perchè cquistare un NFT consente di registrarsi nella blockchain ed essere parte della storia dell’opera.

Se, per chi compra gli NFT, essi rappresentano un’allettante forma di investimento, basato soprattutto sul fatto che chi decide di acquistare le opere giuste, cioè quelle che assumono valore nel tempo, ha sempre la possibilità di rivenderle in futuro a un prezzo più consistente, esiste un enorme vantaggio anche il loro autore.

Questo vantaggio trova la sua massima espressione nella facoltà di attribuire e certificare la paternità sull’opera e contemporaneamente la possibilità di vendere, o rendere commerciabile, lo stesso diritto di proprietà.

NFT e proprietà intellettuale.

Tra i problemi del mercato degli NFT possiamo riscontrare una mancata regolamentazione in senso legislativo, cosa che è di per sè un potenziale pericolo: trattandosi di un campo ancora per certi versi criptico, le prime controversie potrebbero insorgere sulla possibilità di rendere gli NFT un oggetto di speculazione, a causa della esigua trasparenza dei mercati ad essi riferibili.

Un altro insidia connaturata a questo ambito è il rischio di smarrimento dei token: perdendo le credenziali di accesso alla piattaforma si potrebbe dover dire definitivamente addio al proprio NFT.

Non da ultimo, andrebbe valutata accuratamente la minaccia di frode che potrebbe insorgere dalla doppia registrazione dell’opera su piattaforme diverse, causando una duplicazione di NFT che potrebbe compromettere l’unicità della sua certificazione.

Resta comunque un fatto innegabile che la diffusione degli NFT nel mercato dell’arte e le caratteristiche intrinseche della tecnologia blockchain portano a riflettere sull’utilità di tali strumenti nel combattere le violazioni della proprietà individuale.

NFT supportano la tutela dei diritti?

Il caso dell’opera di Banksy trasformata in NFTagendadigitale.eu:

La società di blockchain Injective Protocol, dopo aver acquistato un’opera dello street artist Banksy e averla convertita in NFT (Non Fungible Tokens) ovvero materiale digitale, l’ha bruciata.

Un esempio estremo che ci permette di comprendere la reale portata della NFT revolution:

Ed è così che Injective Protocol ci ha messi di fronte ad un’iniziativa di spessore artistico, concettuale e finanziario senza precedenti, sia avvalorando il paradigma secondo cui il valore dell’opera non è più riconducibile alla sua natura di bene tangibile, godibile e usufruibile, sia provocando una drastica impennata di quello stesso valore.

Questo periodo storico non può più essere relegato a modelli monolitici ed immutabili nel tempo. Injective Protocol ha centrato perfettamente questo cambio di rotta. Un nuovo modo di interagire con l’economia digitale si è ufficialmente instaurato.

Non è vietato trasmutare in NFT qualsiasi tipo di dato. Di fatto questa applicazione sta guadagnando terreno in svariati mercati: arte, musica, nomi a dominio, dati personali, sport.

La risposta all’esigenza della tutela dei diritti intellettuali, dunque, sembrerebbe essere per ora affermativa:

La tecnologia blockchain e degli NFT permette l’autenticazione temporale del momento in cui un dato viene memorizzato e dei suoi movimenti postumi. Questo, assieme a un’opportuna verifica della provenienza del bene in oggetto, garantisce una certa tutela in caso di contraffazione.

La tracciabilità dei prodotti agevola i titolari di marchi a far rispettare gli accordi relativi alla distribuzione. La propagazione di certificati blockchain ha il merito di palesare le caratteristiche di un bene o un prodotto e  consente al consumatore finale di distinguere un prodotto autentico da un falso.

In questo modo si snellisce la prassi verso una tutela giuridica immediata nei confronti di contraffattori e concorrenza, oltre che verso soggetti rei di violazioni relative ai dati personali.

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