Riduzione canone di locazione: contributo fondo perduto, chiarimenti Agenzia dell’Entrate

Gli accordi e motivi per la riduzione del canone di locazione disposti dall'Agenzia delle Entrate. Ecco come funziona

La riduzione del canone di locazione è uno degli argomenti complicati affrontati dal governo italiano nel periodo pandemico. In realtà, non si tratta di una questione vecchiotta, anzi l’arrivo della crisi energetica ha peggiorato una situazione economica estremamente compromessa. I rincari di tutti i bene e servizi affiancati alla stagione invernale rischia di peggiorare il flebile equilibrio economico delle famiglie e imprese. 

Purtroppo, il governo italiano ha previsto un piano di riduzione sul canone di locazione, abbinandolo con requisiti da soddisfare.

Sul piano dei requisiti un contribuente ha presentato un’istanza d’interpello all’Agenzia delle Entrate, la quale ha spiegato la presenza diversi criteri indispensabili da possedere all’atto della richiesta di ammissione al beneficio economico, previa decadenza.

Secondo la normativa l’agevolazione può essere attivata, solo in presenza di una precisa circostanza connessa al rapporto di locazione.

In questo articolo ci occuperemo di capire quali sono i requisiti legati alla riduzione del canone di locazione e qual è la soluzione proposta dall’Agenzia delle Entrate. E, perché il locatore deve presentare un’istanza di revisione o autotutela per non perdere il diritto all’agevolazione sul canone di locazione.

Il caso di un contribuente che ha richiesto la riduzione del canone di locazione

Nel caso in esame, il contribuente non risiede nel nostro Paese, ma possiede un immobile. In particolare, ha affittato la casa di usa proprietà redigendo un regolare contratto di locazione.  

Nel quale, il locatore (contribuente) concede in locazione al conduttore l’immobile ad uso abitativo per un valore annuo di 6.600 euro. Un contratto iniziato il 23 luglio 2015.

Come si legge nella risposta dell’Agenzia delle Entrate, con decorrenza dal 29 ottobre 2020, il locatore e il conduttore di comune accordo avevano deciso di modificare il canone di locazione, dunque di procedere a due rinegoziazioni, quali:

  • la prima modifica del contratto in essere è relativa alla fase temporale compresa tra il 23 giugno 2020 al 22 giugno 2021. La rinegoziazione ha avuto come oggetto una diminuzione dell’affitto a 1.800 euro;

  • La modifica successiva si riferisce alla fase temporale compresa tra il 23 giugno 2021 al 22 luglio 2022. Con la seconda rinegoziazione le due parti hanno convalidato la prima modifica del contratto di locazione.

Nel merito della questione, L’istante ritiene che nel caso in esame vi siano i presupposti per l’applicazione dell’articolo 9-quater del Decreto legge n. 137/2020, dunque al rilascio del contributo a fondo perduto per la concordata diminuzione del canone di locazione, così come disposto dalla normativa.  

L’inghippo ruota sulla seconda procedura che non identifica la riduzione dell’affitto, perché già attribuita con la prima modifica di riduzione del contratto di locazione concordata tra le parti.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate sul caso di riduzione del canone di locazione

L’Agenzia delle Entrate, per fornire un parere al locatore adeguato, assicurando la maggiore chiarezza e trasparenza delle norme, prende come base di attinenza le disposizioni contenute nell’articolo 9-quater del Decreto legge n. 137/2020, di seguito riportate integralmente, quale:

 “per l’anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29/10/2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore”.

L**’Agenzia delle Entrare** nella Risposta n. 38/2022 al comma 2, dell’articolo 9-quater del Decreto legge n. 137/2020, che si riporta integralmente, ha spiegato che:

 “Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il locatore comunica, in via telematica, all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo”.

Il Direttore dell’Entrate con il provvedimento numero 180139/2021, ha disposto che:

“Il contributo spetta a condizione che: la locazione abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data”

L’Agenzia delle Entrate, continuando nello spiegare le modalità applicative della norma sul contributo a fondo perduto, precisa che:

“Il contratto di locazione sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l’anno 2021 o per parte di esso“.

Concludendo, ha diritto al contributo a fondo perduto il locatore che nel periodo temporale compreso tra il 25 ottobre 2020 al 31 dicembre 2021, ha proceduto alla rinegoziane del contratto di locazione di comune accordo tra le parti, procedendo alla riduzione di tutto o parte dell’affitto per il 2021.

Rifacendosi alle indicazioni contenute nella Guida rilasciata dall’Agenzia delle Entrate ufficializzata a luglio 2021.

La soluzione per il locatario per la conclusione positiva del caso

Il locatore per non perdere l’agevolazione deve presentare un’istanza di revisione o autotutela a mezzo Pec all’Agenzia dell’Entrate.

In particolare, il locatore deve inoltrare la richiesta all’Ufficio Territoriale competente, sottoscritta in forma digitale. Nella quale deve riportarsi al Provvedimento n. 180139/2021 del 6 luglio 2021.

All’istanza di revisione o autotutela vanno allegati diversi documenti, tra cui:

  • documentazione probatoria connessa alla modifica del canone di locazione;

  • atto istanza;

  • documento nel quale viene richiesto il contributo a fondo perduto;

  • documento di riconoscimento in corso di validità;

  • nota specifica dell’errore.

La documentazione in forma cartacea può essere inoltrata anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

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