Si può girare con un coltello? Ecco cosa rischi

Scopri se si può girare con un coltello e quali sono i rischi che si corrono nel farlo.

Si può girare con un coltello? Da pochi anni le leggi a riguardo sono state modificate e non contano più le dimensioni della lama. Per sapere quando portare con sé questo strumento è legale, perciò, bisogna andare ad osservare se questo si può classificare come arma impropria oppure come arma bianca. Scopri tutti gli esempi relativi a queste tipologie di coltelli e che cosa dispone la legge su queste armi.

Si può girare con un coltello in tasca?

La legge prevede espressamente il divieto di portare con sé un coltello in tasca; ma, pur essendo vietato tutto ciò, in realtà, a seconda della diversa tipologia di coltello in questione, si potrà, in alcuni casi circolare con questo strumento all’interno della propria tasca, purché si rispettino determinati requisiti. Il nostro ordinamento giuridico distingue due tipologie di possesso di un’arma quando ci si trova in giro, ovvero:

  • il porto, il quale si configura nel momento in cui un determinato soggetto sta portando con sé un coltello, avendone la pronta disponibilità e, quindi, la possibilità di poterlo utilizzare in pochissimo tempo;
  • il trasporto, il quale si configura nel momento in cui un determinato soggetto sta portando con sé un coltello, non avendo la possibilità di poterlo utilizzare in pochissimo tempo, dal momento che questo strumento viene tenuto e custodito lontano dalle mani del proprietario.

Naturalmente, in quest’ultima circostanza, per il soggetto che lo detiene, sarà molto più semplice dimostrare di avere un valido motivo per averlo portato con sé, e, quindi, riuscire a scamparla.

Inoltre, qualche anno fa è stata introdotta una riforma che ha vietato il possesso di qualsiasi coltello, a prescindere dalla lunghezza e dalle dimensioni della rispettiva lama. Questa nuova legge ha fatto sì che venisse vietato anche il possesso, e la relativa circolazione, anche del cosiddetto “coltellino svizzero”, che fino a qualche anno fa era ancora lecito e consentito portare al proprio seguito.

Perciò, per capire se la normativa italiana consenta o meno il possesso e la detenzione di una determinata tipologia di coltello, bisogna prendere in considerazione la motivazione del soggetto che lo detiene. Se, logicamente quest’ultimo non riuscirà a fornire una valida motivazione, commetterebbe un illecito penale, che sarà punito severamente dalla legge.

Ma, per conoscere ancora meglio e in modo più approfondito la questione bisogna necessariamente vedere che cosa dice la legge in merito alle diverse tipologie di coltello.

In sostanza, è lecito portare con sé un coltello da cucina se serve per fare un picnic al parco oppure perché prestarlo ad un’amica che a casa li ha rotti tutti quanti? Ecco allora che è importante approfondire le tipologie esistenti.

Quante tipologie di coltelli esistono

Come avevamo accennato, per capire veramente se un coltello possa essere portare con sé in tasca, in borsa o nello zaino quando si va in giro occorre andare ad evidenziare le due differenti tipologie di armi previste nel nostro ordinamento. La legge distingue due differenti tipi di coltelli che fanno parte delle:

  • armi proprie, che vengono denominate anche armi bianche;
  • armi improprie.

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Quali sono le armi bianche (quindi armi proprie)

Un’arma bianca è uno strumento che può essere utilizzato per offendere un altro soggetto, con la possibilità di provocare nei confronti di quest’ultimo una ferita. Un determinato coltello, per poter essere considerato in questa categoria, non ne deve essere ipotizzabile un altro tipo di utilizzo.

Questo criterio può essere facilmente individuabile per chi effettua i controlli, quando si parla di armi da sparo; al contrario sarà estremamente più difficoltoso quando si sta parlando di armi da taglio. L’unico riferimento normativo che riguarda queste particolari tipologie di armi – e che le distingue da quelle improprie – è l’art. 45 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), il quale prevede esplicitamente che:

“Per gli effetti dell’art. 30 della legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.

Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.”

Purtroppo, o per fortuna, la legge non specifica quali debbano essere le specifiche caratteristiche che deve possedere un coltello per essere definito e per poter rientrare tra quelle che sono le armi bianche, perciò, per conoscere le varie tipologie di armi proprie, bisogna andare a riprendere tutto quello che viene applicato dalla giurisprudenza.

Per questo motivo, ciò che andremo a specificare e le armi che andremo ad elencare e a categorizzare potranno cambiare nel corso del tempo, e, dunque, un determinato coltello che oggi risulta essere legale, un domani potrebbe non esserlo più, o viceversa.

Ma ad ogni modo, ecco quali coltelli rientrano all’interno della categoria delle armi proprie/bianche:

  • le spade;
  • i coltelli;
  • i pugnali;
  • gli stiletti;
  • le daghe corte;
  • le accette;
  • le sciabole;
  • le asce;
  • le katane;
  • i coltelli a molla;
  • i coltelli a scatto;
  • i martelli;
  • le clave;
  • gli archi;
  • le balestre;
  • le baionette;
  • i giavellotti;
  • gli scudi;
  • i coltelli a serramanico.

Tutti questi esempi di coltelli rientrano nell’alveo delle armi bianche e, a loro volta, possono suddividersi in altre sottocategorie in base alle dimensioni:

  • armi corte, le quali devono possedere una lama di dimensioni inferiori ai 30 cm;
  • armi lunghe, le quali possiedono una lama di dimensioni superiori ai 30 cm;
  • armi immanicate, le quali sono munite di un manico e dispongono di un lungo raggio d’azione.

Inoltre, possono essere suddivise anche in base allo scopo per cui sono state progettate e costruite, ovvero in:

  • armi da botta;
  • armi da difesa;
  • armi da lancio;
  • armi da punta;
  • armi da taglio;
  • armi da tiro a lunga distanza;
  • armi morbide, le quali possono essere ulteriormente suddivise tra le tipologie pieghevoli e le tipologie snodate.

Quali sono le armi improprie

A differenza delle armi bianche, le armi improprie sono dei particolare strumenti che sono stati progettati e creati per scopi ed utilizzi differenti, ma che, comunque, possono offendere o arrecare un danno ad un altro soggetto.

I coltelli che rientrano in questa categoria, dunque, pur non avendo questo scopo tipico, sono astrattamente idonei ad infliggere del dolore o una ferita ad altre persone.

Non essendoci neanche in questo caso una norma specifica che li racchiude e che provvede ad elencarne tutte le sue tipologie, dobbiamo rifarci a quanto viene disposto dalla giurisprudenza. Negli anni si è stabilito che si parla di armi improprie ogni qual volta queste non possiedono quelle caratteristiche che gli consentono di essere categorizzate all’interno delle armi bianche. La differenza con quest’ultima tipologia è che tali strumenti potranno essere portati al seguito, purché sia presente una valida motivazione per farlo.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha deciso che, possa essere considerata un’arma impropria un coltello che dispone di una lama su un solo lato, e non su entrambi, come nel caso delle armi bianche.

Chiarita anche questa distinzione, risulta leggermente più semplice andare ad elencare solamente alcuni dei coltelli che possono essere categorizzati all’interno delle armi improprie. In particolare, stiamo parlando di:

  • coltelli da cucina;
  • forbici;
  • coltellini svizzeri;
  • taglierini;
  • coltelli per il fai-da-te;
  • coltelli da intarsio;
  • coltelli da bushcraft;
  • coltelli da caccia;
  • coltelli survival;
  • catene;
  • bastoni;
  • pali delle scope;

Ecco che cosa si rischia quando si gira con un coltello

Quando si porta con sé un arma impropria, la legge prevede che sussista sempre l’ipotesi di reato; mentre, l’illecito penale avrà luogo nel caso in cui si giri con un’arma propria/bianca, solamente se il possessore non sarà in grado di fornire un valido motivo.

Nei casi punibili dalla normativa nazionale, la legge prevede che il proprietario del coltello abbia commesso il reato di porto abusivo di armi, che viene disciplinato all’interno dell’art. 699 del Codice Penale,il quale prevede le seguenti sanzioni:

  • la reclusione fino a 18 mesi, quando serve la licenza della quale non disponi;
  • la reclusione dai 18 mesi ai 3 anni, quando non serve la licenza.

Un altro reato che può configurarsi è quello di porto di armi od oggetti atti ad offendere, il quale viene disciplinato all’interno dell’art. 4 della Legge n. 110 dell’8 aprile 1975, la quale prevede le seguenti sanzioni:

  • la reclusione da 6 mesi a 2 anni ed una multa da 1.000 euro a 10.000 euro;
  • solo la multa, se il fatto è di lieve entità.

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