Cartelle esattoriali: buone notizie non si pagano illegittime per vizio del mittente

Quando la notifica della cartella esattoriale è illegittima. Una cartella esattoriale ricevuta tramite PEC si può annullare? Vizio mittente cartelle.

Le cartelle esattoriali sono un cappio alla gola per tanti contribuenti, specialmente con l’evidente erosione degli stipendi e la perpetua difficoltà delle famiglie di far fronte alle spese giornaliere. Non tutti (forse) sanno che la validità della cartella esattoriale è strettamente legata alla regolarità della notifica. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione non ha messo in conto la presenza dei vizi legati agli indirizzi PEC utilizzati per la notifica delle cartelle di pagamento. 

Si tratta d’irregolarità dovute alla poca certezza degli indirizzi di posta elettronica utilizzati dalla Riscossione. In pratica, per snellire il magazzino fiscale, l’ex Equitalia ha inoltrato le cartelle di pagamento notificandole a mezzo PEC, utilizzando gli indirizzi non ufficializzati nei registri pubblici. Per questo motivo, milioni di cartelle esattoriali per legge sono atti illegittimi per vizio di notifica. 

 Cartelle esattoriali: buone notizie non si pagano illegittime per vizio della Riscossione 

Secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, della legge n. 53/1994, gli atti per essere notificati telematicamente, devono essere indirizzati da un mittente la cui posta elettronica certificata PEC risulti presente negli elenchi pubblici. 

La Corte di Cassazione nelle sentenze n. 17346/2019 e n. 2093/2020, ha spiegato la necessità di trascrivere gli indirizzi di posta elettronica certificata PEC negli elenchi pubblici, così come prevista dalla legge n. 221/2012. Un passaggio obbligato che rende l’atto notificato valido a tutti gli effetti di legge. 

L’assenza dell’inserimento degli indirizzi PEC della Riscossione negli elenchi pubblici, porta a considerare nulla la notifica dell’atto stesso. Ad esempio, nel caso della notifica della cartella esattoriale, se la Riscossione non ha utilizzato indirizzi pubblici, l’atto è illegittimo a tutti gli effetti della normativa vigente. 

La PEC non è ritenuta valida per la cartella esattoriale, se manca questo elemento

La comunicazione di una cartella esattoriale arrivata a un contribuente a mezzo PEC, può non essere veritiera, ma trattarsi come spesso accada di truffa online. Per questo motivo, il contribuente si trova nella posizione di non aprile l’atto, anzi spesso viene invitato a cancellare la notifica, anche per scansare un tentativo di phishing, per evitare d’incorrere nei classici raggiri del web. 

Nel merito della questione si è più volte espressa la giurisprudenza, rafforzando il concetto che si può considerare irreale la notifica di un atto, nel caso di specie di una cartella esattoriale a mezzo PEC. Nullo, quindi di un atto impositivo a tutti gli effetti di legge, il cui indirizzo PEC non risulti registrato presso gli archivi pubblici. 

Il CTR Lazio in più occasioni ha chiarito il concetto che gli atti notificati dagli Agenti di Riscossione devono provenire indirizzi PEC presenti nei pubblici uffici, un chiarimento presente nella sentenza n. 915/2022.

Nel merito della questione, sempre il CTP di Roma nella sentenza n. 2799/2020, ha rafforzato il concetto della nullità degli atti notificati, considerando che il vizio della notifica di un atto impositivo non può essere sanato in nessun modo, neanche attraverso l’impugnazione della cartella esattoriale. 

Ho ricevuto una cartella esattoriale tramite PEC dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione cosa devo fare per vedere se è valida?

Se hai ricevuto una cartella esattoriale notificata a mezzo PEC e nutri dubbi sulla validità dell’atto, devi controllare la provenienza dell’indirizzo PEC, andando a verificare che sia presente negli indirizzi Pec, IPA, Reginde e Ini-pec.

E, ancora, verificando attraverso il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, se l’indirizzo PEC risulti reale. Considerando che l’indirizzo ufficiale PEC dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione Indirizzo è  [email protected].  

Nell’ipotesi in cui l’indirizzo PEC con cui hai ricevuto la notifica della cartella esattoriale non è questo sopra indicato e non è presente in altro archivio pubblico, puoi tranquillamente non considerarla. 

Cosa succede se faccio finta di non aver ricevuto una cartella esattoriale notifica a mezzo PEC? Se, l’indirizzo di posta elettronica non è ufficiale, devi attendere che l’atto impositivo segua il suo iter burocratico.

Aspettare, quindi la giusta tempistica per presentare ricorso contestando la notifica della cartella esattoriale come mai ricevuta. Un passaggio che avviene se arriva un atto di fermo amministravo, ipoteca o pignoramento.

Per avanzare un ricorso in opposizione alla mancata notifica della cartella esattoriale bisogna considerare le diverse aree di competenza, in particolare:

  • se la cartella di pagamento ha ad oggetto somme aventi natura di imposte non versate, il ricorso deve essere presentato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale;
  • se la cartella esattoriale ha ad oggetto somme aventi natura di multe al codice della strada o sanzioni amministrative, il ricorso deve essere presentato dinanzi al Giudice di Pace;
  • se la cartella esattoriale ha ad oggetto somme avente un ambito riferito alla sezione lavoro, il ricorso deve essere presentato dinanzi al Tribunale ordinario.
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