Congedo di paternità potrà essere richiesto anche prima della nascita

Il Congedo di paternità potrà essere richiesto anche prima della nascita: ecco tutte le novità in arrivo e le modifiche alla normativa.

In questa breve guida andremo a scoprire quali sono le ultime novità riguardanti il congedo di paternità, che continuerà ad avere una durata standard di 10 giornate, ma che non potrà essere utilizzato ad ore, e che sarà pari al 100% della retribuzione giornaliera. 

Congedo di paternità potrà essere richiesto anche prima della nascita

Le nuove modifiche che sono state apportate al Testo Unico della maternità, ad opera del decreto legislativo Equilibrio tra lo svolgimento della propria professione e la propria vita privata e familiare, hanno l’obiettivo di rinforzare la tematica concernente la parità di genere, con una formalizzazione e un’estensione delle tutele del genitore padre. 

Lo scopo è quello di assimilare i diritti alla genitorialità e di raggiungere la piena condivisione delle responsabilità della cura della famiglia

In particolare, all’Articolo 2 dello schema del decreto legislativo provvede all’inserimento nel testo unico del congedo obbligatorio dal lavoro del padre, che era stato inserito, in via sperimentale, nel 2013 con la Riforma Fornero e successivamente esteso fino all’anno corrente mediante le Leggi di Bilancio degli anni 2017 e 2021

La durata del congedo parentale per i padri è stata aumentata progressivamente fino alle dieci giornate, che ricordiamo, è il minimo consentito dal regolamento dell’Unione Europea. Ecco quanto si legge sul sito del Parlamento Europeo:

“Il padre o il secondo genitore equivalente, se riconosciuto dalla legislazione nazionale, avrà diritto ad almeno 10 giorni lavorativi di congedo di paternità retribuito nei giorni vicini alla nascita o al parto del feto morto.”

La nuova normativa sul congedo parentale

La nuova lettera a-bis comma 1 art. 2 del decreto legislativo 151 dell’anno 2001 definisce questa tipologia di congedo parentale a favore del padre come obbligatorio, poiché può essere attribuito al padre in autonomia, senza dipendere dal congedo della madre. 

Questo è disciplinato dal neo-aggiunto art. 27 -bis e ai due rispettivi articoli 29 e 31-bis. Ma veniamo alle novità, l’art. 27-bis va a dilatare l’utilizzo del congedo parentale per i padri già dal secondo mese antecedente alla data presunta del parto e anche oltre la nascita, fino al quinto mese successivo. 

A differenza della normativa precedente, come abbiamo visto, la nuova norma permette di utilizzare il congedo anche nelle giornate pre-nascita e non solo dopo l’evento. La durata del congedo, invece, viene riconfermata e sarà sempre di dieci giornate lavorative, anche se non continuativi. L’unica limitazione riguarderà il frazionamento orario, che non sarà concesso. 

Le dieci giornate lavorative di congedo parentale per i padri potranno essere utilizzate anche nel caso di morte prenatale del figlio, dunque, a partire dalla ventottesima settimana di gravidanza fino ai successivi dieci giorni dalla nascita. Quanto appena asserito è anche precisato dalla circolare dell’Istituto di Previdenza Sociale n. 42 dell’anno 2021. 

Altre novità sul congedo parentale dei padri

Il congedo parentale per i padri potrà anche essere utilizzato dai padri adottivi o affidatari ed è compatibile con il godimento del congedo di maternità e potrà essere utilizzato anche dal padre che decide di avvalersi del congedo di paternità alternativo. Quest’ultimo è il congedo di paternità che spetta nei casi di assenza fisica e giuridica della madre. 

Termini di preavviso

Per utilizzare il congedo parentale dei padri è stato abbassato il termine del preavviso minimo: da 15 giorni si è passati a 5 giorni. Ma questo numero potrebbe essere ulteriormente diminuito dalla contrattazione collettiva con forma scritta o mediante l’uso del sistema informativo dell’impresa che viene utilizzato per gestire assenze e richieste. 

Inoltre, è bene sottolineare che la nuova normativa sull’utilizzo del congedo di paternità conferma la misura dell’indennità pari al massimo, dunque, al 100%, della retribuzione quotidiana del lavoratore, oltre che l’applicazione di tutte le regole previste per il congedo di maternità.

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Le sanzioni per i datori di lavoro che non lo concedono

Inoltre, con i nuovi aggiornamenti vengono introdotte per la prima volta in assoluto delle specifiche sanzioni amministrative che potranno andare da 516 a 2.582 euro nei confronti del datore di lavoro, qualora questo si dovesse opporre o dovesse rifiutare o ostacolare l’esercizio del diritto ad usufruire del congedo di paternità obbligatorio.

Infine, il nuovo decreto legislativo non disciplina e non proroga il congedo facoltativo di un giorno – istituito anche questo dalla sopracitata Legge Fornero – la cui fruizione era subordinata alla corrispondente rinuncia della madre del suo congedo di maternità.

Il vecchio congedo di paternità è ora denominato congedo di paternità alternativo e, per rafforzarne il diritto alla fruizione, il nuovo articolo 31-bis, comma 2 del decreto legislativo 151/2001 provvede a sanzionare con l’arresto fino a sei mesi il datore di lavoro che si opponga, rifiuti o ostacoli l’esercizio del congedo

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