TFR, da ora anche in anticipo! Ma non per tutti!

Il TFR è la liquidazione a cui ogni lavoratore subordinato ha diritto al termine del rapporto di lavoro. In alcuni casi si può richiedere un anticipo.

Il TFR “Trattamento di fine rapporto”, volgarmente conosciuto come liquidazione, non è altro che la somma di denaro spettante al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, qualunque sia la motivazione alla base di suddetta cessazione.

La liquidazione, infatti, è garantita in ogni caso, sia se si è raggiunta l’età pensionabile, sia se si venga licenziati e anche nel caso di dimissioni volontarie. Qualunque sia la causa della cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente ha diritto a vedersi corrisposto il TFR.

Il trattamento di fine rapporto oggigiorno è disciplinato dall’art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 297, e dal d.lgs. n. 252/2005.

Scendiamo nei dettagli e scopriamo in quali casi si può richiedere l’anticipo del TFR. 

Come si accumula il TFR?

L’ammontare del TFR si accumula durante il periodo di assunzione come lavoratore subordinato. Le quote di TFR accantonate non solo altro che parti di retribuzione che vengono accantonate dal datore di lavoro e saranno versate al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il diritto alla percezione del TFR si prescrive in cinque anni a partire dalla data in cui è cessato il rapporto di lavoro.

In cosa consiste il calcolo del TFR?

Come facciamo a calcolare quanto TFR abbiamo maturato sino ad oggi? Il procedimento è abbastanza semplice. Ecco i passaggi che bisogna fare:

1) Innanzitutto la prima cosa da fare è sommare gli stipendi lordi che ci sono stati corrisposti per ogni anno in cui abbiamo lavorato.

2) Il totale ottenuto deve essere diviso per un coefficiente fisso, ovvero 13,5.

3) L’importo così ottenuto sarà sempre rivalutato al 31 dicembre di ogni anno, tranne del primo, con un tasso dell’1,5% più il 75% dell’aumento dell’indice Istat per l’inflazione.

La normativa prevede che in alcuni casi si possa richiedere l’anticipo del TFR, vediamo quali sono questi casi

In determinati casi stabiliti per legge, l’ordinamento del lavoro prevede che il lavoratore possa richiedere al proprio datore di lavoro un anticipo del TFR accantonato.

Questa è una cosa eccezionale che può essere fatta solo in determinati casi. Vediamo quali condizioni bisogna rispettare per poter ricevere un anticipo sul TFR:

La prima imprescindibile condizione da rispettare per richiedere il suddetto anticipo è aver lavorato presso la stessa azienda per almeno otto anni.

La seconda condizione necessaria è richiedere una somma non superiore al 70% del totale del TFR accantonato.

Per evitare che più lavoratori chiedano l’anticipo del TFR nello stesso momento, mettendo in difficoltà il  datore di lavoro, la legge stabilisce che possono richiedere l’anticipo massimo il 10% dei dipendenti che ne hanno diritto e comunque non un numero maggiore del 4% del totale dei lavoratori dipendenti.

Per quali motivi può essere richiesto l’anticipo del TFR?

Non tutte le motivazioni sono valide per richiedere l’anticipo del TFR, ma solo alcune stabilite per legge.

L’anticipo del TFR può essere richiesto per motivi di salute (ovvero per sostenere spese sanitarie) oppure per riuscire ad acquistare una prima abitazione, per sé stessi o per i propri figli. In quest’ultimo caso l’anticipo del TFR può essere richiesto solo dopo aver già firmato l’atto notarile di compravendita. 

L’anticipo del TFR si può richiedere più volte durante l’arco della vita?

Purtroppo no, l’anticipo del TFR si può richiedere una sola volta nell’arco della vita (a meno che non venga firmata una scrittura privata con il proprio datore in cui si decida che sarà possibile, per il lavoratore subordinato, richiedere più volte l’anticipo del TFR durante la durata del lavoro subordinato). 

Naturalmente la somma versata a titolo di anticipo sarà sottratta dal TFR finale, quando cesserà il rapporto di lavoro (per licenziamento, dimissioni o fallimento aziendale) o quando si raggiungerà l’età pensionabile.

Deroghe sulla richiesta di anticipo TFR

La legge prevede alcune deroghe alle norme stabilite. Per esempio i contratti collettivi nazionali possono stabilire delle condizioni più favorevoli per i dipendenti, o stabilire delle condizioni di priorità sull’accoglimento delle richieste di anticipo.

Anche un semplice patto individuale, come abbiamo visto prima, tra datore di lavoro e dipendente consente di dar luogo all’anticipo TFR anche se non ci sono tutti i requisiti stabiliti per legge.

In presenza, dunque, di contratti collettivi nazionali o di patti individuali tra datore e dipendente, è possibile derogare alla disciplina generale, lasciando ampia libertà alle parti.

Quali tasse si pagano sull’anticipo della liquidazione?

I redditi di lavoro nel nostro ordinamento sono sottoposti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). Si tratta di un’imposta progressiva per scaglioni, con l’applicazione di aliquote di imposta maggiori via via che aumentano i redditi.

Se il TFR fosse trattato dal nostro legislatore come “semplice reddito”, questo farebbe finire il reddito di quell’anno in uno scaglione certamente più alto con conseguente tassazione maggiore, vista l’aliquota elevata.

Per evitare questo inconveniente, il nostro ordinamento prevedere che il  TFR (Solo la quota capitale e non le rivalutazioni) sia assoggettato alla tassazione separata. In questo modo il reddito dell’anno in cui la liquidazione viene percepita, non viene gonfiato oltremodo.

Come si calcolerà dunque la tassazione separata e il conseguente TFR netto spettante?

  • Innanzitutto bisogna calcolare il reddito di riferimento (da sottoporre a tassazione separata).
  • Il reddito di riferimento si calcola in questo modo: TFR maturato x 12 : gli anni in cui lo abbiamo maturato.
  • Una volta ottenuto il reddito di riferimento, si calcolerà su di esso l’Irpef in base alle aliquote stabilite dagli scaglioni. 

Ricapitolando: quando si può richiedere l’anticipo del TFR

L’istituto del Trattamento di fine rapporto mira a proteggere il lavoratore subordinato in caso di perdita del lavoro, indipendentemente da motivo della cessazione.

La liquidazione si ottiene, dunque, sia in caso di licenziamento che in caso di dimissioni volontarie e di risoluzione consensuale.

In alcuni casi specifici e tassativi stabiliti dalla legge, si può richiedere l’anticipo del TFR.

Solo in questi casi il lavoratore che ancora lavora e che continuerà a lavorare per l’azienda, può chiedere un anticipo sul TFR accantonato dal datore di lavoro fino a quella data.

Ribadiamo quali sono i casi stabiliti per legge: spese sanitarie per terapie o interventi chirurgici straordinari in strutture pubbliche, acquisto della prima casa per sé stesso o per i propri figli, a seguito di atto notarile già stipulato.

In questi casi si può fare domanda di anticipo della liquidazione, un anticipo che non può superare, in nessun caso, il 70% della somma accantonata

Inoltre, solo i dipendenti che lavorano da almeno 8 anni presso lo stesso datore, possono richiedere l’anticipo TFR.

La legge tutela anche l’azienda prevedendo che possa soddisfare solo il 10% delle richieste di anticipo degli aventi titolo, a condizione che non superino comunque il 4% del numero totale dei dipendenti

La somma erogata a titolo di anticipo, sarà ovviamente detratta dal TFR finale.

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