Nudo proprietario o usufruttuario: ecco chi deve partecipare all’assemblea di condominio

Nudo proprietario e usufruttuario vantano entrambi diritti sull'immobile. Ecco a chi tocca partecipare all'assemblea di condominio per la legge.

Quando la proprietà è scissa tra nudo proprietario e usufruttuario non è sempre chiaro in capo a quale dei due ricadano determinati obblighi o diritti.

Un caso spinoso è senza dubbio quello riguardante la vita condominiale, in particolar modo la partecipazione all’assemblea. Infatti, posto che all’assemblea deve essere convocato e può dunque presenziare solo il condomino, in caso di nuda proprietà a chi spetterà questo diritto/dovere?

In altre parole, all’assemblea di condominio partecipa chi ha l’immobile in proprietà o chi ha il diritto di abitarvi?

Vediamo come il Codice civile regola i suddetti rapporti tra nudo proprietario e usufruttuario.

Nudo proprietario o usufruttuario: chi partecipa all’assemblea

Come spesso accade, per poter comprendere a chi spetta partecipare all’assemblea di condominio tra nudo proprietario e usufruttuario, basterà seguire la scia dei soldi.

Infatti, apparendo evidente come il potere decisionale in assemblea spetti a chi gestisce finanziariamente la vita condominiale, è necessario conoscere cosa prevede il Codice civile circa la ripartizione delle spese condominiali tra nudo proprietario e usufruttuario.

L’art. 1004 del Codice pone a carico dell’usufruttuario gli oneri relativi all’ordinaria amministrazione del condominio e quelli relativi alla straordinaria amministrazione nel caso di inadempimento degli obblighi precedenti.

Secondo l’art.1005, invece, tutte le riparazioni straordinarie (es. rifacimento del tetto) sono a carico del nudo proprietario. Però, ai sensi dell’art. 1006, se il nudo proprietario si rifiuta di eseguire la manutenzione straordinaria, l’usufruttuario può sostituirsi a lui facendosi carico delle spese che verranno poi rimborsate al termine dell’usufrutto.

La regola generale, dunque, prevede che se l’ordine del giorno dell’assemblea verte sulla manutenzione ordinaria del condominio, l’amministratore convochi l’usufruttuario. In caso contrario, il diritto/dovere di presenziare all’assemblea spetterà al nudo proprietario.

Chi vota in assemblea

Quanto detto circa la convocazione del nudo proprietario e dell’usufruttuario all’assemblea di condominio, vale anche per quanto riguarda l’esercitabilità del diritto di voto.

Come sancito dall’art.67 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, per le decisioni che attengono al godimento delle cose e dei servizi comuni il diritto di voto spetta all’usufruttuario. Tutte le altre votazioni spettano, di norma, al proprietario.

In conclusione, per quanto riguarda la contribuzione relativa alle spese condominiali, nudo proprietario e usufruttuario rispondono in solido.

 

 

 

 

 

 

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