Infortunio sul lavoro INAIL: condizioni e indennizzi!

Parliamo di infortunio sul lavoro: cosa può essere considerato tale, quali sono le procedure, gli indennizzi erogati dall’INAIL e i controlli

In Italia è presente una copertura assicurativa che tutela i lavoratori – siano essi dipendenti, parasubordinati ed alcuni autonomi – in caso di possibili infortuni sul lavoro o il presentarsi di malattie professionali.

Se ne occupa l’INAIL – l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione Contro gli Infortuni sul Lavoro –, che come ente ha la responsabilità di erogare prestazioni economiche ed assistenziali in caso di infortuni e malattie contratti sul posto di lavoro.

In questo articolo, esploreremo cosa può essere considerato infortunio sul lavoro, e vedremo le modalità in cui l’INAIL eroga i propri indennizzi in relazione alle tutele assicurative offerte.

INAIL: cos’è l’infortunio professionale?

La definizione di infortunio sul lavoro è un tipo di infortunio che avviene appunto sul posto di lavoro, e che provoca danni – lievi o pesanti –, o la morte del lavoratore. L’INAIL prevede varie fasce di indennizzo a seconda della gravità del fatto.

Per definire tale un infortunio di lavoro, dovranno verificarsi le seguenti condizioni in caso di incidente sul posto di lavoro:

  • Un’alterazione di tipo negativo sullo stato psicofisico della persona direttamente imputabile all’attività di lavoro
  • L’alterazione dovrà essere imputabile a fattori derivanti dal luogo di lavoro o in generale dalle attività svolte, come ad esempio sostanze tossiche inalate, movimenti bruschi o cadute e condizioni ambientali
  • Naturalmente, le precedenti condizioni potranno essere valide per una richiesta di infortunio professionale solo nel caso in cui si svolgano, appunto, in orario di lavoro o siano dipese direttamente dalle ore di lavoro svolte

L’INAIL tutela anche i lavoratori “disattenti” secondo i criteri di imperizia, negligenza o imprudenza, purchè l’infortunio possa risalire all’attività lavorativa. Ad esempio, se un operaio cade da un pontile perché è stato distratto e non perché la struttura era pericolante, si tratta comunque di infortunio sul lavoro.

Non si configura invece l’infortunio lavorativo nel caso di rischio elettivo, ovvero un’attività svolta sì sul posto di lavoro, ma non direttamente imputabile all’attività lavorativa. Ad esempio, un superamento pericoloso da parte di un autotrasportatore, o un lavoratore che si assenta per una commissione personale.

Inoltre, se un dipendente finge l’infortunio lavorativo e i periti se ne accorgono – oppure il lavoratore non tratta doverosamente l’infortunio subito per prolungare il periodo di convalescenza – le multe sono salatissime.

L’INAIL non effettua direttamente controlli domiciliari, ma potrebbe chiedere al lavoratore di presentarsi a delle visite di controllo. Dall’altra parte, in concordanza con i CCNL, alcuni posti di lavoro chiedono la reperibilità dell’assistito in determinate fasce orarie.

È da considerarsi infortunio sul lavoro anche – ad esempio – un incidente nel percorso per arrivare in ufficio: si chiama infortunio in itinere, e tutela i lavoratori che subiscono un infortunio nel tragitto per recarsi sul posto di lavoro. L’infortunio copre:

  • Incidente durante il percorso casa-lavoro, sia andata che ritorno
  • Incidente durante il tragitto che collega due luoghi di lavoro
  • Incidente durante l’andata o il ritorno dal luogo dei pasti in caso di assenza della mensa aziendale

Chiaramente, il tragitto dovrà rientrare nei canoni di ragionevolezza e dovrà essere il più breve e diretto: se cadiamo dalla bicicletta in autostrada sicuramente l’INAIL non erogherà alcun indennizzo, perché non è la modalità usuale di recarsi in ufficio, e quasi quasi ce la siamo cercata!

Il criterio di ragionevolezza predilige inoltre i mezzi ordinari (mezzi pubblici o a piedi): il mezzo proprio, teoricamente, dovrebbe essere utilizzato solo se le condizioni non permettono l’utilizzo di altro.

INAIL: è infortunio sul lavoro prendersi il COVID?

Le ultime news parlano di casi in aumento e si sta paventando l’idea di estendere l’obbligo vaccinale a tutti i lavoratori. Ma per ora, sono tantissimi i casi di infezioni di massa sul posto di lavoro, imputabili ad un collega che contagia gli altri. Ma è infortunio sul lavoro prendersi il COVID?

Ebbene sì: con una normativa nuova di zecca uscita solo nel 2020, prendersi il Coronavirus sul posto di lavoro è considerato infortunio di lavoro, e va trattato come tale. E c’è di più: la causa virale è equiparata alla causa violenta.

In realtà la causa virale è già stata definita da tempo piuttosto grave, perché un virus è permanente e altera l’equilibrio fisico di una persona. Alcuni di questi virus possono avere conseguenze vita natural durante, come l’HIV contratta dal personale sanitario.

È quindi chiaro che – se l’INAIL accerta che il contagiato sia stato infettato direttamente sul posto di lavoro – valgono le stesse regole di qualsiasi infortunio sul lavoro. La prestazione INAIL è in essere in qualsiasi caso, sia che il datore di lavoro abbia fatto attenzione che no.

Tuttavia, vista la situazione disastrosa con il COVID, un datore di lavoro a cui sarà accertata una responsabilità sull’infezione subirà gravi conseguenze dal punto di vista giuridico, sia civile che penale.

Naturalmente in alcuni casi è più facile risalire al percorso del contagio che in altri. Un medico in reparto COVID sarà quasi sicuramente stato contagiato sul posto di lavoro, così come ad esempio la receptionist di un albergo, sempre a contatto col pubblico.

Negli altri casi, l’INAIL raccoglierà la testimonianza del lavoratore e svolgerà i propri rilievi, riservandosi di sospendere l’indennizzo nel caso in cui non sia possibile tracciare il contagio.

INAIL: come comportarsi in caso di infortunio professionale

Quando succede un infortunio sul lavoro, per prima cosa è indispensabile avvisare il datore di lavoro, sia che si tratti di fatto accaduto sul posto di lavoro o fuori – ad esempio, infortunio in itinere.

Sarà poi cura del lavoratore – o di chi se ne occupa – sottoporsi a visita medica e testimoniare le condizioni in cui è avvenuto l’infortunio. La visita medica può svolgersi in azienda o dal medico curante. Nei casi più estremi, al Pronto Soccorso.

In qualunque ente si decida di farsi visitare, il medico dovrà rilasciare un certificato contenente la diagnosi e il tempo di convalescenza in cui la persona non potrà svolgere attività lavorative, per poi trasmetterlo all’Istituto Assicuratore competente.

Responsabilità del lavoratore sarà anche di far pervenire al datore l’ID del certificato medico e le informazioni sull’infortunio in esso contenute.

Quando l’infortunio è davvero lieve e non richiede al lavoratore di assentarsi per più di un giorno, il datore di lavoro dovrà comunque comunicarlo all’INAIL tramite la “comunicazione di infortunio”.

Il datore di lavoro dovrà contattare l’INAIL entro 2 giorni dal ricevimento della documentazione, denunciando il fatto accaduto. Questo in caso di infortuni lievi che però non sono risolvibili entro tre giorni.

Se in caso di infortunio lieve la prognosi dovesse prolungarsi, sarà a cura del datore di lavoro trasmettere tutta la documentazione necessaria.

Nei casi più gravi – ovvero il decesso o il rischio di decesso – il tempo limite per comunicarlo all’INAIL è di 24 ore.

Le sanzioni in caso di mancato adempimento, anche qui, sono salatissime.

INAIL: gli indennizzi per l’infortunio professionale

Quando viene accertato il sussistere di un infortunio professionale, il lavoratore avrà diritto a tutte le prestazioni assistenziali. In base alla gravità del fatto – ovvero se il lavoratore presenta un handicap momentaneo, permanente o in caso di decesso – l’INAIL si riserva di classificare l’indennizzo.

Ad esempio se l’infortunio determina un’inabilità temporanea a prestare attività lavorativa, l’INAIL interviene con un’indennità che va a sostituire la retribuzione dal quarto giorno successivo all’infortunio, anche per i giorni festivi, fino alla fine del periodo di prognosi:

  • In caso di prognosi inferiore o uguale ai 90 giorni, viene erogato il 60% della retribuzione media giornaliera
  • In caso di prognosi dai 91 giorni in su, la retribuzione viene aumentata dal 91esimo giorno al 75%

Per i primi tre giorni di infortunio dovrà intervenire il datore di lavoro, pagando sia l’interezza della retribuzione per il giorno in cui è avvenuto l’infortunio, sia i tre giorni successivi al 60%.

In generale, i contratti collettivi tutelano il lavoratore in maniera tale che – attraverso le integrazioni di indennità – percepisca quasi lo stesso stipendio di una giornata di lavoro completa.

In caso di impatto permanente sulla funzionalità psicofisica dell’individuo, vi sono tre fasce di valutazione:

  • Se il danno biologico è inferiore al 6%, anche se permanente, l’indennizzo non sussiste.
  • Se invece l’infortunio risulta più grave, ed il lavoratore presenta danni permanenti perdendo dal 6% al 15% della validità psicofisica, viene erogato un indennizzo una tantum a seconda della gravità.
  • In caso di infortunio molto grave, che compromette dal 16% al 100% l’integrità psicofisica del lavoratore, l’INAIL erogherà invece un assegno permanente e mensile, che partirà dal giorno successivo della guarigione clinica.

In questa spiegazione, messa a disposizione sul sito dell’INAIL, è possibile verificare se l’infortunio lavorativo rientra in questi casi.

In caso di decesso del lavoratore, l’indennizzo andrà invece ai superstiti in linea di eredità: prima il coniuge, poi i figli, e in mancanza di essi genitori e fratelli.

Il coniuge percepirà il 50% della retribuzione massima convenzionale, i figli il 20% ciascuno ed in caso di orfani per entrambi i genitori, il 40%. L’insieme di tutte le quote percepite non potrà superare il 100% della retribuzione calcolata.

In mancanza di coniuge e figli, genitori e fratelli percepiranno il 20%.

Il Fondo Vittime Gravi Infortuni eroga inoltre un’anticipazione della rendita di 3 mesi, oltre ad un beneficio una tantum.

Inoltre, l’INAIL ha anche la possibilità di erogare ai familiari un Assegno Funerario, per le spese da sostenere in occasione del decesso del loro caro: l’importo è fino a 10.000 euro. 

Francesca Di Feo
Francesca Di Feo
Copywriter SEO e Social Media Manager per piccole e medie imprese, classe 1994. Ho studiato Scienze Politiche e Sociali presso l'Istituto Federico Albert. Grazie al mio ruolo di Project Manager e Writer nell’ambito del programma Erasmus + ho sviluppato un forte interesse sui temi della Transizione Ecologica e Digitale. Appassionata da sempre di scrittura e tecnologia, ho continuato a formarmi autonomamente su come farne un lavoro attraverso il Marketing Digitale. Attualmente sono redattrice per Trend Online e Social Media Manager per due piccole aziende, e sto lavorando per costruire Valade D’Lans, Travel Blog sulle Valli di Lanzo, gioiello montano piemontese.
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