Congedo parentale Covid: proroga al 31 marzo 2022. Come fare

Congedo parentale Covid prorogato fino a marzo 2022. Fino al 31 marzo c'è la possibilità da parte dei genitori di accedere alla misura. Ecco come fare.

Congedo parentale Covid prorogato fino a marzo 2022. Fino al 31 marzo di quest’anno è prorogata la possibilità da parte dei genitori di accedere alla misura. Le domande possono essere presentate online sul sito INPS. Ecco tutti i dettagli.

Congedo Parentale Covid-19 prolungato al 31 marzo 2022

Visto il continuare della situazione di emergenza attualmente in atto, visto il proseguimento dei contagi e il fatto che lo stato di emergenza nel nostro paese prosegue fino almeno al 31 marzo 2022, INPS ha comunicato che è prorogata fino al 31 marzo anche la possibilità da parte dei genitori di usufruire del Congedo parentale legato al Covid-19.

Di che cosa si tratta? Il messaggio 8 gennaio 2022 numero 74 informa che possono usufruire del Congedo parentale i genitori che sono lavoratori dipendenti.

I motivi per i quali si può chiedere il congedo temporaneo dal lavoro sono legati alla presenza di figli conviventi di età inferiore ai 14 anni che sono positivi al Covid-19.

E ancora il congedo può scattare in caso di quarantena legata a contatti con positivi o nel caso ci sia la chiusura delle scuole con l’attività educativa dei figli in presenza che viene interrotta.

Non esiste il limite di età a 14 anni e non ci deve essere nemmeno il criterio della convivenza se si tratta di figli con disabilità o altre situazioni di particolare gravità con reale certificazione.

Congedo Parentale Covid-19: una misura di sostegno alle famiglie

Chi ha figli ben conosce come la frequentazione o meno della struttura scolastica cambia e di parecchio l’organizzazione di vita nelle famiglie.

Questo prolungamento vuole dare una sorta di appoggio alle famiglie che spesso si trovano in forte difficoltà in queste situazioni. 

La domanda può essere presentata on line ed è già attiva per quel che riguarda i lavoratori dipendenti che possono trovare tutte le informazioni a questo link relativo al messaggio INPS numero 4564 del 21 dicembre 2021.

Per le altre categorie di lavoratori, ad esempio autonomi o gestione separata le istruzioni verranno erogate a brevissimo tempo con un nuovo messaggio INPS.

Congedo Parentale Covid-19: misura valida per chi non può accedere alla modalità di lavoro in smart working 

Fino al 31 marzo prossimo quindi i genitori che hanno figli affetti da Covid-19, in quarantena o centri scolastici le cui regolari attività in presenza sono sospese, possono chiedere all’INPS il congedo che prevede l’assenza dal lavoro.

La misura ha una ulteriore limitazione e può essere accessibile solamente per le persone che hanno un lavoro che non consente lo svolgimento della propria attività lavorativa con il sistema dello smart working. In questi casi la strada maestra è la trasformazione periodica del rapporto di lavoro con il sistema della modalità agile. 

Nei giorni scorsi – come riferisce Sky TG24 – c’erano state alcune polemiche perchè in presenza di una incertezza pesante sulla riapertura delle scuole dopo le vacanze di Natale e in una situazione in cui non tutte le scuole di ogni ordine e grado sono aperte, non era ancora presente una circolare operativa che consentisse ai genitori di espletare le pratiche per arrivare ad ottenere questo congedo.

Ed ora la circolare va a normare su questo aspetto.  

Congedo Parentale Covid-19: per chi è valida la misura, durata e indennizzo

La misura è valida quindi in definitiva per lavoratori pubblici e del settore privato in modo particolare per le persone che non possono usufruire della modalità in lavoro agile dello smart working.

La misura scadeva il 31 dicembre 2021, si è quindi decisa la proroga fino al 31 marzo 2022 una proroga che procede in parallelo alla continuazione dello Stato di Emergenza. 

Il congedo ora è prorogato al 31 marzo 2022 ma non necessariamente viene richiesto il congedo per tutto il periodo. Il congedo può essere richiesto per un periodo legato ad una parte di questo periodo e nel periodo in cui viene disposto può anche essere usufruito in maniera alternata da parte dei due genitori.

Dal punto di vista dell’indennità viene regolata un’indennità che è pari al 50% della retribuzione normale del genitore. Queste indennità  a pagamento diretto sono a tutti gli effetti considerate come reddito di lavoro dipendente.

Vengono indennizzate solo le giornate lavorative all’interno del periodo che intercorre da qui al 31 marzo 2022. Se ci sono anche più ragioni, legate ad esempio a un’infezione e contemporaneamente ad una chiusura della scuola, per ogni giorno di sovrapposizione di queste situazioni viene comunque pagata solamente una situazione di indennità. 

Congedo Parentale, le situazioni di incompatibilità che non portano al congedo 

Ci sono anche alcuni casi di incompatibilità con il fatto di potere richiedere il diritto al congedo. Ci sono situazioni in cui non scatta il congedo come illustra la norma. Non viene concessa la domanda al genitore richiedente nei seguenti casi.

Il congedo può essere fruito da entrambi i genitori che ricadono nella situazione di averne diritto. Questo vale anche se ci sono più figli  per i quali sussistono le possibilità di fare domanda di congedo.

Se ci sono domande di entrambi i genitori in riferimento al medesimo bambino o ragazzo verrà accettata quella che viene cronologicamente presentata prima. Vale invece una fruizione contemporanea dei benefici nel caso il congedo viene fruito da parte di due genitori, per due figli diversi con uno dei due che è affetto da una forma di grave disabilità.

Il congedo per figli conviventi di età compresa tra i 14 e i 16 anni è incompatibile con la contemporanea fruizione da parte dell’altro genitore del congedo per altro figlio convivente di età compresa tra i 14 e i 16 anni.

La contemporanea fruizione dei due benefici è invece possibile nel caso in cui il congedo di cui trattasi sia fruito da parte dei due genitori per figli diversi di cui uno con disabilità grave.

Poi ci sono sono altri casi di incompatibilità. Niente congedo negli stessi giorni per lo stesso figlio da parte di un genitore e dell’altro genitore convivente. Solo nei giorni in cui non c’è congedo parentale da parte dell’altro genitore c’è la possibilità di aderire a questo tipo di congedo.

Non c’è possibilità di congedo nemmeno per un genitore se l’altro genitore che convive con il figlio – la ragione per la quale si chiede il congedo – è disoccupato, al momento sospeso dal lavoro oppure non svolge nessuna attività lavorativa. 

Anche nel caso ci sia un’aspettativa retribuita da parte di un genitore, l’altro genitore della coppia negli stessi giorni non può usufruire di questo congedo speciale legato al Covid-19. 

Incompatibilità anche col congedo se uno dei due genitori soffre già di sostegni al reddito come ad esempio CIG in deroga, assegni ordinari, NASpI e DIS-COLL. 

Niente congedo nemmeno per un genitore se l’altro genitore di trova in una situazione di pausa contrattuale

Congedo Parentale Covid-19: come si deve presentare la domanda, ecco le tre strade possibili

La domanda da parte dei genitori può essere presentata solamente in modalità telematica nel sito dell’INPS. Ci sono tre modalità per adempiere a questa procedura:

la prima direttamente sul web , la seconda con il Contact Center di INPS al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento). Infine ci si può rivolgere ai patronati utilizzando i servizi di questi centri di assistenza. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare questa pagina che riporta al messaggio INPS di lunedì 10 gennaio legato alla normativa.

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