È cronaca recente la grazia concessa dal presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, a Patrick Zaki, l’attivista e studente egiziano dell’università di Bologna condannato a tre anni per reati politici.
Si tratta di un atto di clemenza previsto anche dall’ordinamento della Repubblica Italiana, come specificato dal comma undicesimo dell’articolo 87 della Costituzione. Scopriamo insieme cos’è il potere di grazia del Presidente della Repubblica, chi può fare richiesta e quali sono i suoi effetti.
Che cos’è la grazia?
Nel diritto penale la grazia del presidente della Repubblica è un istituto che estingue, in tutto o in parte, la pena inflitta con la sentenza irrevocabile o la trasforma in un’altra specie di pena prevista dalla legge. Come detto, è previsto nell’articolo 87 della Costituzione ed è disciplinato dall’art. 174 del codice penale e dall’art. 681 del codice di procedura penale. A differenza dell’amnistia e dell’indulto, che hanno carattere generale, la grazia è un atto di clemenza individuale, ovvero si riferisce a un singolo condannato.
Il Capo dello Stato, infatti, decide a sua completa discrezionalità caso per caso basandosi sulla situazione specifica di chi ne fa richiesta. In genere viene concessa a condannati molto anziani o malati, le cui condizioni sono diventate incompatibili con il regime carcerario. In aggiunta, potrebbe beneficiare della grazia anche chi ha passato un lungo periodo in carcere tenendo una condotta impeccabile e collaborativa.
Le condizioni
la grazia può essere sottoposta a condizioni specifiche. In questi casi si applica quanto previsto dall’art 672 comma 5 del codice di procedura penale, che dispone che questo istituto, così come l’amnistia e l’indulto,
ha per effetto di sospendere l’esecuzione della sentenza o del decreto penale fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di concessione o, se non fu stabilito termine, fino alla scadenza del quarto mese dal giorno della pubblicazione del decreto.
Le condizioni che vengono applicate più spesso a quest’atto di clemenza sono: il pagamento di una somma alla cassa delle ammende, il risarcimento della persona offesa dal reato stabilito in sede civile e il divieto di soggiorno per un periodo di tempo in un certo luogo.
Il presidente della Repubblica resta comunque libero d’introdurre le condizioni che preferisce. Ovviamente la grazia condizionata si applica se, scaduto il termine, si dimostra il rispetto delle condizioni imposte e, nel caso in cui non vengano rispettate, viene revocata con il ripristino dalla pena originaria.
Il procedimento di concessione della grazia
Il procedimento di concessione della grazia è disciplinato dall’art. 681 del codice di procedura penale. La domanda è diretta al Presidente della Repubblica e va presentata al ministro della Giustizia, al magistrato di sorveglianza oppure al Procuratore generale della Corte d’Appello del territorio dove il condannato è detenuto.
Può essere sottoscritta dal condannato, da un suo prossimo congiunto, dal convivente, dal tutore o curatore, oppure da un avvocato. Se il condannato è detenuto o internato, la domanda si può presentare al magistrato di sorveglianza. Inoltre, il presidente del consiglio di disciplina dell’istituto penitenziario può proporre di sua iniziativa, a titolo di ricompensa, la grazia a favore del detenuto che si è distinto per comportamenti particolarmente meritevoli.
Sulla domanda o sulla proposta di grazia esprime il proprio parere il Procuratore generale presso la Corte di Appello e, se il condannato è detenuto o anche affidato in prova al servizio sociale, il magistrato di sorveglianza. Acquisiti i pareri, il ministro trasmette al Capo dello Stato la proposta di grazia, corredata dagli atti dell’istruttoria e accompagnandola con la propria opinione, che può essere favorevole o contrario alla concessione.
In ogni caso, come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 200 del 2006, la decisione finale spetta sempre e solo al Presidente della Repubblica. L’art. 681 del codice di procedura penale prevede anche che la grazia possa essere concessa di ufficio, ovvero in assenza di domanda e proposta, ma sempre dopo che è stata compiuta l’istruttoria. Se la grazia viene concessa il pubblico ministero competente ne cura l’esecuzione, ordinando, se del caso, la liberazione del condannato.
Gli effetti della grazia
Gli effetti previsti dal procedimento sono disciplinati dall’art. 174 del codice penale che afferma:
L’indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un’altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.
Dunque, la grazia estingue totalmente o parzialmente la pena o la trasforma in una pena inferiore o di diverso tipo. Tuttavia, sempre l’articolo 174 precisa che restano in vigore le pene accessorie, salvo che il decreto del Presidente della Repubblica non disponga diversamente .
Le pene accessorie sono quelle previste dall’articolo 19 del codice penale e comprendono, tra le altre, l’interdizione dai pubblici uffici o dallo svolgimento di una professione o da un’arte, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e la decadenza o la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.
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