Danni da vaccino: ci sono i soldi! Come avere l’indennizzo?

Indennizzo per i danni da vaccino anti Covid: quali sono le novità, i soldi a disposizione e come fare la domanda e il ricorso se non viene accettata.

Con un vaccino anti-Covid che sarà obbligatorio a breve per chi ha compiuto i cinquant’anni, oltre ad alcune categorie professionali, ma che di fatto lo è per tutti visto le restrizioni previste per chi decide di non immunizzarsi anche se dotato di green pass, era urgente pensare anche alle modalità di indennizzo per chi ne dovesse essere danneggiato.

Parliamo qui delle ipotesi in cui dietro al danno non ci sia la responsabilità di qualcuno o un comportamento imprudente o disattento che poteva evitare i fatti: quelle che entrano nelle statistiche come quasi inevitabili.

Il Governo di Mario Draghi ha provveduto inserendo nel decreto sostegni ter, già pubblicato in Gazzetta ufficiale una modifica alla legge già in vigore, stanziando i fondi necessari per questo e per il prossimo anno e ampliando la platea dei destinatari del risarcimento. La somma messa a disposizione ammonta a 50 milioni per il 2022 e 100 per il 2023.

In Italia già esiste una normativa collaudata che gestisce i danni provocati dai vaccini obbligatori e quelli derivanti dalle trasfusioni. Quell’impianto à stato mantenuto, con l’aggiunta di una piccola modifica che ne estende l’applicazione anche ai casi in cui la vaccinazione sia raccomandata.

Quello è anche l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale che aveva dichiarato contrario alla carta la scelta di risarcire solo le malattie derivanti da medicinali imposti con legge

I danni da vaccino sono già previsti in Italia

Il problema dei danni che possono essere causati da un vaccino non costituisce qualcosa di nuovo. Anche per quelli più sicuri e testati, così come per i medicinali esiste sempre la possibilità a livello statistico che un soggetto reagisca in modo anomalo e abbia dei danni, a volte gravi e a volte anche irreversibili.

La normativa applicabile in Italia si trova nella legge 25 febbraio 1992 numero 218 che all’articolo 1

stabilisce che chi sia stato danneggiato da un vaccino obbligatorio a seguito di una legge dello stato o di una ordinanza dell’autorità sanitaria ha diritto a un risarcimento. I danni considerati si configurano in lesioni o infermità dalle quali derivi una menomazione psicofisica permanente.

Gli stessi risarcimenti sono previsti a favore sia di chi abbia subito danni da trasfusioni, ma anche ai non vaccinati che a seguito di un contatto con un vaccinato abbiano subito danni. Inoltre per il personale ospedaliero e per chiunque a causa della sua professione si sia sottoposta a un vaccino, anche se non obbligatorio.

La Corte Costituzionale è più volte intervenuta su questo articolo estendendone l’applicazione anche a una serie di vaccini che sembravano essere esclusi. Lecito quindi presumere che in mancanza di un espresso riferimento anche al vaccino anti-Covid, la questione sarebbe arrivata davanti all’aula della corte suprema.

Cosa cambia per i danni da vaccino con il Decreto Legge

Il Decreto Legge numero 4 del 2022 aggiunge un comma alla legge del 1992

estendendo i risarcimenti anche a chi abbia subito dei danni che si sono evidenziati in una menomazione psicofisica permanete riconducibile a una delle vaccinazioni contro il Sarscovid raccomandate dallo stato italiano.

Questo articolo innanzitutto ci dice che i danni devono essere collegati in modo certo alla vaccinazione. Vi deve cioè essere un nesso di causalità tra il preparato e i danni subiti dal paziente. Deve poi avere subito danni irreversibili, cioè dai quali non è possibile guarire. 

Il punto importante in questa modifica sta nel fatto che si parla non di vaccino obbligatorio, ma raccomandato. La domanda potrà essere presentata non solo da chi ha più di 50 anni e da chi ne ha l’obbligo a causa della sua professione, ma da tutti i cittadini che se lo sono fato iniettare pur aderendo a un consiglio e non a un dovere.

Rimane l’avvertenza che non i danni di tutti i vaccini sono risarcibili, ma solo di quelli che sono stati approvati dallo stato italiano e che sono stati distribuiti dai canali ufficiali: farmacie e centri vaccinali.

Chi ha diritto ai danni da vaccino

I danni da vaccino devono essere chiesti direttamente dal soggetto che ha subito la menomazione. Nel caso il danno sia stato riconosciuto a una donna in stato di gravidanza, ha diritto al beneficio anche il figlio se abbia riportato menomazioni.

In caso di morte del vaccinato il diritto passa agli eredi seguendo l’ordine: coniuge, figli, genitori, fratelli minorenni e infine fratelli maggiorenni inabili al lavoro. Se si tratta di un minore la domanda va fatta dai genitori, da chi esercita la potestà genitoriale, e per gli incapaci dal tutore, curatore o amministratore di sostegno.

Come si calcolano i danni da vaccino

I danni da vaccino, come si legge sul sito del Ministero della Salute

sono determinati tenendo conto di una tabella che assegna un valore di tipo economico a ogni possibile menomazione. La tabella è composta da otto categorie a ognuna delle quali è assegnato il valore dell’assegno mensile che è reversibile per quindi anni, cioè in caso di morte passa agli eredi che ne hanno diritto per 15 anni.

In alternativa possono scegliere di ottenere un assegno una tantum al quale saranno aggiunti gli arretrati compresi tra il momento in cui è stata fatta la domanda e la morte del congiunto.

I danneggiati sono esenti dal pagamento del ticket o da qualsiasi spesa sanitaria, ma solo con riferimento ai medicinali o alle attività diagnostiche e di cura legate alla patologia per la quale ricevono l’indennizzo.

Chi a causa del medicinale inoculato si fosse trovato con più di una malattia, tutte collegabili in modo certo alla stessa causa, avrà diritto a un indennizzo supplementare. Questo indennizzo sarà pari al 50% della somma prevista per la malattia più grave riscontrata.

Come fare domanda per i danni da vaccino

La domanda deve essere presentata alla propria azienda sanitaria di riferimento. È sufficiente presentarla su un documento in carta semplice sul quale devono essere tassativamente indicate le informazioni anagrafiche sul richiedente e sui genitori o il sostituto in caso di minore o di incapace. Se la domanda è presentata per un deceduto, andranno indicati i dati dello stesso e di chi fa al domanda segnalando anche a che titolo lo fa.

Alla richiesta vanno allegati la copia del documento di identità in corso di validità e con foto del richiedente, il codice fiscale, documenti che certifichino l’avvenuta vaccinazione, la data e il tipo di preparato utilizzato. Dovranno poi essere presentati certificati medici e risultati di esami clinici dal quale risultino il tipo e la gravità delle malattie o delle menomazioni lamentate.

Chi accerta il danno da vaccino

Naturalmente fare domanda e dimostrare di avere una malattia non rende automatico il risarcimento del danno. La domanda, che deve essere presentata tassativamente entro tre anni dalla data in cui è stata accertata la presenza dei sintomi della malattia, viene accertata dall’ufficio e la sua regolarità è approvata solo dal punto di vista formale.

Di seguito verrà inoltra alla commissione medica ospedaliera che provvederà a convocare il richiedente per un esame approfondito. Dopo l’esame dovrà redigere un verbale indicando sia gli esami fatti sia il proprio giudizio. Nel caso concordi con il nesso di causalità indicherà anche la categoria del danno. Ne sarà poi data comunicazione al titolare che in caso di esito positivo potrò inoltrare domanda di risarcimento.

La convocazione secondo il disposto della legge deve avvenire non oltre novanta giorni dalla data in cui è stata depositata la domanda. La procedura successiva invece potrebbe richiedere più tempo, visto che dipende dalla mole di lavoro degli uffici che se ne occupano. In ogni caso si avrà diritto anche agli arretrati dal momento della domanda. Nessuna spese, in nessuna delle fasi della richiesta è prevista a carico del danneggiato.

Se in qualsiasi momento successivo le condizioni del paziente dovessero aggravarsi avrà tempo sei mesi dalla data in cui ne ha avuto coscienza per presentare con le stesse modalità richiesta di aggravamento. 

Come fare ricorso se la commissione nega il rapporto vaccino-malattia

Se la risposta della commissione medica che ci ha visitato non ci convince, è ancora possibile tentare la carta del ricorso. Competente ad esaminarlo è il Ministero della Salute a cui va inviato tassativamente entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza della stessa.

Il docuemnto può essere consegnato alla prorpia  azienda sanitaria che poi la trasmetterà all’ufficio di competenza.  Il Ministro sentito l’ufficio medico legale deve esaminare il ricorso entro tre mesi, e nei successivi trenta giorni rispondere al richiedente.

In caso di risposta negativa al richiedente rimane ancora la possibilità di presentare la causa davanti a un giudice entro un anno dal momento in cui ha ricevuto la risposta sul ricorso, o nel caso nessuno si sia fatto sentire, dalla scadenza dei termini per ricevere la risposta.

Indennizzo e risarcimento dei danni da vaccino

Quello di cui si è parlato sopra, usando a volte un termine generico, è solo l’indennizzo dei danni da vaccino. Si tratta di una somma riconosciuta dallo stato nel caso in cui un farmaco approvato e reso obbligatorio ha provocato una malattia.

Evidente che i danni potrebbero essere anche di altra natura. Pensiamo per esempio a quelli di tipo psicologico o a quelli di tipo patrimoniale che derivano dall’impossibilità di lavorare o di curarsi dei propri interessi.

Danni di quel tipo possono rientrare nel disposto dall’articolo 2043 del codice civile secondo il quale qualsiasi fatto doloso o colposo, che è causa di danno ingiusto ad altri lo obbliga a risarcire il danno.

Oltre a ricevere l’indennizzo dello stato quindi è possibile anche rivolgersi a un giudice ed ottenere ulteriori e ben più consistenti assegni nel caso in cui il danno sia, sì collegato a un vaccino, ma ci sia anche colpa o dolo di qualcuno. Pensiamo ai casi in cui l’anamnesi non sia stata fatta con cura, o nonostante quella sia stato iniettato il medicinale a persone che abbiano patologie incompatibili o allergie.

Redazione Trend-online.com
Redazione Trend-online.com
Di seguito gli articoli pubblicati dalla Redazione di Trend-online. Per conoscere i singoli autori visita la pagina Redazione Trend-online.com
Seguici
161,688FansLike
5,188FollowersFollow
780FollowersFollow
10,800FollowersFollow

Mailing list

Registrati alla nostra newsletter

Leggi anche
News Correlate