Forfettari hanno l’obbligo di fattura elettronica? Scoprilo!

Anche i forfettari sono a un passo dall’entrare nell’insieme di coloro obbligati ad emettere fattura elettronica. Vediamo quando partirà l'obbligo.

Anche i forfettari sono a un passo dall’entrare nell’insieme di coloro obbligati ad emettere fattura elettronica. L’anno giusto potrebbe essere proprio quello in corso, il 2022. Ma quando partirà questo vincolo?

Il consiglio dell’Unione Europea ha accolto l’istanza del nostro Paese. La fattura elettronica sarà allargata anche ai contribuenti in statuto forfettario. Proviamo ora a capire quando entrerà in vigore questa nuova regolamentazione. 

Il momento è cruciale, specie ora, come si diceva, che dall’Unione Europea è arrivata l’approvazione all’istanza italiana di allargare i margini del vincolo alla fatturazione elettronica anche a coloro che si trovano in regime forfettario. 

Una delibera che ha poi visto la sua ufficialità nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea, alla voce Legge 454 del 17 dicembre 2021

Va detto come attualmente questo vincolo non sia ancora attivo e vigente. Occorrerà prima di ogni cosa la stesura di un provvedimento specifico, una norma che depenni serve l’esenzione prevista dall’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127/2015. Allora siamo in attesa di questa nuova normativa, nel mentre si possono solo ipotizzare scenari e date possibili. 

La fattura elettronica e il regime forfettario, possibili scenari 

Ora come ora possiamo solo ipotizzare, congetturare, ma di concreto vi è relativamente poco.

Presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze si discute e si valutano i provvedimenti da mettere in campo per agguantare il  “Traguardo M1C1-103” del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), in attesa tra aprile e giugno dell’anno in corso. Tra i provvedimenti in questione vi potrebbero essere anche alcuni diretti all’allargamento dei vincoli relativi alla fattura elettronica per i forfettari.

Dall’Unione Europea: fattura elettronica anche per i forfettari 

L’applicazione del vincolo al procedimento di fattura elettronica per la maggioranza dei possessori di partita IVA è stata attuabile grazie allo statuirsi dispensa agli articoli 218 e 232 della disposizione IVA. Una eccezione che ha visto però la sua scadenza lo scorso 31 dicembre 2021.

All’interno di un atto documentale redatto e messo a disposizione il 5 novembre, il nostro Paese ha invocato l’intervento della Commissione europea. L’Italia ha praticamente chiesto la possibilità di poter proseguire con l’applicazione di quella dispensa. E cioè il prolungamento dell’obbligo di fatturazione elettronica. Una scadenza che questa volta andrebbe ad attestarsi fino al 31 dicembre 2024.

Nella medesima circostanza i nostri rappresentanti hanno richiesto al Consiglio Europeo di poter estendere il vincolo alla fatturazione elettronica anche a un altro insieme, quello dei forfettari. 

L’istanza del nostro Paese è stata accettata dai membri della Commissione europea. In questo modo è stata poi inoltrata presso il Consiglio dell’Unione europea. L’organo in questione ha sancito il tutto nella data del 13 dicembre 2021. Questa ufficialità è stata poi decretata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea, L 454 del 17 dicembre 2021.

Con questo benestare europeo si aprono per l’Italia nuovi scenari. L’Italia potrà innanzitutto prescrivere l’obbligo alla fatturazione elettronica per un ulteriore triennio, questo in tutte quelle attività coinvolgenti imprese e professionisti e nelle operazioni verso i privati non in possesso di partita IVA (B2B e B2C).

Si potrà anche avviare il vincolo alla fattura elettronica per un altro insieme di contribuenti, quelli che sono inclusi in un regime forfettario. Per riuscirci però sarà necessaria l’emanazione di un provvedimento di livello nazionale, volto a bandire l’esenzione di cui usufruiscono a oggi coloro che sono considerati forfettari. 

Gli attuali vincoli (ed esenzioni) per i cosiddetti forfettari 

Per ufficialità, conferme e quant’altro, il nostro Paese dovrà ancora attendere. L’obbligo è in standby. Proveremo in ogni caso a capire come debba muoversi chi si trovi in regime forfettario. Tenteremo di comprendere chi debba o non debba emettere la fattura elettronica e in che termini. Partiremo col dare risposta a una serie di quesiti abituali. 

Coloro che possono dirsi inclusi nell’insieme del regime forfettario sono obbligati ad emettere fattura elettronica? Chiunque sia appartenente a questa condizione non dovrà generare il documento elettronico . Questo nelle relazioni con le aziende (B2B) e con i fruitori privati (B2C). La fattura dovrà essere emessa verso la Pubblica Amministrazione.

Per avere un quadro completo di quanto ora specificato occorrerà confrontarsi con le direttive incluse all’articolo art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 e nella circolare n. 9/E/2019.

La questione della ricezione, il forfettario come le riceve? 

Per quanto riguarda il contribuente cosiddetto forfettario non vi sono vincoli riguardo la ricezione di documenti in versione elettronica. Di fatto tale contribuente potrà ricevere dall’emittente il documento in formato analogico (cartaceo o in pdf), sia manualmente che per posta elettronica. 

Altra opportunità potrebbe essere quella di munirsi di una casella di posta certificata, la cosiddetta Pec, o anche di un Codice Destinatario. A questo punto poi dovrà segnalarlo all’emittente, così da poter ricevere il documento elettronico al proprio indirizzo di posta certificata o attraverso un canale telematico altrettanto certificato. 

In sintesi, un ulteriore chiarimento a potenziali altri quesiti: il forfettario non ha l’obbligo né di possedere una casella pec né quello di contare su di un codice destinatario. Questa coppia di fattori si presenta come una sorta di occasione per far sì che la ricezione dei documenti sia agevolata, rapida e molto meno caotica.  

Per approfondire ulteriormente queste problematiche, emissione e ricezione di fatture elettroniche, varie ed eventuali, clicca qui.

L’archiviazione dei documenti elettronici e i forfettari 

Anche qui la domanda sorge spontanea. Come si deve comportare il forfettario per quel che concerne l’archiviazione? Vi sono obblighi per la conservazione dei documenti elettronici?

La risposta è negativa. Il forfettario non deve rispondere a nessun vincolo circa l’archiviazione di fatture elettroniche per mezzo della cosiddetta conservazione sostitutiva. D’altronde, va ricordato, come sia chiamato parimenti alla conservazione dei documenti di acquisto alla vecchia maniera e cioè in veste cartacea, anche qualora le avesse ricevute via PEC o Codice destinatario.

Per approfondire la tematica dell’archiviazione delle fatture elettroniche nel contesto del regime forfettario clicca qui.  

Incentivi alla fattura elettronica

Altra importante questione è quella del cosiddetto regime premiale. Si tratta di uno stimolo per far sì che si prenda la strada della fatturazione elettronica. È la legislazione a muoversi in questa direzione, si tratta dell’articolo 1, comma 74, legge n. 190/2014.

Una norma che immagina un regime premiale per i forfettari che decidano di avvalersi la fatturazione elettronica. I margini di scadenza per la comunicazione degli avvertimenti di constatazione vengono ridotti di 365 giorni di un anno, quindi i cinque anni si riducono a quattro. La conditio sine qua non affinché questo accada è che il fatturato annuale si costituisca unicamente di documenti elettronici.  

In conclusione, possiamo o non possiamo dichiarare che l’obbligo di fattura elettronica abbraccerà anche l’insieme dei forfettari nel corso di quest’anno? La risposta non è certa, sebbene le probabilità siano davvero elevate. Senz’altro oggi come oggi si rivelerebbe azione vantaggiosa. Questo poiché, oltre a accordare l’ingresso al regime premiale, propone tutta una gamma di benefici. 

Regime forfettario, una panoramica

Quando si fa riferimento al cosiddetto regime forfettario si vuole delineare un sistema facilitato destinato ai singoli e fisici individui che portano avanti un’attività, un impiego o un qualsiasi tipo di lavoro, in veste di liberi professionisti o impresa individuale. Non rientrano nell’insieme le aziende di persone.

In principio tale sistema, che ha visto la sua introduzione nell’ormai lontano 2011, fu appellato come regime dei minimi. In seguito il nome venne modificato, a farlo ci pensò la normativa L. 190/2014, prese il titolo di regime fiscale agevolato. L’iniziativa fu vigente con lo scattare dell’anno 2015.

Nel 2016 cambiano ancora le carte in tavola. Venne introdotto un solo regime agevolato, stavolta denominato per l’appunto regime forfettario. Questo sebbene la possibilità per chi avesse in precedenza abbracciato altre tipologie di sistema a potervi rimanere fino ai termini di decorso naturale o l’occasione immediata di entrare a far parte di quello nuovo.  

Regime forfettario, protagonisti 

Per rientrare in questo insieme e farvi parte negli anni a seguire si dovrà rispondere a requisiti ben precisi. Una serie di peculiarità che facciano riferimento all’anno precedente e all’istanza di attuazione del medesimo regime. È previsto allora che:

Gli introiti conseguiti nel corso dell’anno non eccedano il tetto massimo dei ricavi annuali, fissato a seconda delle diverse circostanze lavorative (25.000/50.000 euro);

I costi riservati al lavoro dipendente o annessi alla retribuzione di collaboratori non oltrepassi i 5.000 euro lordi annui;

Le spese complessive circa i beni strumentali al termine dell’attività non siano maggiori 20.000 euro;

altri potenziali utili partoriti da lavoro dipendente o pensione si attestino sui 30.000 euro all’anno.

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