Autoveicolo usato: conseguenze se lo vendi col bollo scaduto

Che cosa succede se vendo un autoveicolo usato a un privato con il bollo scaduto, chi deve pagarlo, come veniamo sanzionano.

Quando si vende il proprio autoveicolo usato a un privato, in genere ci si aspetta di non saperne più nulla. Una volta che abbiamo firmato i documenti necessari, abbiamo ricevuto la somma che abbiamo contrattato e abbiamo ceduto le chiavi del mezzo riteniamo di avere chiuso la questione.

In realtà qualche piccolo dettaglio potrebbe esserci sfuggito e potrebbe tornare a bussare alla porta anche dopo che sia passato un po’ di tempo. Per esempio le multe che abbiamo preso con quel veicolo per violazioni del codice della strada, che potrebbero ripresentarsi, ma quelle pur essendo una sgradita sorpresa non ci mettono il dubbio di lasciarle in eredità all’acquirente.

Un dubbio invece spesso riguarda il bollo auto: segue il destino del mezzo per cui deve essere pagato, oppure rincorre anche i vecchi proprietari che si sono disfatti di quella auto? La possibilità giusta è la seconda.

E allora, se ci si accorda con il nuovo proprietario, perché paghi l’ultimo bollo, che è scaduto quando il mezzo era ancora nostro, verifichiamo, poi che lo faccia davvero. Nel caso contrario saremo noi a riceve notizia da parte della nostra regione che ci chiederà anche sanzione e interessi.

Cosa si intende per autoveicolo usato

Secondo quanto si legge sul sito dell’Aci

riferendosi ai mezzi importati dall’estero per auto usate si intendono quelle che siano già state immatricolate e che abbiano percorso più di seimila chilometri, oppure che siano state cedute dopo che siano trascorsi più di sei mesi dalla immatricolazione.

In realtà i casi sono piuttosto diversi e perché il nostro mezzo sia usato è sufficiente che per un certo periodo sia stato intestato a nostro nome.

Starà alle parti valutare sulla base del numero di chilometri percorsi, dello stato del mezzo, facendo attenzione sia agli eventuali incidenti che alla cura che è stata messa nel corso degli anni alla manutenzione, quale sia un prezzo adeguato.

Al di là delle trattative che sono lasciate ai due contraenti, ci sono comunque delle regole nel codice civile che stabiliscono quali devono essere gli obblighi dell’acquirente che in sostanza si riassumono in quello di pagare il prezzo concordato secondo le modalità accettate da entrambe.

Sono stabiliti però degli oneri anche a carico del venditore che impongono in sostanza di rendere noto subito tutto quello che potrebbe influire sulla qualità e sul valore dell’oggetto messo in vendita.

Che obblighi ho verso chi acquista il mio veicolo usato

Chi acquista il mio veicolo ha il diritto a riceve quello per cui ha pagato, cioè qualcosa che abbia le caratteristiche che io ho descritto. Lo dice meglio il codice civile all’articolo 1490

secondo il quale il venditore deve garantire che quello che vende non abbia dei vizi tali da renderlo inidonea all’uso consueto.

L’articolo prosegue specificando che le parti possono concludere un patto col il quale si stabilisce che non ci saranno contestazioni, ma questo accordo è inapplicabile se il venditore in malafede ha nascosto qualche vizio che non era evidente.

Questo articolo ci dice innanzitutto che alle auto usate cedute tra privati non si applica l’obbligo della garanzia per due anni, come previsto nel caso delle concessionarie. Qualsiasi guasto dovuto semplicemente all’usura o al normale utilizzo, che si verificasse dopo il passaggio di proprietà non potrà essere addebitato a noi.

Parimenti non potranno essere ragione per rescindere il contratto tutti i difetti presenti al momento della contrattazione che o siano stati espressamente segnalati dal venditore, oppure che siano facilmente visibili.

Pensiamo per esempio a un faro rotto o alle gomme lisce, che anche se non menzionate si vedono a occhio nudo e senza essere degli esperti in meccanica. In questo caso si presume che sia onere dell’acquirente verificare lo stato di quanto si appresta a guidare.

Diverso è il caso in cui si tratti di difetti non visibili a un inesperto per i quali il venditore si sia anche dato da fare per nasconderli. In questa ipotesi ci sarà sempre motivo per chiedere un risarcimento.

E nel caso in cui il bollo non sia stato pagato, cosa succede, dopotutto si tratta di un obbligo che se non viene rispettato rende l’auto irregolare. Possiamo parlare di difetto occultato, o siamo nel campo di quelli che devono essere verificati da chi compra? In realtà nessuna delle due, perché qui si applica una normativa diversa.

Chi deve pagare il bollo del veicolo usato

Il bollo auto deve essere pagato dal proprietario, cioè dalla persona il cui nome è iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico in relazione a quel mezzo.

Il Decreto Legge numero 53 del 1983 stabilisce che

si tratta di un onere del proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di non dominio o utilizzatore con contratto di leasing.

Il pagamento deve essere fatto entro l’ultimo giorno del primo mese per cui si paga l’annualità. La regola è che deve pagare chi in quel momento è il proprietario. Se per esempio il bollo scade il 31 gennaio, c’è tempo per pagarlo fino al 28 febbraio e sarà quella la data da prendere in considerazione per stabilire chi è debitore con il fisco.

Solo per la Lombardia la regola è diversa: in quella regione l’obbligato a pagare la tassa è chi sia il proprietario il primo giorno in cui inizia il nuovo periodo di imposta.

Nel caso dell’esempio, scadendo il vecchio bollo il 31 gennaio lo dovrà pagare chi fosse il titolare dell’auto il primo di febbraio, anche se in ipotesi, l’ha poi ceduta il giorno successivo.

A questi fini si deve fare riferimento al Pubblico Registro Automobilistico o al all’archivio nazionale dei veicoli della motorizzazione civile.  La data che fa da spartiacque tra essere proprietario e responsabile per il bollo è quella in cui la firma del vecchio proprietario è stata autenticata sull’atto di vendita. Se dovessero esserci ritardi nella trascrizione dell’atto, quindi non ci saranno danni a carico del venditore.

Posso scaricare il bollo su chi acquista il mio veicolo usato?

In realtà il bollo auto pur essendo un obbligo in capo a una persona può essere pagato da chiunque. Viene infatti fatto con riferimento alla targa del veicolo usato e non a nome di qualcuno.

Nelle ipotesi in cui la scadenza del vecchio bollo avvenga pochi giorni da quello dell’effettivo passaggio di proprietà le parti possono concordare che il versamento sarà fatto dal nuovo proprietario. Lo potrà fare utilizzando tutti i canali messi a disposizione della propria regione semplicemente avendo sottomano la targa del veicolo.

Attenzione però, anche se questo onere è stato previsto tra le parti in modo esplicito noi non siamo liberati nel caso, poi in effetti il versamento non venga fatto. Allora, soprattutto nel caso la nostra controparte non benefici della nostra fiducia assoluta, meglio comprendere nel prezzo di vendita anche il costo del bollo e poi provvedere a pagarlo.

Quello è il modo più sicuro per essere certi che il prezzo concordato, se comprensivo anche del bollo venga effettivamente pagato. Probabilmente non riusciremo più a recuperare la somma che abbiamo scontato, se l’acquirente non è corretto e non rispetta anche questa parte dell’accordo.

Come verifico se il bollo del mio veicolo usato è stato pagato con Agenzie delle Entrate

Se abbiamo deciso di fidarci dell’acquirente, ma preferiamo andare a verifica, lo possiamo fare in modo piuttosto semplice scegliendo uno dei due canali alternativi che ci sono messi a disposizione. Il primo è il servizio di Agenzia delle Entrate.

Per le regioni in cui il servizio è gestito direttamente da Agenzia delle Entrate che sono Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Marche e Valle D’Aosta basterà accedere al servizio online pagamenti effettuati seguendo le indicazioni del modulo che chiede l’inserimento della regione di immatricolazione del mezzo, della targa, dell’anno di interesse e della categoria del veicolo. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 24.

Per tutte le altre regioni e per la provincia autonoma di Bolzano sarà invece necessario accedere alla sezione calcolo del bollo. Qui andrà inserita targa dell’auto, regione di appartenenza mese e anno di scadenza. Cliccando sul pulsante calcolo bollo ci verrà indicata la somma da pagare o in alternativa saremo informati che è già stata saldato il debito.

Come verificare lo stato del bollo del nostro veicolo usato con Aci

Altra possibilità, se vogliamo essere sicuri che il veicolo usato che abbiamo venduto sia in regola con tutti i vecchi bolli, è quello di rivolgersi all’Aci. Qui dovremo accedere alla sezione calcola il bollo e completare tutti i campi.

Ci sarà richiesto regione di appartenenza, targa del veicolo, e l’intestatario. Ricordiamo che anche se la macchina è stata venduta, visto che stiamo verificano il pagamento di una tassa a carico nostro, dovremo mettere in questo campo il nostro nome.

Cliccando sul pulsante di verifica ci apparirà una schermata con la somma dovuta, se il bollo ancora non è stato regolarizzato, e una scritta che ci avverte che non è più dovuto nel caso contrario. Questo sistema non è immediato nell’aggiornare i pagamenti. Quindi è possibile che se il pagamento è stato fatto da poco ancora non risulti.

Cosa succede se non pago il bollo dal veicolo usato 

Nel caso il nostro acquirente decida di non pagare, come concordato il bollo da noi dovuto sul veicolo usato, potemmo riceve a casa un avviso di pagamento, che non comprenderà solo l’importo del bollo evaso, ma anche una sanzione e gli interessi calcolati in proporzione al ritardo accumulato.

La sanzione andrà dallo 0.1% per ogni giorno di ritardo se si paga entro quindici giorni, per arrivare fino al 30% nel caso si superi l’anno.

Nel caso la questione si protragga per lungo tempo e nonostante i numerosi avvisi il bollo continui a non essere pagato Agenzia delle Entrate ha in mano un’altra carta da giocare. Si tratta del fermo amministrativo del mezzo non in regola, che non potrà più circolare fino a quando tutto quanto dovuto non sia versato.

Qui sarà da valutare come l’acquirente che è quello che subisce i maggiori danni deciderà di reagire. Potrebbe pagare, ma anche decidere di chiedere l’annullamento del contratto con restituzione di quanto ci pagato.

Redazione Trend-online.com
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