Portinaio di condominio, sentenza Cassazione: ecco chi paga le spese

Il portinaio di condominio è un ruolo di rilievo presente soprattutto negli edifici più grandi. Ma a chi tocca pagare le spese di questo costo?

Il portinaio di condominio è il soggetto che presta servizio di vigilanza garantendo, quindi, il controllo e la manutenzione di tutti gli accessori facente parte dell’edificio e delle relative pertinenze.

Il portiere svolge un lavoro subordinato in cui deve garantire:

  1. 1.

    di vigilare e custodire l’edificio condominiale;

  2. 2.

    deve occuparsi della sorveglianza dei soggetti che entrano nell’edificio, pertanto dovrà gestire l’uso dell’ascensore, del montacarichi e del citofono;

  3. 3.

    è sua responsabilità anche la gestione della corrispondenza ordinaria;

  4. 4.

    deve occuparsi di tutte quelle manutenzioni del fabbricato in cui non si richiede il possesso di una specializzazione.

Portinaio di condominio, sentenza Corte: ecco chi paga le spese

La presenza del portinaio di condominio serve a garantire un miglioramento dello stile di vita dei condomini. In questo modo, infatti, si semplifica in modo evidente la pratica di gestione del condominio anche all’amministratore.

Detto ciò, la legge rammenta che, di fatti, il condominio può essere comparato a un’azienda se al suo interno si svolge un’attività che rientra nel contratto di lavoro subordinato. In tal caso, l’amministratore condominiale è il soggetto che, secondo il Decreto Legislativo n.81/2008, assume il ruolo di datore di lavoro.

Chiariamo ora quali sono i soggetti che devono farsi carico delle spese di portierato.

Chi paga le spese di portierato

Le spese del portinaio di condominio sono a carico di tutti i condomini. Sono inclusi nei pagatori del servizio anche le famiglie il cui appartamento ha un ingresso diretto dalla strada. La ripartizione delle spese è disciplinata dall’articolo 1123 del codice civile:

La spesa deve essere ripartita in proporzione al valore millesimale di ogni unità immobiliare.

Si noti però che si può venire meno alla disposizione sopra citata solo se si raggiunge un accordo diverso all’unanimità dei membri del condominio.

Inoltre, è illegittimo compensare la spesa del portiere offrendogli un alloggio di proprietà comune a uso gratuito.

Prima sentenza sulle spese del portinaio di condominio non pagate

Il caso specifico sulle spese del portinaio di condominio non pagate è stato disciplinato dal decreto ingiuntivo – richiesto dal condominio nei confronti di un membro che non aveva pagato – emesso dalla Corte Suprema.

Il soggetto moroso si opponeva al pagamento chiedendo, tra l’altro, al giudice che gli venisse riconosciuto il diritto a ottenere il risarcimento da parte del portiere che occupava a titolo gratuito un alloggio comune a tutti i condomini.

Dopo aver accolto l’opposizione, il giudice di appello annullava il decreto ingiuntivo e riducendo l’importo da pagare richiesto dal condominio. Il rigetto veniva motivato così:

Il condomino moroso ha diritto a pagare un importo minore visto che, stando a quanto dimostrato, il portiere usufruisce di un alloggio a titolo gratuito di proprietà comune a tutti i condomini.

A questo punto, il condominio ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione che ha ribaltato la sentenza.

Sentenza definitiva della Corte suprema: ecco cosa enuncia

Non si è mostrata d’accordo la Corte Suprema sulle spese portinaio di condominio che – dopo aver analizzato attentamente la legge – ha ribaltato la sentenza emessa dal precedente giudice. La Corte ha così imposto l’obbligo di applicare l’articolo 1123 del codice civile:

L’uso gratuito di un alloggio da parte del portinaio di condominio non giustifica la riduzione del suo stipendio. Ogni condomino ha l’obbligo di pagare l’importo calcolato in termini di legge.

Inoltre viene sottolineato che, se l’alloggio non è comune – ma viene messo a disposizione da parte di un condomino – tutti i condomini devono partecipare al pagamento dell’alloggio concesso ad uso gratuito, per scelta condominiale, nei confronti del portiere.

Luana La Camera
Luana La Camera
SEO Copywriter, classe 1986.Vivo nella città di Cosenza, in Calabria. Laureata in Scienze Politiche presso l’Università della Calabria, sono appassionata di scrittura. A febbraio 2022 ho pubblicato “La Carta che non si ricicla” con la casa editrice 4 Punte Edizioni. Si tratta di un piccolo manuale dedicato ai principi fondamentali dello Stato italiano. Inoltre sono ideatrice del corso “Diritto costituzionale da zero” presente sulla piattaforma di Udemy. Collaboro con professionisti dell’ambito giuridico nella realizzazione di testi per siti web.
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