Cartelle esattoriali inviate via Pec: quando sono valide!

Una cartella esattoriale notificata tramite Pec ha valore legale? E se il documento informatico è una copia dell'originale cartaceo vale lo stesso?

Una cartella esattoriale notificata tramite Pec ha valore legale? E se il documento informatico è una copia dell’originale cartaceo vale lo stesso? Con l’avvento della tecnologia abbiamo imparato, infatti, che le cartelle esattoriali possono essere un atto nativo digitale, con tanto di firma digitale, o una copia informatica proveniente da un documento originale: cosa cambia ai fini di una notifica via Pec? Niente, la notifica di una cartella esattoriale può essere eseguita utilizzando entrambi i tipi di documento.

Ad esprimersi in questo modo è stata la Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 36462 del 24 novembre 2021, dove viene precisato, tra l’altro, che le notifiche che avvengono attraverso la Pec non devono necessariamente essere sottoscritte con la firma digitale, sempre che non ci siano delle prescrizioni normative di segno opposto.

Cartelle esattoriali e Pec: la vicenda processuale!

Un contribuente procedeva ad impugnare una cartella esattoriale in quanto riteneva che non esistesse la relativa notifica, in quanto questa era stata effettuata a mezzo Pec con un documento Pdf, senza che vi fosse un’attestazione di conformità all’originale. Confermato dalla Ctr del Lazio con la sentenza n. 3283/16/2019 del 29 maggio 2019, il verdetto di prime cure era stato favorevole al contribuente: la notifica elettronica non era valida, perché mancava la firma digitale.

Il sito FiscoOggi spiega che

ricorrendo in sede di legittimità, la parte pubblica censurava il decisum del collegio regionale, per un verso asserendone il contrasto con i principi affermati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità; per l’altro, rilevando che l’eventuale vizio della notifica avrebbe dovuto ritenersi irrilevante in applicazione della regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo, derivante dalla tempestiva impugnazione proposta dall’interessato.

Cartella esattoriale valida, arriva la pronuncia della Corte!

A cambiare le carte in tavola ci ha pensato la Corte di Cassazione, che ribadendo quanto affermato nell’ordinanza n. 30948 del 2019 sottolinea come sia necessario, in questa materia, riferirsi a quanto disposto dall’articolo 26 del Dpr 602/1973, che prevedeva ratione temporis che la notifica di una cartella esattoriale potesse essere effettuata anche a mezzo Pec, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. A ribadire questo orientamento vi è anche il Codice dell’amministrazione digitale, che all’articolo 1, comma 1, lettera i-ter prevede che la copia per immagine su un supporto informatico di un documento analogico possa essere costituito dal 

documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico mentre (successiva lettera i-quinquies), il duplicato informatico consiste nel documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario.

Proprio come conseguenza di queste previsioni normative, si deve ritenere che la notifica di una cartella esattoriale tramite una Pec può avvenire indifferentemente, provvedendo ad allegare al messaggio Pec un documento informatico: questo può essere costituito dal duplicato dell’atto originario, che conteneva la cartella esattoriale o da una copia per immagini su un supporto informatico del documento originario informatico. È necessario poi aggiungere che la notifica tramite una Pec di una cartella esattoriale non deve necessariamente essere sottoscritta con una firma digitale, sempre che non ci siano delle disposizioni normative in senso contrario.

La validità della Pec, alcune osservazioni!

L’amministrazione finanziaria si informatizzando sempre di più. La produzione e la notificazione degli atti avvengono attraverso la Pec, laddove sia possibile. Quanto richiesto dall’articolo 40 del Codice dell’amministrazione digitale, che prevede che la pubblica amministrazione crei gli originali dei propri documenti con dei mezzi informatici, porta a fisiologici problemi. Ma soprattutto ci sono alcuni problemi di interpretazione, che sono legati principalmente alla fase di formazione e sottoscrizione del documento, con il quale si dovrà arrivare a manifestare la volontà del soggetto emanante, quanto alle modalità mediante le quali l’atto viene legalmente portato a conoscenza del suo destinatario.

Per quanto riguarda le cartelle esattoriali in più occasioni la Corte suprema ha provveduto a sottolineare come il requisito della sottoscrizione digitale dell’atto riscossivo si ritiene rispettato non solo quando il file abbia estensione p7m (firma Cades), ma anche quando il documento sia in formato Pdf (firma Pades). In entrambi i casi la firma deve essere ritenuta certificata. Nel caso in cui il documento inviato tramite Pec in forma Pdf anziché p7m risulta essere, al massimo, una semplice irritualità della notificazione, per la quale può essere applicato l’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’articolo 156 cpc (Cassazione, pronunce nn. 28421/2021 e 9972/2021).

Pierpaolo Molinengo
Pierpaolo Molinengo
Giornalista. Ho una laurea in Materie Letterarie, conseguita presso l'Università degli Studi di Torino. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin dal 2002, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo di attualità, fisco, tasse e tributi, diritto, economia e finanza.
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