Cosa sapere sul conguaglio Imu 2024: quando si paga e come si calcola

Prossima la scadenza del pagamento del conguaglio Imu 2024, per circa 200 Comuni. Cosa sapere sulla cosiddetta mini Imu?

In cassa entro il 29 febbraio 2024, il conguaglio Imu 2023 dovrà essere corrisposto nei casi in cui, per effetto della proroga dei termini, risulta dovuta una maggiore imposta.

Nella Legge di Bilancio 2024, con un emendamento è stata inserita una sorta di terza rata, una mini imposta, con scadenza fissata alla fine del mese di febbraio.

La proroga è prevista per quei circa 200 comuni che hanno adottato in ritardo, ma entro i termini fissati dalla normativa, le delibere Imu.

Chi deve corrispondere il conguaglio? Cosa sapere? Nel testo, tutti i dettagli sul conguaglio da versare il 29 febbraio 2024.

Quando si paga l’Imu 2024

Spunta la terza rata dell’Imu 2023, con la scadenza fissata al 29 febbraio 2024: si tratta dell’eventuale conguaglio dovuto sulla base delle nuove aliquote approvate dal proprio Comune. Anche se riferito al 2023, la scadenza prossima del 29 febbraio, può essere considerato il primo appuntamento Imu del 2024.

L’Imposta Municipale Unica si applica su immobili, terreni e aree fabbricabili, a meno di alcune particolari esenzioni.

Solitamente l’imposta viene pagata in due rate: la prima con scadenza a giugno, viene calcolata in base ad aliquote fissate per l’anno precedente; la seconda scade a dicembre e deve essere calcolata applicando le aliquote fissate dal Comune e inviate, entro il 14 ottobre di ogni anno al Mef.

I Comuni che decidono di modificare le aliquote devono adottare una specifica delibera, la quale deve essere debitamente comunicata al Mef. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze deve pubblicare la delibera sul sito entro il 28 ottobre di ciascun anno.

Quando pagare il conguaglio Imu

Sono circa 200 i Comuni che non sono riusciti ad approvare le delibere Imu nei termini stabiliti. In questi circa 200 Comuni, i contribuenti potranno essere tenuti al versamento di una rata a conguaglio.

L’emendamento contenuto nella manovra finanziaria, prevede che la differenza positiva tra l’Imu versata entro il 18 dicembre 2023 e l’imposta dovuta in base alle nuove aliquote, debba essere corrisposta, senza interessi e senza l’applicazione di sanzioni, entro e non oltre il 29 febbraio 2024.

Nel caso in cui il Comune abbia deciso di ridurre l’aliquota e, quindi, il saldo risultasse negativo, allora il rimborso dovrà essere corrisposto seguendo le regole ordinarie.

La nuova scadenza non riguarda, naturalmente, tutti i contribuenti, ma solo chi possiede immobili nei Comuni che hanno variato l’aliquota.

Il problema è verificare quali Comuni hanno variato l’aliquota, effettuare, poi, il calcolo e sottrarre quanto eventualmente è stato già pagato, determinando il conguaglio Imu da versare entro il 29 febbraio 2024 o l’eventuale saldo.

Chi deve pagare la terza rata Imu

Con un emendamento inserito nella Legge di Bilancio del 2024, per il solo anno 2023, è stata prevista un’importante novità: la proroga dei termini di inserimento e pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote Imu.

Tutte le disposizioni sul conguaglio sono contenute nei commi 72 e 73 della Legge di Bilancio del 2024. Cosa cambia? Se le delibere comunicate sono state pubblicate entro i termini prorogati, allora produrranno i loro effetti per il 2023.

Al contrario, se non sono state rispettate le nuove scadenze, si dovranno applicare sia i regolamenti che le aliquote del 2022.

Chi deve pagare la cosiddetta terza rata? La cosiddetta mini Imu deve essere pagata solo dai contribuenti che:

  • Possiedono immobili nei Comuni che hanno pubblicato una delibera dopo il 28 ottobre ed entro il 30 novembre;

  • Se la delibera abbia previsto un aumento delle aliquote.

In base alla norma, non ci sono obblighi di comunicazione al contribuente della modifica delle aliquote da parte del Comune. Si ricorda, inoltre, che l’imposta deve essere versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24.

Come calcolare il conguaglio Imu

Non si può fare una stima univoca degli importi da pagare, in quanto è compito dei singoli Comuni stabilirli e, naturalmente, dalla rendita catastale. In alcuni casi, potrebbe trattarsi di importi importanti, in altri di poco.

Possiamo, però, ricordare che la base imponibile dell’Imu è costituita dalla rendita catastale, che viene rivalutata al 5%.

Il risultato deve essere moltiplicato per il coefficiente catastale Imu che è pari a:

  • 160 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A, con l’esclusione di A/10 e nelle categorie castale C/2 e C/7;

  • 140 per i fabbricati classificati nella categoria catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

  • 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per quanto riguarda, invece, le aree edificabili, la base imponibile Imu è scaturita dal valore venale. Infine, nel caso dei terreni agricoli, la base imponibile è risultato del reddito dominicale, rivaluto al 25% e moltiplicato per 135.

Sara Bellanza
Sara Bellanza
Aspirante storica contemporaneista, classe 1995.Amante della lettura e della scrittura sin dalla tenera età, ho una laurea triennale in Filosofia e Storia e una laurea magistrale in Scienze Storiche, conseguite entrambe presso l’Università della Calabria. Sono autrice di alcune pubblicazioni scientifiche inerenti alla storia contemporanea e alla filosofia: "L'insostenibile leggerezza della storia" e "L’insufficienza del linguaggio metafisico" per la rivista "Filosofi(e)Semiotiche", e "Il movimento comunista nel cosentino" per la "Rivista Calabrese di Storia del '900".Nonostante la formazione prettamente umanistica, la mia curiosità mi ha spinto a conoscere e a informarmi sugli ambiti più disparati. Leggo, scrivo e fotografo, nella speranza di riuscire a raccontare il mondo così come lo vedo io.
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