Ci sono nuove regole sul bonus facciate: scoprile!

Il Bonus facciate è stato prorogato solo per il 2022, ma l'aliquota è stata ridotta dal 90% al 60%. C'è un solo modo per ricevere il 90% anche per il 2022.

Il bonus facciate ha lasciato delusi molti, perché è stato prorogato, ma solo per il 2022, quindi dal 2023 in poi sarà abolito. Così ha deciso il governo nella manovra finanziaria ultima e con la nuova legge di bilancio 2022. 

Questo ha lasciato di stucco molto condomini e proprietari di immobili convinti che questo bonus edilizio fosse prorogato per più anni come gli altri. 

La prima scelta presa dal governo, ovvero di cancellarlo del tutto a partire dal 2022, è stata mitigata dalla decisione di prorogarlo per un solo altro anno, ovvero per questo in corso, ma con una prerogativa diversa: lo sgravio fiscale passerà dal 90% attuale al 60% futuro. Quindi un 30% in meno.  

Cosa ha dichiarato l’Agenzia delle Entrate rispetto al bonus facciate?

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito e dichiarato che chi ha versato entro il 31 dicembre un acconto almeno del 10% all’impresa edilizia che dovrà effettuare i lavori, richiedendo o lo sconto o la cessione del credito, ha la possibilità di ottenere comunque il bonus per l’anno 2021, ottenendo dunque un’agevolazione fino al 90% dei costi sostenuti. 

Questo è l’unico modo per ricevere anche nel 2022 il 90% dell’agevolazione, come l’anno passato. 

La condizione fondamentale per ricevere il bonus è che i lavori devono essere effettuati, e dunque se l’azienda edile è inadempiente, si perde ogni agevolazione.

Ed è proprio per questo motivo che, prima di richiedere il bonus, bisogna essere certi al cento per cento che l’impresa svolgerà i lavori entro i termini. Questo soprattutto ora che è stato varata la norma anti-frode, secondo la quale la cessione del credito può avvenire una sola volta e, dunque, non sono più permesse le cessioni di credito d’imposta a catena. 

Il Bonus facciate nei condomini

Questo vale anche per i condomini, non solo per le unifamiliari. Ovvero anche se un condominio ha versato solo il 10% di acconto per portare avanti i lavori sulle facciate, potrà comunque riuscire ad ottenere il 90% di agevolazione. C’è una sola condizione da rispettare: entro il 31 dicembre del 2021, il condominio deve aver ricevuto sia l‘attestazione di asservazione, sia il visto di conformità

Questi sono diventati gli aspetti fondamentali, burocraticamente parlando, per ottenere i bonus edilizi e, dunque, anche il bonus facciate. 

Se non ci siano queste condizioni, ovvero i lavori non sono iniziati, il 10% di acconto non è stato versato e il visto di conformità e l’asservazione non sono stati rilasciati, si potrà richiedere il bonus facciate solo con le regole del 2022; dunque l’agevolazione non sarà più del 90%, ma del 60%, una diminuzione notevole per i beneficiari.  

Prestate attenzione perché più volte è capitato che alcuni istituti di credito abbiano rifiutato la cessione del credito d’imposta da parte di un beneficiario di un bonus, perché secondo il loro parere, il credito era gonfiato

Ricordiamo che anche se l’agevolazione è stata ridotta dal 90% al 60%, c’è il vantaggio, non indifferente, che il bonus facciate è cumulabile con altri bonus edilizi come l’Ecobonus e il Superbonus.  

I lavori inclusi nell’agevolazione del bonus facciate sono tutti quei lavori eseguiti sulle superfici verticali dell’edificio e sulle facciate visibili dalla strada. 

Come si può usufruire del bonus facciate?

Del bonus facciate si può usufruire o con a detrazione fiscale classica è quella divisa in dieci quote di pari importo che andranno ad essere sottratte dalle imposte della dichiarazione dei redditi per dieci anni.

Oppure si può optare per lo sconto in fattura, se l’impresa accetta questa opzione o ancora per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione totale. Secondo la nuova norma inserita nel Decreto Sostegni Ter, la cessione del credito d’imposta non può essere effettuata per più di una volta. Quindi stop alle cessioni dei crediti d’imposta a catena. 

Chi può richiedere il bonus facciate?

Il Bonus Facciate può essere richiesta da proprietari di immobili, ma anche da chi ha un diritto reale sull’edificio, ovvero è un locatario o un comodatario. Possono richiederlo persone fisiche o imprese, enti e associazioni. 

Sono inoltre ammessi a usufruire del bonus anche i familiari conviventi del beneficiario, purché partecipino alle spese per gli interventi, secondo la legge n. 76/2016.

L’agevolazione del bonus facciate può essere utilizzata per recuperare o restaurare le facciate esterne di edifici già esistenti, o parte di essi, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli dedicati ad aziende o imprese. 

Il bonus non può essere richiesto invece la ricostruzione di nuovi immobili o per demolire e poi ricostruire un nuovo edificio. Inoltre gli edifici devono essere posizionati nelle zone A e B secondo i regolamenti comunali in vigore nel momento in cui si svolgono i lavori.

Quali sono i lavori ammessi al bonus facciate?

I lavori ammessi sono: 

  • il restauro delle facciate esterne;
  • la pulitura e ritinteggiatura;
  • risanamento di balconi e fregi;
  • ristrutturazione delle grondaie, cornici, parapetti. 

Si possono includere nelle spese anche i costi per il posizionamento dei ponteggi, lo smaltimento dei materiali di scarto e le imposte pagate per i lavori.

Gli interventi devono essere effettuati sulla parte visibile dalla strada dell’edificio, ovvero sulla facciata anteriore e principale dell’edificio. Mentre non spetta alcuna agevolazione per la ristrutturazione delle facciate interne dell’edificio, a meno che non siano visibili dalle strade pubbliche. 

Il Bonus Facciate è cumulabile con altri bonus 

Il Bonus Facciate si ritrova con un’aliquota inferiore in questo 2022, ma non bisogna disperare, perché nonostante questa diminuzione, questo bonus è cumulabile con il Superbonus

Il bonus facciate non ha limiti di spesa, come altri bonus, ed è cumulabile con Ecobonus e Superbonus. Questo perché i lavori riguardanti le facciate possono rientrare tra i lavori per risparmiare energia e tra quelli di recupero del patrimonio edilizio.  

È possibile quindi avvalersi di entrambe le agevolazioni, ma devono riguardare aspetti diversi e le spese siano contabilizzate in modo distinto. Inoltre devono essere rispettati gli adempimenti previsti per legge e riguardanti ogni agevolazione.

Bisogna fare la scelta giusta, per esempio per i cappotti termici l’ecobonus è più conveniente, ma in situazioni particolari come gli immobili non residenziali e le case unifamiliari, il bonus facciate risulta più conveniente di altre agevolazioni. 

Rammentiamo ancora una volta che per ottenere il Bonus Facciate bisogna, secondo il decreto Antifrodi, ottenere il visto di conformità, rilasciato solo dai professionisti abilitati e l’asservazione di congruità delle spese, che conferma che i costi sostenuti sono congrui ai lavori effettuati

Tutto questo secondo l’articolo 119, comma 13-bis del decreto n. 34/2020.

La legge di bilancio ha previsto solo due eccezioni a questi obblighi: 

che i lavori siano svolti in edilizia libera;

che i lavori corrispondano ad un importo totale non superiore a 10.000 euro (ad eccezione però proprio delle spese rientranti nel bonus facciate).

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