Rinvio a giudizio: ecco che significa e come funziona

Che significa e come funziona il rinvio a giudizio? Cosa fare se ricevi una notifica da parte del tribunale.

Magari in televisione, o, malauguratamente, ti sarà capitato in prima persona, di sentir parlare di rinvio a giudizio all’interno di un processo. Sicuramente è difficile coglierne appieno il significato. Quando si parla di tribunali poi, è facile andare nel panico. L’importante però è essere ben informati su tempi, procedure e conseguenze stabilite dalla legge. 

Rinvio a giudizio, cos’è e che cosa significa

Il rinvio a giudizio viene disciplinato all’interno degli articoli 416 e seguenti del Codice di procedura penale ed, in particolare risulta essere una specifica tipologia di procedimento che ha luogo nel momento in cui il pubblico ministero decide di scartare l’ipotesi relativa all’archiviazione del processo che viene intentato nei confronti del soggetto che viene accusato di aver commesso il reato.

Per questo motivo, infatti, esso è ritenuto come l’atto attraverso il quale il pubblico ministero decide di esercitare l’azione penale e, dunque, rappresenta l’inizio del processo vero e proprio nei confronti dell’imputato.

In particolare, attraverso la richiesta di questo specifico procedimento, il pubblico ministero chiama il soggetto accusato di aver commesso l’illecito penale in questione a partecipare alla relativa al dibattimento del processo mosso nei suoi confronti, in modo che costui possa difendersi dai capi di accusa presenti all’interno del suo fascicolo, a seguito delle indagini e delle prove che sono state raccolte dal P.M. e dalla polizia giudiziaria.

Mentre la richiesta di rinvio a giudizio viene presentata dal pubblico ministero presso la cancelleria del tribunale, il procedimento vero e proprio sarà disposto dal giudice dell’udienza preliminare, il quale viene denominato anche “GUP”.

Il primo atto deve contenere necessariamente alcuni requisiti fondamentali, che vengono stabiliti dall’ordinamento giuridico nazionale, per poter essere considerato valido a tutti gli effetti e per poter consentire all’imputato di difendersi dai capi di accusa, i quali sono stati mossi nei suoi confronti ed i quali devono essere contenuti all’interno della notifica che gli viene inviata entro le tempistiche previste all’interno della normativa nazionale.

Come funziona

Il pubblico ministero, assieme alla polizia giudiziaria, si occupa della fase del processo relativa alle indagini e, dunque, alla raccolta delle prove, delle testimonianze e di tutta la documentazione utile che riguarda l’imputato. Terminata questa fase, se il P.M. ritiene che le prove e gli elementi raccolti siano sufficienti, allora provvedere a depositare la richiesta di rinvio a giudizio presso la cancelleria del tribunale.

In questo caso, per l’appunto, si passerà alla fase relativa all’udienza preliminare, la quale è presieduta dal giudice per le indagini preliminari, che viene denominato anche “GIP”, e nella quale il pubblico ministero richiede a quest’ultimo il rinvio a giudizio, dal momento che ritiene esistano delle prove sufficienti per poter giudicare la colpevolezza dell’imputato chiamato ad essere giudicato.

Dopo le fasi preliminari del processo che riguarda l’imputato, per poter conoscere quando verrà giudicato quest’ultimo e, dunque, quando si passerà alla fase processuale, dobbiamo andare ad osservare quanto viene disciplinato all’interno dell’art. 418 del Codice di Procedura Penale, il quale è intitolato, per l’appunto, “Fissazione dell’udienza” ed il quale prevede, in maniera esplicita, che:

“Entro cinque giorni dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio, fissa con decreto il giorno, l’ora e il luogo dell’udienza preliminare in camera di consiglio.

Tra la data di deposito della richiesta e la data dell’udienza non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni.”

Cosa deve contenere

Terminata la fase preliminare del processo, nella quale il pubblico ministero e la polizia giudiziaria raccolgono tutti gli indizi che riguardano l’imputato, il primo provvede a depositare presso la cancelleria del tribunale la richiesta del rinvio a giudizio nei confronti del soggetto ritenuto colpevole di aver commesso il reato.

La notifica che deve essere inviata all’accusato dovrà contenere necessariamente i seguenti elementi, così come viene disciplinato all’interno dell’art. 417 del Codice di Procedura Penale, il quale è intitolato, per l’appunto, “Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio”:

  • le generalità relative all’imputato o qualsiasi altra informazione che possa essere utile al fine di identificarlo;
  • le generalità relative alla persona offesa dal reato, qualora sia possibile procedere con la sua identificazione;
  • l’enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di tutto quello che potrebbe portare all’applicazione delle misure di sicurezza, la quale deve essere effettuata necessariamente in forma scritta, in modo che risulti chiara, leggibile e precisa;
  • l’indicazione delle fonti relative alle prove che sono state raccolte nei confronti dell’imputato;
  • la richiesta da parte del pubblico ministero al giudice di disporre il rinvio al giudizio;
  • la data nella quale la richiesta è stata presentata dal pubblico ministero alla cancelleria del tribunale;
  • la sottoscrizione del P.M.

Qualora dovesse venire a mancare anche uno solo tra questi elementi all’interno della richiesta presentata dal pubblico ministero, allora quest’ultima sarà considerata nulla.

Quali documenti devono essere allegati

Oltre alle informazioni che devono necessariamente essere contenute all’interno della richiesta presentata dal pubblico ministero, a quest’ultima devono essere allegati anche:

  • la notizia di reato;
  • la documentazione relativa alle indagini che sono state effettuate dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria;
  • il corpo del reato;
  • le cose pertinenti al reato;
  • tutti i verbali relativi agli atti che sono stati compiuti davanti al GIP (giudice per le indagini preliminari).

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Chi lo dispone ed entro quali tempi lo fa

La richiesta di rinvio a giudizio viene effettuata dal pubblico ministero e presentata all’interno della cancelleria del tribunale. Mentre, il procedimento vero e proprio viene attivato dal giudice dell’udienza preliminare (il GUP).

Quest’ultimo, infatti, avrà la possibilità di decidere se:

  • accettare la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal P.M.;
  • rifiutare la richiesta del pubblico ministero, pronunciando una sentenza di non luogo a procedere.

Secondo quanto viene disposto dall’art. 418 del Codice di Procedura Penale, il giudice dovrà disporre il rinvio a giudizio entro un termine di tempo pari a trenta giorni dal momento in cui è terminata la fase relativa alle indagini preliminari.

Qualora, invece, il giudice non dovesse rispettare questo termine fissato dalla legge, allora egli, non riceverà delle sanzioni penali, ma solamente disciplinari se viene dimostrato il suo comportamento negligente.

In particolare, dalla richiesta che viene presentata dal pubblico ministero al processo vero e proprio potrebbe passare un po’ di tempo. Infatti, il P.M. deve attivare e presentare la richiesta presso la cancelleria del tribunale entro il termine previsto di sei mesi dal momento in cui l’imputato risulta essere stato iscritto all’interno del registro dei reati.

All’interno di questo arco temporale, il pubblico ministero, insieme alla polizia giudiziaria, provvede a raccogliere gli indizi, le prove, le documentazioni e le testimonianze che riguardano il soggetto che viene accusato di aver commesso l’illecito penale in questione.

Questo termine stabilito dall’ordinamento giuridico nazionale, però, può subire delle variazioni ed aumentare, dunque, fino ad arrivare ad un anno, nel caso in cui il reato che è stato commesso dall’imputato riguarda delle tipologie di delitti estremamente gravi oppure degli illeciti penali che riguardano la criminalità organizzata.

Dopodiché, entro il termine di cinque giorni, il giudice deve disporre, attraverso l’emanazione di un apposito decreto, il giorno, l’ora ed il luogo nella quale si terrà l’udienza in camera di consiglio.

Quali sono i casi di nullità

La richiesta di rinvio a giudizio che viene presentata dal pubblico ministero presso la cancelleria del tribunale può essere ritenuta nulla, qualora quest’ultima non contenga tutti gli elementi che sono obbligatori secondo la legge e che vengono descritti ed elencati all’interno dell’art. 417 del Codice di procedura Penale.

Ma, in particolare, ecco quali sono i casi di nullità di questo specifico istituto giuridico:

  • quando la richiesta non viene presentata dal pubblico ministero presso la cancelleria del tribunale, con la forma, il contenuto e gli allegati che sono richiesti dalla legge;
  • quando non viene notificato l’avviso relativo alla conclusione delle indagini preliminari, così come viene disciplinato all’interno dell’art. 415 bis del Codice di Procedura Penale, all’imputato ed al suo difensore, ma anche al difensore della persona offesa dal reato, oppure alternativamente direttamente alla persona offesa, qualora non si possa arrivare alla prima, quando l’illecito penale riguarda casi relativi a persecuzione o a maltrattamenti ne confronti di un proprio famigliare o convivente;
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