Cartelle esattoriali: è fatta! C’è una nuova rateizzazione!

Come si richiede la rateizzazione delle cartelle esattoriali? I decaduti dalla Rottamazione ter e Saldo e stralcio rientrano nel nuovo beneficio? Novità.

Le ultime novità sulle cartelle esattoriali sono state introdotte dal decreto Legge n. 228/2021 e successivamente modificata nella Legge n. 15/2022, rese operative con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 49/2022.

 Un acceso dibattito ruota intorno alle cartelle esattoriali, specie quelle oggetto della definizione agevolata e pace fiscale. In ogni modo, la vera novità è rivolta alle condizioni che permettono di rientrare nella rateizzazione delle cartelle esattoriali.

In particolare, la possibilità di presentare l’istanza per l’ammissione alla rateizzazione di tutti i debiti iscritti a ruolo, non comprende le rate non pagate della Rottamazione ter e Saldo e stralcio del 14 dicembre 2021. 

Ad oggi, non è presente nessun provvedimento adottato dall’Esecutivo per salvare i decaduti della pace fiscale e della definizione agevolata. 

I contribuenti con i piani di rateizzazione ordinari decaduti possono presentare un’istanza per la riammissione a una nuova rateizzazione delle cartelle esattoriali entro e non oltre la data del 30 aprile 2022. L’aspetto più interessante delle nuove disposizioni ruota sull’assenza del saldo delle rate pregresse. 

La funzione della nuova rateizzazione rientra nelle misure ufficializzate dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, innescata per consentire una maggiore disponibilità economica nelle tasche dei contribuenti, allievandoli dalla regolarizzazione immediata dei debiti esattoriali iscritti a ruolo. Ma, soprattutto, necessaria a bloccare il recupero dei crediti promosso dall’Esattore con azioni di riscossione coattiva (fermo amministrativo, pignoramento pensioni, conto corrente e così via). 

 Un lasso di tempo concesso dall’Esecutivo ai contribuenti al fine di permettere il pagamento dei debiti esattoriali e non. Anche se minimo, si tratta pur sempre di un’apertura del Governo Draghi verso i contribuenti afflitti dall’emergenza della crisi energetica.  

Una breve guida sulle principali caratteristiche della rateizzazione delle cartelle esattoriali 2022. Ti spiegheremo, chi può attivarsi per la richiesta della rateizzazione dei pagamenti. Ma, soprattutto, quali sono i termini da considerare per non perdere il beneficio. 

 Cartelle esattoriali: è fatta! C’è una nuova rateizzazione!

Intanto, non si registrano cambiamenti sulla modalità del rilascio del piano di rateizzazione richiedibile all’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Nulla di nuovo, per le cartelle esattoriali in materia di rateizzazione, se non fosse per l’innesco di condizioni che permettono di abbracciare una nuova rateizzazione esattoriale.  

Una possibilità concessa a tutti i contribuenti anche in presenza di debiti pregressi. Cosa vuol dire? È possibile aderire alla nuova rateizzazione esattoriale entro e non oltre il 30 aprile 2022. In questo contesto, viene meno il vincolo ordinario applicato sul piano della rateizzazione della Riscossione. In altre parole, nel rateizzo non è previsto l’obbligo del pagamento delle rate delle cartelle esattoriali precedenti. 

Questo, nuovo andamento porterebbe a richiedere la rateizzazione dall’Esattore regolata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 del DPR 602/73, in presenza di diverse condizioni reddituali. Le nuove disposizioni del Governo Draghi si annodano a quelle già operative. 

Le novità sono, quindi, altre forme di rateizzazione che si aggiungono a quelle già preesistenti, quali:

per le cartelle esattoriale il cui valore non rientri nei 5.000 euro, previsto un piano di rateizzazione non più alto di 8 rate del medesimo importo suddivise su base trimestrale;

per le cartelle esattoriali il cui valore sia più alto di 5.000 euro, previso un piano di rateizzazione non più alto di 20 rate del medesimo importo, suddivise su base trimestrale. 

Il cambio di disposizioni applicato sul nuovo piano di rateizzo porta il contribuente a regolarizzare la prima rata entro un limite massimo di 30 giorni dalla notifica di avvenuta ammissione al beneficio della rateizzazione del debito trasmesso dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Nello stesso tempo, le modifiche investono anche le rate successiva alla prima, che devono essere saldate almeno l’ultimo giorno rapportato a ciascun trimestre. Inoltre, c’è anche da considerare che sulle rate della rateizzazione cadono gli interessi.

Come spiegato da QuiFinanza, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione procede al calcolo delle rate oggetto del piano della rateizzazione dei debiti esattoriali tenendo conto di diversi elementi, tra cui iniziando il computo dei tassi in percentuale dal secondo mese (1° giorno)  seguente alla lavorazione dell’istanza fino all’ultima data di pagamento. L’Esattore tenendo conto di questi parametri applica un tasso d’interesse nella misura del 3,5% annuo. 

Per maggiori informazioni sulle rate delle cartelle esattoriali oggetto del rateizzo, con l’applicazione dell’ammontare degli interessi, si consiglia di consultare il servizio online disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione alla sezione: “Tutti i servizi – Pagamenti”. 

Cartelle esattoriali 2022: un rateizzo anche per i decaduti dai precedenti benefici!

Le disposizioni contenute nel decreto Milleproroghe in merito al rateizzo dei debiti esattoriali sono abbastanza chiare. Specie, per quanto riguarda i contribuenti che difatti risultato decaduti dal beneficio di altri rateizzi per omesso versamento.

In sostanza, possono presentare la richiesta di rateizzo delle cartelle esattoriali all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, anche tutti coloro che difatti hanno perso il diritto al beneficio del rateizzo per omesso versamento delle rate delle cartelle esattoriali precedenti alla data del periodo sospensione. 

L’istanza per l’ammissione al nuovo piano di rateizzo dei debiti esattoriali deve essere presentata nei termini, pena la decadenza dal beneficio. Ciò significa che i contribuenti possono inoltrare la richiesta di rateizzo all’Esattore entro e non oltre la data del 30 aprile 2022. 

Si, precisa altresì, che la rateizzazione viene concessa a tutti i contribuenti decaduti entro il 31 dicembre 2021. Possono presentare la richiesta tutti i contribuenti che hanno ottenuto la sospensione dei pagamenti delle rate delle cartelle esattoriali con decorrenza dal 21 febbraio 2020, per l’effetto delle disposizioni del Cura Italia o, ancora nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed entro il 31 agosto 2021 per le Regioni della Lombardia e Veneto. 

Nello stesso modo, sono ammessi al beneficio del rateizzo tutti i coloro che risultano decaduti dalle rateizzazioni richieste precedentemente e non regolarizzate nei termini. Un passaggio molto importante che esclude il vincolo del pagamento finale delle rate precedenti. 

In linea con le nuove disposizioni, la decadenza dal nuovo piano di rateizzo si applica a 5 rate delle cartelle esattoriali non regolarizzate nei termini. Mentre, con le regole ordinarie tale principio era incollato a 10 rate non versate. 

Cartelle esattoriali 2022: quando si decade dal beneficio

L’altra novità dell’Esattore è la presenza di sanzioni spalmate sull’inosservanza degli obblighi. Insomma, oltre il danno la beffa dovuta a interessi e sanzioni per coloro che richiedono l’ammissione al piano di rateizzazione delle cartelle esattoriali e poi vengono meno agli obblighi assunti. 

In altre parole, per coloro per cui risulta inadempienza leggera si applicano le disposizioni dell’articolo 3 del DL n. 159/2015, per cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossione contro i contribuenti disubbidienti ai pagamenti delle rate, parte con una lieve sanzione correlativa al grado di omissione dei versamenti. 

Come spiegato da Idealista, le rate non pagate sono rimesse a ruolo con l’aggravio delle spese, interessi e sanzioni. Il contribuente che si ritrova con una “lieve inadempienza”, non decade dal benefico della rateizzazione concessa dall’Esattore. Se la rata versata è incompleta rapportata a una frazione non più alta al 3%, che non risulti maggiore del valore di 10.000 euro o, ancora, per ritardo nel versamento riferito alla prima rata per non più di 7 giorni. 

In ogni caso, il contribuente può richiedere il ravvedimento operoso, regolarizzando le rate omesse, entro un termine di 90 giorni con l’aggiunta d’interessi e sanzioni ridotte.  

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