Calcola la tua ritenuta d’acconto in soli 3 passaggi!

Calcolare correttamente la ritenuta d'acconto è molto semplice, bastano pochi e semplici passaggi. Ecco tutto quello che devi sapere!

Quando si deve compilare una ricevuta fiscale o una fattura, molto spesso, si deve inserire e, di conseguenza, calcolare la ritenuta d’acconto

Chi è alle prime armi e deve emettere e compilare le prime fatture e ricevute potrebbe avere qualche difficoltà e non sapere come si calcola la ritenuta d’acconto. In realtà, il calcolo richiede pochi e semplici passaggi, basta solo fare attenzione e fare tutti i calcoli nel modo giusto.

È giusto anche chiedersi perché si deve applicare la ritenuta d’acconto e, soprattutto, cos’è. Si tratta di un anticipo sulle imposte che i sostituti d’imposta effettuano al momento del pagamento ai sostituiti. Tant’è che il meccanismo della ritenuta d’acconto fa parte del generale sistema della sostituzione d’imposta.

Il calcolo, però, deve effettuarlo colui che emette fatture e ricevute fiscali.

Come si calcola la ritenuta d’acconto? È questo l’argomento chiave del presente articolo: analizzeremo quali sono i calcoli da effettuare, ma spiegheremo, innanzitutto, come funziona e perché e quando si deve applicare la ritenuta d’acconto.

Ritaglieremo, in seguito, uno spazio dove si tratterà della ritenuta d’acconto applicata alle prestazioni occasionali.

Iniziamo spiegando cos’è e come funziona.

Ritenuta d’acconto: cos’è e come funziona!

In questa prima parte dell’articolo, risponderemo a due domande generali, ma importanti sulla ritenuta d’acconto: cos’è e come funziona

Prima ancora, però, è bene definire l’ambito normativo di riferimento. Per chi non lo sapesse, infatti, la ritenuta d’acconto è disciplinata dagli articoli n. 23 e n. 25 del DPR n. 600 del 1973.

Come si legge sul sito laleggepertutti.it:

“La ritenuta d’acconto è uno dei metodi adottati dall’Erario per far sì che, chi emette fattura, paghi l’Irpef”.

Cos’è la ritenuta d’acconto? Si tratta di un meccanismo attraverso il quale i datori di lavoro, che operano in veste di sostituto d’imposta, devono versare le imposte per conto del sostituito. Ma spieghiamoci ancora meglio. La ritenuta d’acconto è una percentuale che viene applicata sul compenso di alcune tipologie di lavoratori o collaboratori, sia dipendenti che autonomi.

Probabilmente, in linea teorica la ritenuta d’acconto sembra un argomento ostico e non di facile e immediata comprensione. Sul piano pratico, però, il meccanismo di calcolo della ritenuta d’acconto è molto più semplice e immediato da capire.

Per il momento, però, spostiamoci sul piano del funzionamento. La ritenuta d’acconto è un anticipo sulle imposte e, generalmente, viene applicata una trattenuta sui compensi di misura pari al 20%

La trattenuta applicata è sempre del 20%? No, la percentuale può variare. Infatti, ai soggetti non residenti viene applicata una ritenuta del 30%, non di acconto ma definitivo.

Vi sono anche altre percentuali da applicare su determinate tipologie di prestazioni:

  • Del 4% calcolato sui corrispettivi del condominio verso l’appaltatore;
  • Del 23% per le vendite a domicilio e sulle provvigioni di mediazione, agenzia, procacciamento d’affari e così via;

Per conoscere, in linea generale, tutte le informazioni sulla ritenuta d’acconto, si rimanda alla lettura del seguente articolo, pubblicato sul sito Trend Online: Ritenuta d’acconto: cos’è, come si calcola e come funziona!

Quando si applica la ritenuta d’acconto?

La ritenuta d’acconto si applica su diverse tipologie di compenso, sia verso i lavoratori dipendenti sia verso i lavoratori autonomi.

Nello specifico, si deve applicare la ritenuta sui seguenti compensi:

  • Lavoro dipendente o assimilato;
  • Prestazioni occasionali;
  • Provvigioni per prestazioni;
  • Corrispettivi dei condomini verso chi si aggiudica l’appalto dei lavori;
  • Proventi e interessi di chi è in possesso di obbligazioni;
  • Premi e vincite di altro tipo.

Ci sono, però, alcuni compensi e casi particolari sui quali non si deve applicare la ritenuta d’acconto. Come si legge sul sito fiscomania.com:

“La ritenuta d’acconto non trova applicazione per tutti i compensi inferiori a 25,82 euro, purché non si tratti di acconti relativi a prestazioni lavorative il cui corrispettivo e superiore a tale limite”.

Inoltre, la ritenuta d’acconto non si applica anche sui compensi che vengono corrisposti da enti pubblici e privati che, sempre come si legge sul sito fiscomania.com:

“[…] non hanno come oggetto principale l’esercizio di attività commerciali”.

Ritenuta d’acconto: come si calcola?

Siamo arrivati al nocciolo dell’articolo: come si calcola la ritenuta d’acconto. Già in base a quanto abbiamo detto fino ad ora, si evince che non si tratta di un’operazione molto complessa. Calcolare la ritenuta d’acconto, in verità, è molto semplice e bastano pochi e semplici passaggi.

Come abbiamo detto la ritenuta d’acconto è pari al 20% e, in alcuni casi, al 30% e al 4%. Per calcolare la ritenuta d’acconto e ottenere il suo valore, servono solo due passaggi.

Prendiamo, per esempio, una fattura di un professionista sulla quale si applica la ritenuta del 20%. Come si effettua il calcolo? Si deve, molto semplicemente, andare a calcolare il 20% sull’importo lordo, pari, per esempio, a 1000 euro. Il 20% viene calcolato sul 100% sull’importo lordo. La ritenuta d’acconto è pari a 200 euro.

Vi sono, però, ricevute o fatture sulle quali la ritenuta d’acconto viene calcolata su altre percentuali di imponibile; percentuali che variano a seconda della prestazione effettuata: al 75%, 60%, 50%, 20%, 78%. In come questi è necessario solo un passaggio in più, quindi, tre.

Facciamo un altro esempio. Prendiamo la ricevuta dei compensi sui diritti d’autore. La ritenuta d’acconto è pari al 20%, mentre la base impobile è pari al 60%.

Come si calcola? Se il lordo del compenso è pari a 1000 euro, si deve, prima di tutto, calcolare la base imponibile, ovvero il 60% di 1000 euro. Il risultato è 600 euro, sul quale si va ad applicare la ritenuta del 20% e si avrà 120 euro.

Ritenuta d’acconto e prestazione occasionale: cosa devi sapere!

In questa parte del testo ci soffermeremo sulla ritenuta d’acconto per le prestazioni di lavoro occasionale. Il lavoro autonomo occasionale è molto diffuso e consiste in una prestazione svolta non in maniera continuativa e non abituale, da parte di prestatori d’opera.

Quali sono le regole da rispettare per applicare in modo corretto la ritenuta d’acconto? È importante che il compenso dei prestatori d’opera occasionali non superi la soglia dei 5000 euro nello stesso anno solare, con lo stesso committente.

Se si supera il tetto di 5000 euro è necessario aprire la Partita Iva e, di conseguenza, iscriversi alla Gestione Separata dell’Inps.

Ritornando alla ritenuta d’acconto, il prestatore d’opera deve compilare la ricevuta – chiamata anche notula – e la deve inviare al committente, il quale provvederà a pagare l’importo stabilito. Cosa contiene la ricevuta?

  • La data di emissione e il numero;
  • I dati del collaboratore e del committente;
  • La descrizione dell’attività;
  • Importo lordo del compenso;
  • Importo della ritenuta applicata;
  • Importo netto del compenso.

In ogni caso, il committente che opera come sostituto d’imposta deve versare la ritenuta d’acconto, così come la versa per gli altri lavori autonomi, entro il 16 del mese successivo a quello dell’emissione della ricevuta.

Ritenuta d’acconto: chi deve pagarla?

Abbiamo fatto un elenco dei redditi e dei compensi sui quali trova applicazione la ritenuta d’acconto. Chi deve pagare la ritenuta d’acconto? Il pagamento deve essere effettuato dal datore di lavoro che opera come sostituto d’imposta entro giorno 16 del mese successivo rispetto a quando viene effettuato il pagamento.

Attenzione, però: la ritenuta d’acconto è anticipata dai datori di lavoro anche se, praticamente, è dovuta dal lavoratore, il quale subisce una trattenuta sul proprio compenso.

Facciamo una breve parentesi sui sostituti d’imposta. In base al DPR n. 600 del 1973, i sostituti d’imposta sono:

  • Gli enti, società e assicurazioni (indicati dalle varie normative di legge);
  • Persone fisiche che esercitano attività d’impresa di tipo commerciale o agricolo;
  • Persone fisiche che esercitano attività di arti o professioni;
  • I condomini;
  • Curatori fallimentari e commissari liquidatori.

Come si deve versare la ritenuta d’acconto? Il versamento della ritenuta deve essere effettuato mediate l’utilizzo del Modello di pagamento F24, indicando, a seconda della tipologia di compenso, all’interno della sezione “Erario”, il codice tributo di riferimento

Il codice tributo che corrisponde a più tipologie di compenso è 1040. Vi sono anche altri due codici tributo che si devono inserire: il codice 1019 per i corrispettivi dovuti dal condominio per l’appaltatore dei lavori soggetto ad Irpef e il codice 1020, quando i corrispettivi dovuti dal condominio per chi si aggiudica l’appalto è soggetto Ires.

Cos’altro si deve inserire nella sezione “Erario” del Modello di pagamento F24? Chi versa la ritenuta d’acconto deve altresì indicare il mese il cui è stato effettuato il pagamento in formato numerico, l’anno in cui è avvenuto il pagamento e l’importo a debito che è stato versato.

Gli adempimenti del datore di lavoro sono molti altri. Infatti, quando le prestazioni effettuate sulle quali si applica la ritenuta d’acconto sono professionali oppure di tipo autonomo occasionale, il sostituto d’imposta deve compilare e consegnare la Certificazione Unica al prestatore.

Quando deve essere consegnata la Cu? Il datore di lavoro è tenuto a consegnare la Certificazione Unica entro il 28 febbraio dell’anno successivo rispetto a quello in cui è stata effettuata la prestazione e, entro il 7 marzo, deve trasmetterla, telematicamente, all’Agenzia delle entrate.

Infine, ricoriamo che il sostituto d’imposta è tenuto alla presentazione del Modello 770, in quanto nello stesso vanno riportati, nel Quadro ST, le ritenute per lavoro dipendente, operate nell’anno precedente, le ritenute effettuate su compensi di lavoro autonomo. Sempre nel Quadro ST vanno riportate anche le ritenute trattenute per le addizionali regionali, mentre nel Quadro SV vanno riportate le ritenute trattenute al dipendente sulle addizionali comunali.

Sara Bellanza
Sara Bellanza
Aspirante storica contemporaneista, classe 1995.Amante della lettura e della scrittura sin dalla tenera età, ho una laurea triennale in Filosofia e Storia e una laurea magistrale in Scienze Storiche, conseguite entrambe presso l’Università della Calabria. Sono autrice di alcune pubblicazioni scientifiche inerenti alla storia contemporanea e alla filosofia: "L'insostenibile leggerezza della storia" e "L’insufficienza del linguaggio metafisico" per la rivista "Filosofi(e)Semiotiche", e "Il movimento comunista nel cosentino" per la "Rivista Calabrese di Storia del '900".Nonostante la formazione prettamente umanistica, la mia curiosità mi ha spinto a conoscere e a informarmi sugli ambiti più disparati. Leggo, scrivo e fotografo, nella speranza di riuscire a raccontare il mondo così come lo vedo io.
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