Lavori nella sanità? Scegli la polizza giusta in 3 mosse!

Lavori nella sanità? Scegli la polizza giusta in 3 mosse! Leggi l'articolo e troverai utili consigli per poter svolgere in tranquillità il tuo lavoro!

È indubbio che nel corso degli ultimi anni l’esercizio della professione sanitaria in senso più generale, e non solo quella medica, sia diventata sempre più delicata. Nel corso degli ultimi anni in effetti, il numero dei sinistri è notevolmente aumentato e con essi, anche le relative richieste di risarcimento danni.

Ecco perché dopo tutta una serie di interventi legislativi in materia, si è inserito in questo contesto del tutto particolare, la legge n. 24 del marzo del 2017 che ha introdotto l’obbligatorietà della copertura assicurativa per tutte le strutture e per tutti coloro che esercitano le professioni sanitarie, allo scopo di porre in qualche modo rimedio ai problemi che il sistema stava delineando e permettendo a chi ne fosse stato danneggiato il pieno rimborso dei danni subiti.

Assicurazione RC professioni sanitarie: quali vantaggi

Al di là dell’obbligatorietà imposta dalla legge, possiamo dire che comunque sono molteplici i vantaggi che la stipula di un’assicurazione per le professioni mediche e sanitarie comporta.

Infatti, indipendentemente dal suo carattere impositorio sicuramente l’aspetto che di più emerge, è quello del contributo di questa polizza a chi nell’esercizio di queste professioni voglia comunque avere il giusto grado di tranquillità e mettersi al riparo da una serie di possibili rischi.

I vantaggi che si ottengono dalla sua stipula superano di gran lunga gli oneri ad essa connessa, mettendoci al riparo da tutta una serie di possibili conseguenze negative di tipo patrimoniale e reddituale derivabili da episodi di malasanità che possono davvero portare anche alla rovina del professionista.

E tale copertura è ancora più importante se si considera che la protezione viene offerta non solamente ai liberi professionisti del settore, ma anche a tutti coloro che svolgono la loro attività all’interno di strutture più o meno articolate sia esse pubbliche o private, con ruoli sia prettamente medici che in ambito sanitario inteso in senso più generale.

Detto questo cerchiamo di comprendere meglio quella che è un’assicurazione RC per le professioni sanitarie e quali sono gli elementi che dobbiamo sempre considerare per poter effettuare una scelta razionale.

Assicurazione RC professioni sanitarie: cosa è

La legge prevede che tutte le strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche e private, debbano obbligatoriamente stipulare questa polizza sia per:

-la responsabilità civile verso terzi;

-la responsabilità civile verso i prestatori d’opera;

avendo cura di estendere questa protezione anche a tutti i danni che siano stati causati dal personale operante a qualunque titolo presso le stesse.

Sono inoltre obbligati ad assicurarsi tutti coloro che svolgono la libera professione intramuraria sia nell’ipotesi che siano dei liberi professionisti, sia nell’ipotesi che operino invece in convenzione con il SSN, oppure attraverso la telemedicina.

Bisogna aggiungere poi che spetta sempre alla struttura assicurarsi per la responsabilità extracontrattuale verso terzi del personale che svolga le professioni sanitarie, per eventuali danni cagionati nell’ipotesi in cui il danneggiato decida di agire direttamente contro la struttura.

Mentre in generale è iniziativa del singolo professionista assicurarsi qualora svolga la sua attività al di fuori di questa struttura oppure si avvalga della struttura per particolari interventi preventivamente concordati con il cliente.

Unitamente a questo è sempre consigliabile che il personale, a qualunque titolo operante all’interno di strutture sanitarie, si vada ad autoassicurare con una propria polizza professionale per porsi al riparo da qualunque azione di rivalsa dell’azienda nei suoi confronti.

Per ulteriori approfondimenti consigliamo il seguente video, tratto dal canale Daniele Stroppiana – YouTube.

Assicurazione Rc professioni sanitarie: richiesta risarcimento

A questo punto vediamo come si posa procedere a richiedere il risarcimento da parte del soggetto danneggiato al verificare del sinistro. Per fare questo bisogna sempre vedere con esattezza il soggetto al quale il paziente che ha subito il danno, si è rivolto per richiedere la prestazione.

Se infatti la prestazione è stata eseguita in una struttura e il paziente ha subito il danno, la richiesta di risarcimento va avanzata direttamente alla struttura, se invece il paziente si è affidato ad un professionista specifico, l’eventuale richiesta di risarcimento deve essere direttamente indirizzata al libero professionista.

È evidente dunque che, sulla base dell’effettiva sinistrosità registrata ogni anno, si provvede poi ad una correzione in aumento oppure in diminuzione del premio per tutta la durata del contratto.

Ovvio che ogni variazione deve essere sempre fatta in modo proporzionale a quelli che sono sempre le variazioni dei parametri che sono stati impiegati per la definizione del premio stesso.

Assicurazione RC professioni sanitarie: le nuove regole

Di recente bisogna dire che la legge è intervenuta proprio nella definizione di quelli che sono i nuovi requisiti per i livelli dei massimali delle diverse polizze. Nello specifico ci sono massimali di rischi per i contratti di responsabilità civile obbligatoria verso terzi, diversi per ciascuna classe di rischio.

In particolare, si ha una distinzione tra i livelli di massimali richiesti alle strutture e ai singoli professionisti.

E nell’ambito delle due categorie, si ha una distinzione tra i massimali richiesti per singoli sinistri e per i massimali annui.

Nel dettaglio, per i massimali relativi alle differenti strutture si va da un minimo di un milione di euro per ciascun sinistro, ad un massimo di 5 milioni di euro sempre per singolo sinistro. Questi massimali non possono mai essere inferiori al triplo del valore del livello del massimale del singolo sinistro quando si va a considerare il loro livello annuo.

In aggiunta anche per tutti i liberi professionisti che svolgono la loro professione al di fuori di una delle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, o che prestino la loro opera all’interno della stessa in regime libero-professionale, ci sono massimali differenti per ciascuna classe di rischio, sempre distinti per importo in base al singolo sinistro e al valore annuo.

Nello specifico, si va da un minimo di un milione di euro ad un massimo di 2 milioni di euro per singolo sinistro, per innalzarsi ad un livello annuo mai inferiore al triplo del massimale per singolo sinistro.

Infine, per quanto riguarda il livello del massimale per tutte le polizze obbligatorie relative alla responsabilità civile dei prestatori d’opera, si definisce un livello unico di massimale per ciascun sinistro e per ciascun anno pari a 2 milioni di euro, con possibilità sempre di revisione annuale.

Assicurazione RC professioni sanitarie: durata temporale della copertura

La copertura assicurativa che viene offerta da questo tipo di polizza, richiama quella che nel gergo attuariale viene definita copertura di tipo claims made, il che equivale a dire che il sinistro si “attiva” solo dopo che ci sia stata la richiesta del risarcimento da parte dell’assicurato.

Quindi il contratto e dunque tutte le coperture si attiveranno solo da questo preciso momento. Nello specifico se si hanno richieste di risarcimento queste sono valide dal momento in cui sono presentate per la prima volta in costanza del contratto assicurativo e relativa a fatti che intervengono nella durata della polizza stessa e nei dieci anni che precedono la conclusione del contratto.

Se nel frattempo fosse intervenuta la cessazione dell’attività del professionista, viene inserito all’interno della polizza un periodo di ultrattività che è sempre estesa agli eredi e non è soggetta mai ad alcune disdetta.

Tale ultrattività del periodo di copertura, vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell’attività e riferite a fatti da cui è scaturita la responsabilità del professionista nel periodo di efficacia della polizza, ivi compreso anche la retroattività della copertura.

Assicurazione RC professioni sanitarie: diritto di recesso

L’assicuratore non potrà mai recedere dal contratto in queste tre eventualità:

– quando la polizza è in vigore;

– durante il periodo di ultrattività della polizza;

– a seguito della denuncia del sinistro o del suo risarcimento.

Unica ipotesi contemplata per il suo recesso è il caso di condotta colposa che colui che eserciti la professione sanitaria ripeta in modo reiterato ne tempo che sia stata accertata da una sentenza definitiva per la quale ci sia stato anche un risarcimento del danno.

Assicurazione RC professioni sanitarie: come selezionarla

Avendone illustrato le caratteristiche essenziali, avendo poi detto l’ampio spettro dei soggetti ai quali si rivolge questo tipo di polizza, quello che ci preoccupiamo ora di dare sono degli utili consigli su quali elementi bisognerebbe sempre valutare quando si va a scegliere un’assicurazione di questo tipo.

Nello specifico tre sono i fattori che dovrebbero essere sempre presi in considerazione nella sottoscrizione di questa polizza, ossia:

-la retroattività;

– la responsabilità;

– livello dei massimali.

Assicurazione RC professioni sanitarie: retroattività

Della retroattività ne abbiamo già accennato in precedenza. Ricordiamo che in gergo assicurativo una polizza claims based, è quella che va a coprire il danno solo dal momento della stipula del contratto stesso.

Ovvio che queste polizze hanno un costo più ridotto rispetto a quelle che invece operano anche retroattivamente ecco perché per polizze sanitarie, normalmente conviene cercare di non risparmiare e coprirsi anche per alcuni anni prima della stipula del contratto stesso.

In commercio tra l’altro, esistono diverse forme di retroattività per cui davvero ogni soggetto può personalizzare la propria polizza con il grado di copertura che ritiene più opportuno.

Assicurazione RC professioni sanitarie: responsabilità

Ricordiamo che da un punto di vista giuridico, la responsabilità può essere amministrativa, civile e penale. Nel mercato assicurativo ci sono polizze che possono coprire solo determinato ambiti di responsabilità ovviamente consentendo di risparmiare qualcosa sul prezzo, oppure ci sono polizze di tipo all-inclusive.

In questo caso l’aiuto di un buon professionista del settore assicurativo ci potrà consigliare sicuramente la scelta più adatta alla nostra situazione.

Assicurazione RC professioni sanitarie: massimale

Altro elemento che incide notevolmente sul prezzo di una polizza, è l’ammontare del massimale che ricordiamo, rappresenta il livello massimo di risarcimento che la compagnia è chiamata ad effettuare in caso di sinistro.

Di solito la legge stabilisce sempre i livelli minimi di massimali, che normalmente sono sufficienti a coprire i risarcimenti per la maggior parte dei sinistri che si possono verificare.

Tuttavia nulla vieta anche in questo caso che si possa scegliere un livello di massimale differente più adatto ai propri bisogni di copertura. Anche in questo caso il consiglio di un esperto del settore assicurativo potrebbe rivelarsi molto utile, visto che l’aumento del livello del massimale è un altro aspetto in grado di incidere sul premio finale della polizza.

Ovvio che quello che possiamo infine dire è che non esisterà una polizza standard che abbia una strutturazione valida per tutti, ma mai come in questo caso il giusto grado di personalizzazione può essere davvero utile a bilanciare le due contrapposte esigenze di avere un giusto grado di copertura ad un costo che sia economicamente sostenibile.

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