Assegno di invalidità: cambiano le condizioni su pagamento e requisiti! Nuove INPS 

I chiarimenti INPS sui nuovi requisiti e decorrenza dell'assegno di invalidità! Chi rischia di non ricevere l'assegno INPS? Ecco cosa cambia e per chi!

Nuovi chiarimenti sull’assegno di invalidità e pensione inabilità 2022. La nuova circolare INPS fornisce spiegazioni sull’aspetto contributivo e sulla decorrenza di pagamento del trattamento economico. L’Istituto nazionale della previdenza sociale in una recente precisazione ha spiegato il principio retroattivo per il criterio contributivo, presente nell’assegno di invalidità e nella pensione anticipata. 

L’INPS nella circolare n. 110 pubblicata il 7 ottobre 2022, ha chiarito diversi aspetti legati alla decorrenza riconosciuta per i trattamenti economici.

 In particolare, i chiarimenti sono rivolti ai lavoratori autonomi, come appunto, commercianti, artigiani e coltivatori diretti a carico delle Gestioni speciali, per cui sono seguite delle specifiche indicazioni per il perfezionamento dell’aspetto contributivo in seguito all’istanza di pensionamento. 

Il nuovo aggiornamento INPS riguarda il periodo di decorrenza del trattamento economico previdenziale per gli autonomi, nel merito al perfezionamento del requisito contributivo, se avvenuto in una fase successiva alla richiesta di pensionamento. Per diverse prestazioni economiche, il lavoratore può ottenere il criterio contributivo anche in una fase seguente alla richiesta di pensione. 

In linea generale, l’assegno pensione viene liquidato il primo giorno del mese successivo a quello di riferimento della richiesta di pensionamento. L’Istituto  ha diramato nuove disposizioni per coloro che maturano il criterio contributivo dopo la domanda di accesso al trattamento economico previdenziale, se risultano perfezionati i requisiti sanitari e amministrativi.

Assegno di invalidità: circolare n. 110 pubblicata il 7 ottobre 2022

Nello specifico, secondo quanto si legge nella nuova circolare INPS, per individuare il periodo dell’avvio relativo al primo accredito dell’assegno ordinario di invalidità, nonché della decorrenza della pensione di inabilità il riferimento cade sulle disposizioni normative sancite nella legge n. 222/1984, messe in pratica nelle direttive presenti nell’articolo 18 del D.P.R. n. 488/1968. 

l’INPS nella circolare spiega in particolare le regole sancite dall’articolo 12, comma 2 della legge sopra indicata, nella quale viene deliberato che:

“Ove non espressamente previsto, valgono le norme in vigore nelle gestioni che ergono le prestazioni”.

Nel merito il riferimento cade sull’aspetto contributivo messo in evidenza nella circolare INPS n. 171/1989, tale requisito se non maturato all’atto della richiesta di pensionamento, può essere soddisfatto nella fase relativa alla procedura amministrativa, se vengono rispettati i termini di scadenza del procedimento giudiziario. 

Assegno di invalidità: il requisito contributivo modifica i termini di decorrenza, ecco quando va perfezionato

In sostanza, l’Istituto ammette la “correzione” inerente il requisito contributivo, anche nella fase successiva alla presentazione dell’istanza di accesso al trattamento economico previdenziale, condizioni in vigore anche per il trattamento di inabilità, assegno sociale e pensione di invalidità regole in vigore per i lavoratori autonomi registrati presso le Gestioni speciali. 

Ciò che va detto, è che se il cittadino non ha maturato l’anzianità contributiva necessaria per l’accesso al trattamento economico, può procedere in un secondo momento al perfezionamento del requisito contributivo, purché rispetti i termini di scadenza. Se scatta la decadenza si attiva la perdita di esercitare tale diritto per sopraggiunto termine perentorio.

Per cui, la normativa ammette il perfezionamento del requisito contributivo nella fase dell’iter burocratico-giuridico e la sua conclusione, ovvero nelle more del procedimento amministrativo. 

La decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e inabilità, scatta il primo giorno del mese successivo rapportato al nascere del diritto al trattamento economico previdenziale, ovvero dal momento del perfezionamento del criterio contributivo necessario per l’accesso alla pensione.  

Occorre, sottolineare, che si tratta di un requisito attivabile solo in presenza dei criteri sanitari, nonché dei vincoli di erogabilità o condizioni previste per la pensione di inabilità, secondo le disposizioni normative della Legge n. 222/1984. 

Nel merito delle regole in vigore nella legge n. 222/1984, per il riscontro dell’anzianità contributiva necessaria per l’accesso al trattamento economico previdenziale, vengono attivate le disposizioni presenti nella circolare INPS n. 8/1998, nei cinque anni precedenti alla presentazione dell’istanza di accesso alla pensione. 

Ricordiamo, nel momento di presentazione della richiesta di accesso all’assegno di invalidità, per l’assenza del requisito contributivo previsto dalla normativa, l’INPS rigetta la richiesta, riservandosi nell’accoglimento della stessa in una data successiva alla presenza del perfezionamento del requisito. La decorrenza del primo pagamento scatta il mese successivo al soddisfacimento del requisito contributivo. 

Il rinnovo dell’assegno di invalidità segue una cadenza triennale, dopo un periodo di conferma di 3 anni, scatta la conferma automatica al diritto alla prestazione economica.

In ogni caso, l’Istituto può richiedere al beneficiario un’ulteriore visita di conferma della presenza dei requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla normativa vigente. 

 

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