I tamponi Covid si possono rimborsare, lo dice l’Agenzia delle Entrate

I tamponi Covid sono detraibili? Lo dice l'Agenzia delle Entrate attraverso uno specifico chiarimento che indica esattamente cosa fare con la dichiarazione.

I tamponi Covid, così come tante altre spese mediche, sono rimborsabili attraverso la classica procedura nel Modello 730, cioè la dichiarazione dei redditi. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

La questione è molto semplice: i tamponi Covid rientrano nelle spese mediche? La risposta è sì, ma è stato necessario un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate per darne la certezza. Chiarimento che, per altro, dà tantissime informazioni circa le modalità di pagamento e tutto ciò che c’è da fare per vedersi riconosciuta la spesa.

In generale, infatti, le spese mediche sono legate al pagamento attraverso metodi tracciabili, vale a dire carta di credito o bonifico, ma è anche vero che ci sono alcune categorie di prodotti che vengono trattate diversamente. Questa circolare inserisce di fatto anche i tamponi in questa casistica, probabilmente anche per riconoscere una spesa ritenuta necessaria nell’ultimo anno.

I tamponi per alcuni cittadini sono stati un costo molto consistente, in particolare durante lo scorso inverno, quando era obbligatorio fornire un tampone negativo ogni 48 ore in assenza del vaccino. Si era addirittura discusso circa la possibilità che fosse lo Stato a sostenere questo costo di circa 15 euro a tampone, ma alla fine restò a carico dei cittadini non vaccinati.

Tamponi Covid: sono spese detraibili? Finalmente il chiarimento

Le spese mediche si possono detrarre dai redditi, portando ad un guadagno netto piuttosto consistente, soprattutto per chi sostiene spese sostanziose. In pratica, si toglie dall’imponibile Irpef la quota spesa proprio per motivi medici e di salute.

Significa che una quota di quanto speso torna letteralmente nelle tasche dei contribuenti e questa quota è pari al 19%. Questo ragionamento, si sono chiesti molti cittadini, vale anche per i tamponi?

Il dubbio è legato, più che alla natura palesemente sanitaria dell’acquisto di test, alla modalità di pagamento. In teoria, il famoso rimborso è previsto solo per pagamenti effettuati attraverso metodi di pagamento tracciabili.

In molti hanno però sostenuto la spesa attraverso i contanti, complice anche l’importo relativamente basso. Per questi soggetti è previsto il rimborso? Ecco finalmente cosa dice l’Agenzia delle Entrate.

Ora il periodo è particolarmente delicato, perché i casi Covid sono tornati ad essere veramente numerosi, con una contagiosità del virus che è aumentata esponenzialmente. Tanto che è da mettere in conto anche la possibilità di contrarre il virus in vacanza, con tutte le conseguenze spiacevoli che ne derivano.

Chiarimento dell’Agenzia delle Entrate del 7 luglio: ecco cosa dice

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate si può riassumere in maniera molto semplice: sì alla detrazione delle spese per i tamponi, anche in caso di pagamento in contanti. Il motivo del chiarimento è sostanzialmente burocratico: le farmacie sono assimilate al regime di accreditamento con il Sistema Sanitario Nazionale, pur avendo in realtà un regime di convenzione.

Questo dettaglio rende così possibile la detrazione delle spese per i tamponi, nonostante un pagamento in contanti. Questo chiarimento apre però la strada a tutti gli altri trattamenti delle farmacie che prevedono un servizio e che non sono tracciati, cioè che sono pagati in contanti: misurazione della pressione, screening, vaccinazioni e ogni altro servizio sanitario.

Insomma, una bella notizia non solo per chi ha speso cifre consistenti per i test, ma anche per tutti coloro che si avvalgono dei servizi della farmacia e preferiscono il pagamento in contanti.

Sono detraibili anche le spese per i kit di autodiagnosi? AdE dice sì

Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate approva: si possono detrarre anche le spese di acquisto dei kit di autodiagnosi, vale a dire quei tamponi non fatti in farmacia ma acquistabili e fatti direttamente a casa senza l’ausilio di un sanitario.

In questo caso, la normativa prevede la detraibilità semplicemente perché si tratta di un dispositivo medico riconosciuto e dunque non è necessaria la tracciabilità del pagamento.

Un aspetto da considerare per entrambe le tipologie esistenti è però lo scontrino: non solo va conservato, ma ci si deve assicurare che reciti correttamente il servizio o il prodotto acquistato, anche in sigle, purché comprensibili. Senza questo dettaglio è impossibile dimostrare la tipologia di acquisto e si rischia di perdere i vantaggi fiscali.

Altrettanto vale anche per gli acquisti online, perché il documento emesso potrebbe non avere sufficienti dettagli o addirittura non permettere di comprendere che si tratta di dispositivi medici. In questo caso, il suggerimento è di conservare sempre la scheda tecnica.

Inoltre, dal 2023, arriverà con ogni probabilità la novità relativa al cosiddetto cashback fiscale, dunque potrebbe cambiare ulteriormente la modalità per usufruire di questo genere di vantaggi fiscali.

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